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La Valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro. Un obbligo per i datori di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione di tutti i rischi e di elaborare l’apposito documento. La valutazione dei rischi,  anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Il documento della valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di data certa o attestato dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

La valutazione dei rischi deve essere realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di 30 giorni delle rispettive causali.

Nel file allegato sono riportati gli articoli del decreto legislativo n. 81/2008 relativi alla valutazione dei rischi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444 168430 – 168486 – 168420 - e.mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).