LA LEGGE DI BILANCIO 2025
La norma in commento stabilisce che, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e che hanno aderito alla procedura di riversamento spontaneo dell’importo entro lo scorso 31 ottobre 2024 (con riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024), viene riconosciuto un contributo in conto capitale che è commisurato, in misura percentuale, all’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo.
N O T A B E N E
Evidenziamo che il D.L. n. 25 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. In particolare viene disposto che i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione fino al prossimo 3 giugno 2025.
A seguito della proroga concessa, le imprese potranno aderire alla procedura effettuando il versamento in unica soluzione o in tre rate di pari importo entro il 3 giugno 2025. In caso di pagamento dilazionato, la prima rata dovrà essere saldata entro il 3 giugno 2025, la seconda entro il 16 dicembre 2025 e la terza entro il 16 dicembre 2026. Sulle ultime due rate sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza (4 giugno 2025).
Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale.
Per tale contributo è istituito un fondo con una dotazione finanziaria:
- di euro 60 milioni per l'anno 2025,
- di euro 50 milioni per l'anno 2026,
- di euro 80 milioni per l'anno 2027 e
- di euro 60 milioni per l'anno 2028.
Al fine del riconoscimento del contributo in conto capitale in trattazione, è necessario:
- aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, senza averne avuto in tutto o in parte titolo.
Con tale norma veniva riconosciuto a tutte le imprese che hanno effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento, percentuale elevata al 50 per cento in alcuni casi specifici, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto-legge n. 146 del 2021.
Attraverso tale norma è stato previsto che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge risultavano aver utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, senza averne titolo, potevano effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere delle condizioni ed entro specifici termini stabiliti dalla norma stessa. Il termine ultimo per il riversamento è stato più volte prorogato e da ultimo è stato fissato al 31 ottobre 2024.