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Lavoro accessorio; nuova disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015 – precisazioni INPS .

L’INPS, con la circolare 149 del 12 agosto 2015 interviene sulle modifiche introdotte dal D. Lgs. 81/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio, con particolare riguardo all’acquisto dei voucher e alle comunicazioni telematiche di avvio della prestazione

In merito alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni – vedi notizia n. 2010 apparsa su Informa Impresa on line del 6 luglio 2015 ), alcune novità di rilievo riguardano la disciplina del lavoro accessorio, attivabile attraverso i voucher (c.d. buoni lavoro). In particolare sono state introdotte delle modifiche relativamente ai limiti economici delle prestazioni di lavoro accessorio, alle modalità di acquisto dei voucher  alla comunicazione telematica di inizio della prestazione lavorativa.

Per fare il punto della situazione è intervenuto l’INPS con la circolare 149 del 12 agosto u.s., dando alcune indicazioni in merito alle modalità di acquisto dei voucher e alla comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio. Nello specifico, l’istituto ricorda che il limite massimo del compenso per lavoro accessorio è stato elevato da 5.000 euro a 7.000 euro con riferimento alla totalità dei committenti, mentre rimane fissato a 2.000 euro (2020 per l’anno 2015 per un importo lordo di 2.693 euro) il limite per le prestazioni rese nei confronti del singolo committente imprenditore o professionista; per quanto riguarda i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, viene confermata e resa strutturale la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro (4.000 euro lordi).

Per quanto concerne le modalità di acquisto dei voucher, il cui valore nominale è attualmente fissato in 10 euro, l’art. 40, comma 1, del citato D.Lgs. 81/2015, stabilisce l’obbligo, per i committenti imprenditori o liberi professionisti, di acquistare esclusivamente con modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Sul punto l’INPS chiarisce che le modalità di acquisto dei buoni da parte dei committenti imprenditori o liberi professionisti sono le seguenti:

  • Attraverso la procedura telematica INPS, così come prevista da uno specifico allegato che ne dettaglia i vari passaggi;
  • Tramite acquisto direttamente presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet banking Intesa San Paolo;
  • Tramite le Banche Popolari abilitate

Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, psosono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche preso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni di lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31/12/2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.

In merito alla comunicazione telematica di attivazione della prestazione di lavoro accessorio, l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. L’INPS, tuttavia, ricorda che il Ministero del Lavoro, con nota del 25 giugno u.s. ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all’attuazione dell’obbligo e nelle more dell’attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione andrà effettuata secondo le attuali procedure. Di conseguenza, in attesa di nuove indicazioni ministeriali, la comunicazione preventiva di attivazione della prestazioni continuerà ad essere effettuata presso l’INPS, come avvenuto sinora.

  • Data inserimento: 18.08.15