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LA LEGGE DI BILANCIO 2025

Maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni - Proroga

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023 (Decreto di attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef e altre misure in tema di imposte sui redditi) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato l’agevolazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (per i soggetti solari periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027).

Per effetto della proroga “pluriennale”, le disposizioni originariamente previste solo per il 2024 dal D.Lgs. n. 216/2023, si applicano, nei limiti ed alle condizioni previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

L’agevolazione dovrà essere calcolata su base “mobile”, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo precedente.

La circolare n. 1/E 2025 ha meglio definito l’ambito oggettivo dell’agevolazione non sufficientemente chiaro nella norma istitutiva.

La norma originale prevede che l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023. Viene chiarito che per il calcolo dei 365 giorni di esercizio dell’attività si deve far riferimento alla data di inizio attività desumibile nei modelli AA7/10 e AA9/12.

Al riguardo viene precisato che, laddove la data di effettivo inizio dell’attività sia successiva a quella indicata nei modelli AA7 e AA9, occorre far riferimento alla data di effettivo inizio dell’attività (che include anche lo svolgimento delle c.d. “attività prodromiche”) a prescindere dal momento in cui sono realizzati i primi ricavi.

Il comma 400 della Legge di Bilancio precisa che, per la determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (leggi 2026-2027-2028), se viene utilizzato il metodo storico, si deve considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiorazione del costo del personale.

Con la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2025 è precisato che la norma in esame, in relazione agli acconti, non menziona il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d’imposta 2025 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), poiché per tale periodo d’imposta già opera, nello stesso senso, l’articolo 4, comma 7, della norma originaria.

La successiva lettera b) del comma 400 prevede, inoltre, che, nella determinazione degli acconti utilizzando il c.d. “metodo previsionale”, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027), non si debba tener conto delle disposizioni di proroga della maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui al comma 399.

  • Data inserimento: 07.04.25