Le linee guida dell’Agenzia delle entrate in merito all’attività di controllo per l’anno 2016
Queste le linee guida a cui sono ispirate le singole azioni declinate nell’annuale circolare sui controlli.
1. PREMESSA
L’Agenzia delle entrate ha formalizzato, con la circolare n. 16/E/2016, gli indirizzi operativi cui devono attenersi gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria, dislocati sul territorio nazionale, in tema di prevenzione e contrasto dell’evasione.
Si sottolinea la particolare enfasi posta dall’Agenzia, dal punto di vista generale, sull’attività di prevenzione e contrasto, improntata prevalentemente su trasparenza, dialogo e collaborazione con tutti gli operatori che operano nel campo della fiscalità.
L’Agenzia richiama al riguardo l’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016- 2018 del Ministro dell’economia e delle finanze in cui viene sottolineata la centralità del rapporto fisco-contribuente e ribadita l’esigenza di maggiore trasparenza, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti al fine di agevolare l’emersione dell’effettiva capacità contributiva già nel momento dell’adempimento spontaneo.
L’Atto di indirizzo precisa, in particolare, che l’attività di prevenzione e contrasto all’evasione deve essere prioritariamente finalizzata a:
- ridurre il tax gap;
- migliorare la qualità delle attività di accertamento e verifica;
- ridurre l’invasività dei controlli;
- favorire l’integrazione dei processi automatizzati di controllo tra più amministrazioni;
- favorire la tracciabilità dello stato dei procedimenti.
Nell’esplicare tali contenuti direttivi, l’Agenzia delle entrate invita gli Uffici a valorizzare spunti investigativi, gestionali o organizzativi che possano in concreto e significativamente migliorare l’attività di prevenzione e contrasto.
A tal fine l’Agenzia fornisce alcune precisazioni finalizzate a delineare un quadro dei principali ambiti di attività del 2016 ossia:
- svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi inclusa la gestione delle richieste di voluntary disclosure ed il presidio del territorio;
- coordinamento con altri enti;
- contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali;
- implementazione dell’adempimento spontaneo;
- attuazione del programma di cooperative compliance;
- attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box.
Con riguardo agli indirizzi che più interessano le piccole e medie imprese, si riassume quanto di seguito.
2. STUDI DI SETTORE
L’Agenzia delle entrate pone rilevanza sulla circostanza che l’attività di prevenzione e contrasto dovrà essere caratterizzata da un miglioramento qualitativo.
I controlli dovranno quindi essere:
- mirati e finalizzati a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente,
- concentrati su concrete situazioni di rischio,
evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, determinano una percezione errata dell’operato dell’Agenzia.
Pertanto gli Uffici sono invitati a procedere con specifiche analisi di rischio, attuate attraverso un uso appropriato delle banche dati e delle applicazioni di ausilio a disposizione, poiché ciò, oltre a garantire controlli efficaci, determina anche una minore invasività dell’azione, grazie ai riscontri effettuabili attraverso l’incrocio dei dati.
Dal punto di vista operativo, alle notizie ritraibili dalle banche dati devono aggiungersi quelle che pervengono da altre fonti al fine di:
- giungere ad una valutazione complessiva della capacità contributiva dei soggetti
- o supportare eventuali contestazioni basate sulla incongruenza dei ricavi dichiarati.
Per quanto concerne i contribuenti soggetti agli studi di settore, l’Agenzia delle entrate precisa quindi che:
- le analisi su coloro che hanno presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore servono come fonte di informazioni per meglio comprendere la reale capacità contributiva del soggetto, soprattutto se utilizzati unitamente alle altre notizie disponibili.
Gli uffici sono, quindi, invitati ad analizzare attentamente le anomalie emergenti dall’applicazione dello studio, nonché i casi di mancata presentazione del relativo modello, al fine di procedere alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, soprattutto in presenza di ulteriori elementi di rischio che portino a ritenere che vi sia un’infedele dichiarazione di materia imponibile.
A tal fine l’Agenzia richiama l’attenzione sull’utilizzo della banca dati “Spesometro” da cui gli Uffici possono conoscere i dati comunicati dai vari fornitori del soggetto, sottoposto a controllo, e riscontrarli con quanto dallo stesso indicato in dichiarazione e nel modello degli studi di settore, oltreché individuare le posizioni che presentano probabili anomalie con riferimento al principio di inerenza da valutare però in maniera più approfondita nel corso della successiva attività istruttoria.
