LA RIFORMA DELLE SANZIONI
In ambito amministrativo/tributario, le sanzioni comminabili sono contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato, per le violazioni commesse dal 1.9.2024, il regime sanzionatorio previsto.
Come evidenziato nella tabella riepilogativa, la norma prevede un generale abbassamento delle aliquote riferite alle sanzioni e, dove invariate, un generale adattamento al minimo edittale.
Violazione |
Sanzione per violazioni fino al 31.8.2024 |
Sanzione per violazioni dal 1.9.2024 |
Cessione all’esportazione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) DPR 633/72 con trasporto / spedizione fuori dalla UE a cura dell’acquirente non residente oltre i 90gg.
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dal 50% al 100% dell’Iva; non applicabile in caso di versamento dell’Iva nei 30 gg. successivi previa regolarizzazione della fattura |
50% dell’Iva; non applicabile in caso di versamento dell’Iva nei 30 gg. successivi previa regolarizzazione della fattura |
Cessione intraUE di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/93, se il bene è trasportato in altro Stato UE dall’acquirente/terzi per suo conto e lo stesso bene non è pervenuto, in detto Stato, entro 90 gg.
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50% dell’Iva
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Cessione di beni senza addebito dell’Iva in mancanza di dichiarazione di intento
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dal 100% al 200% dell’Iva |
70% dell’Iva |
Indicazione in fattura / dichiarazioni doganali di quantità / qualità / corrispettivi non veritieri
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dal 100% al 200% dell’Iva dovuta se i beni fossero ceduti in Italia. La sanzione non è applicabile se le differenze quantitative non sono superiori al 5%
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70% dell’Iva dovuta se i beni fossero ceduti in Italia. La sanzione non è applicabile se le differenze quantitative non sono superiori al 5% |