L’Agenzia delle entrate richiama, inoltre, l’attenzione degli uffici sull’utilizzo delle informazioni ricavabili dai dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono attivate le utenze, dichiarati dagli utenti e comunicati all’Anagrafe tributaria (….“i dati delle utenze comunicati dai vari soggetti a ciò chiamati dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605”).
In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici dovranno indicare nella motivazione degli atti che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore.
2.1 Analisi delle dichiarazioni dei soggetti interessati dalle Comunicazioni di anomalia da studi di settore
L’Agenzia delle entrate informa, inoltre, che sono in corso di svolgimento le analisi centralizzate dei dati dichiarativi dei soggetti che nel 2015 sono stati interessati da una comunicazione di anomalia da studi di settore e, nei prossimi mesi, saranno segnalati, distinti per livello di rischio, i nominativi di quei soggetti che non hanno modificato il proprio comportamento dichiarativo, né fornito elementi di risposta all’Amministrazione.
2.2 Regime premiale
Da ultimo, in relazione alle attività di controllo nei confronti delle imprese di minori dimensioni e dei professionisti interessati dagli studi di settore, l’Agenzia delle entrate richiama l’attenzione degli effetti del regime premiale sulle attività di controllo d’istituto, con particolare riferimento alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.3 Settore dei servizi
Nella circolare in argomento è rilevata l’opportunità di prestare particolare attenzione al settore dei servizi, in quanto le relative transazioni risultano di più difficile valutazione nell’an e nel quantum rispetto a quelle riferite alle cessioni di beni.
In generale, l’analisi sarà finalizzata ad individuare essenzialmente ipotesi di effettiva omessa o infedele dichiarazione, attuata non solo attraverso l’omessa indicazione di ricavi e/o di altri componenti positivi di reddito, ma anche attraverso l’indebita deduzione di componenti negativi
3. AUSILIO DEI PROFESSIONISTI
Nella circolare n. 16/E, l’Agenzia invita gli Uffici a valutare se sussistono ricorrenze di comportamento tra soggetti che si avvalgono dello stesso consulente e/o intermediario e, soprattutto, se ci sono elementi che fanno emergere il ruolo di tale consulente nella veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo, poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi incluso il consulente, la cui condotta rischia di mettere in cattiva luce una categoria che, al contrario, è in larghissima parte attiva per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali.
4. CRITERI DIRETTIVI DI INDIRIZZO: IL CONTRADDITTORIO
L’Agenzia delle entrate con la circolare in argomento detta criteri direttivi improntati, nella scelta tra un soggetto o un altro da sottoporre a controllo, a:
- coniugare il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa, monitorando la solvibilità del contribuente durante l’iter del controllo;
- finalizzare il controllo alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento;
- utilizzare il contraddittorio, come momento centrale per la “compliance” e, come tale, considerandolo un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale;
- incentrare in maniera sistematica l’attività di controllo sul contraddittorio preventivo al fine di rendere da un lato la pretesa tributaria più credibile e sostenibile, dall’altro scongiurare l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.
4.1 Le presunzioni di legge
L’Agenzia delle entrate richiama gli Uffici sul corretto utilizzo delle presunzioni di legge e, più in generale, dei poteri istruttori.
L’utilizzo delle presunzioni deve:
- essere attentamente valutato e portare a risultati realistici e coerenti con la effettiva capacità contributiva del soggetto indagato;
- essere condotto secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza, avulse da un acritico automatismo e ricorrendo in via prioritaria alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni che questi potrà addurre a titolo di giustificazione.
In modo analogo l’utilizzo delle indagini finanziarie, il cui ricorso è da preferirsi solo a valle di un’attenta analisi del rischio dalla quale possano emergere significative anomalie dichiarative e quando è già in corso un’attività istruttoria d’ufficio, deve essere appropriato e finalizzato ad attuare ricostruzioni credibili e realistiche.
L’invito rivolto agli uffici è quello di evitare ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta
5. ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI
Con riferimento agli atti aventi ad oggetto immobili, l’Agenzia ravvisa l’opportunità che:
- nella delicata fase degli atti da sottoporre a controllo, si costituiscano all’interno degli Uffici (provinciali-territoriali) appositi gruppi di lavoro, che facilitino lo scambio di informazioni e permettano la condivisione delle conoscenze e delle esperienze;
- le quotazioni OMI - pur costituendo un punto di riferimento importante perché derivanti da puntuali analisi del mercato immobiliare - rappresentino solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cui dovranno essere necessariamente integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell’ufficio o acquisiti tramite l’attività istruttoria;
- per l’individuazione del valore venale occorra fare sempre riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 51 del TUR, ossia ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato per gli investimenti immobiliari alla detta data e nella stessa località, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base dei dati eventualmente forniti dai comuni;
- di utilizzare l’istituto del contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’avviso di rettifica, quale efficace metodo per il rafforzamento della quantificazione della pretesa tributaria e la riduzione della conflittualità nel rapporto con il contribuente.
Nell’ambito delle attribuzioni e dei poteri previsti dall’art. 53-bis del TUR, che ha reso applicabili ai settori impositivi in esame gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate ricorda che è possibile procedere anche all’accesso presso l’immobile (con le garanzie previste per gli accessi presso le abitazioni private) o l’azienda oggetto del controllo al fine di reperire ulteriori informazioni non ritraibili esclusivamente attraverso la documentazione o gli elementi in possesso dell’ufficio. Tale modalità istruttoria, risulterà particolarmente utile nei casi di elevato scostamento tra il valore dichiarato e quello stimato. Naturalmente, in particolare per le aziende, gli accessi dovranno essere programmati in un lasso temporale strettamente ravvicinato alla data di stipulazione dell’atto sottoposto a controllo.
In ogni caso, l’Agenzia delle entrate ritiene opportuno acquisire conoscenza diretta dello stato esteriore e delle caratteristiche degli immobili e della zona in cui sono ubicati, acquisibile anche tramite un sopralluogo o con gli strumenti informatici disponibili in ufficio ed anche accedendo ad Internet. L’allegazione all’avviso di rettifica dell’immagine dell’immobile può costituire un ulteriore supporto alla motivazione della rettifica.
6. CONTROLLI DEI MODELLO F24
Un ulteriore ambito di intervento sul quale si focalizzerà l’attenzione degli Uffici è quello del contrasto ai fenomeni evasivi e fraudolenti caratterizzati dall’utilizzo di modelli F24 contenenti dati non veritieri. L’Agenzia ricorda che il decreto legislativo n. 158 del 2015 recante revisioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ha inteso distinguere le fattispecie di reato previste e punite dall’articolo 10-quater con riferimento alla qualificazione del credito utilizzato in compensazione, portando la pena massima per l’utilizzo dei crediti inesistenti a sei anni di reclusione.
7. COMUNICAZIONI DI ANOMALIA
Nell’ottica di rivedere le relazioni tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto alcune disposizioni, contenute nell’art. 1, commi 634 e seguenti, che consentono all’Agenzia, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici, di mettere a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
La disponibilità di tali informazioni, oltre a garantire maggiore trasparenza e correttezza, rappresenta per il contribuente uno strumento di ausilio nella fase della predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, consente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Per l’anno in corso proseguirà il processo, avviato nel 2015, riguardante le comunicazioni di anomalia, consolidandolo a livello organizzativo anche attraverso la messa a disposizione di una specifica procedura d’ausilio per gestire il processo di comunicazione, informazione, assistenza nei confronti dei contribuenti destinatari delle comunicazioni centralizzate. La medesima procedura consentirà, inoltre, il monitoraggio e la consuntivazione delle attività conseguenti all’invio di nuove comunicazioni e, nel suo processo evolutivo, si integrerà nel workflow delle procedure di accertamento.
Nel corrente anno saranno trasmesse, prediligendo l’utilizzo della PEC e, in via residuale, della posta ordinaria, differenziate tipologie di comunicazioni nei confronti dei seguenti contribuenti:
- soggetti passivi IVA che nel corso del periodo d’imposta 2011 risulterebbero aver percepito, in qualità di “esercenti”, ma non dichiarato, somme raccolte per mezzo degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 del TULPS 11 (slot machine);
- soggetti passivi IVA che, dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d’imposta nel modello 770 Semplificato, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d’imposta 2012;
- soggetti passivi IVA che presentano anomalie derivanti dall’incrocio dei dati dichiarati nel 2013 e quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (c.d. spesometro).
Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse:
- entro il primo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali emergeranno particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
- entro il secondo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali, dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA relativa al periodo d’imposta 2015 con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo periodo d’imposta, risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro IVA.