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Le novità della dichiarazione annuale Iva 2010

Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore n. 2011/5474 del 17 gennaio 2011, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Iva, da utilizzare con riferimento al periodo d’imposta 2010.

Esaminiamo nel proseguo le principali novità del modello Iva 2011.

 

FRONTESPIZIO

E’ stato tolto dal frontespizio il riquadro “Domicilio per la notificazione degli atti” poiché per effetto del D.l. n. 78/2010, la comunicazione di un domicilio diverso dalla residenza fiscale, per la notificazione degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate, non può più essere effettuato in sede di dichiarazione annuale. Il contribuente deve effettuare apposita comunicazione all’ufficio competente, utilizzando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità telematiche che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

QUADRO VA    

E’ stata soppressa la “casella 6” di rigo VA1 utilizzata dai soggetti non residenti che agivano sia a mezzo di rappresentate fiscale che mediante una stabile organizzazione. 

Con l’introduzione del d.lgs. n. 18/2010, infatti, è stato modificato l’art. 17 del D.p.r. 633/723. Secondo la norma previgente, il soggetto non residente aveva la facoltà di identificarsi ai fini Iva in Italia e nel caso in cui non lo facesse gli obblighi Iva venivano effettuati dal cessionario o committente residente tramite il meccanismo dell’autofattura. Ora, invece, gli obblighi Iva relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono effettuati esclusivamente dai cessionari o committenti.

 

QUADRO VE

La novità, rispetto all’anno scorso, riguarda la soppressione del campo relativo alle prestazioni intracomunitarie (campo 4 del rigo VE30 della dichiarazione Iva 2010). Infatti, con l’introduzione del nuovo regime di territorialità dei servizi, e l’abrogazione dei commi 4-bis, 5 e 6 dell’art. 40 del D.l. n. 331/1993, le prestazioni di servizi seguono la regola di tassazione nel Paese del committente.

La dichiarazione Iva 2011 contiene il nuovo rigo VE39, dove devono essere indicate le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta in base all’articolo 7-ter del D.p.r. 600/73. L’importo riportato in tale rigo ha una funzione meramente indicativa, in quanto si riferisce ad operazioni che non concorrono alla formazione del volume d’affari, per le quali è previsto l’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 21, comma 6 del d.p.r. 633/72.

 

QUADRO VF

Nel rigo VF34  destinato al calcolo della percentuale di pro rata da operazioni esenti è stato aggiunto il campo 7 “Operazioni esenti di cui all’art. 19 c. 3 lett. a-bis”, riservato alle operazioni esenti indicate nei num. da 1) a 4) dell’art. 10 Dpr 633/72 effettuate verso soggetti passivi UE.

 E’ stata introdotta la nuova casella  2 a rigo VF 53 nella Sezione 3-C del quadro VF per segnalare l’effettuazioni di operazioni imponibili da parte di operatori che effettuano essenzialmente operazioni esenti.

La casella 2 va barrata solo se non sono stati effettuati acquisti inerenti a operazioni imponibili.

Infatti, l’IVA direttamente afferente alla produzione di servizi imponibili occasionali, va indicata a rigo VF31.  

 

QUADRO VH

Nel quadro VH è stato inserito il nuovo rigo VH14 “ Subfornitori art. 74, comma 5”, utilizzato dai subfornitori che hanno versato l’Iva con periodicità trimestrale con riferimento ai contratti di subfornitura.  Si ricorda che l’imposta relativa alle operazioni di subfornitura va ricompressa nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione, anche se il versamento è stato effettuato trimestralmente, senza corresponsione di interessi, anziché con cadenza mensile.

 

QUADRO VJ

Il nuovo regime di territorialità dei servizi ha reso necessario modificare i riferimenti contenuti nei righi:

-  VJ3, contenente l’ammontare degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all’estero di cui all’art. 17, comma 2, per i quali l’assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l’emissione di autofattura o mediante l’integrazione del documento emesso dal soggetto non residente;

-  VJ9, contenente l’importo relativo gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero.

 

QUADRO VO

Due sono le modifiche al quadro VO:

Rigo VO11 – cessioni intracomunitarie in base a catalogo- : sono state incluse la Bulgaria e la Romania nella previsione dello speciale regime Iva per le vendite cosiddette “a distanza”;

-  Rigo VO23 – Determinazione del reddito agrario per le società agricole – E’ stata  inserita la nuova casella due “Revoca”, utilizzata dalle società (di persone, dalle Srl e dalle cooperative) con la qualifica di società agricola, che devono comunicare la revoca dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale (ex art. 32 Tuir) a decorrere dal 2010.

 

QUADRO VR

Il quadro VR rappresenta la novità più importante del modello Iva 2011. Fino all’anno scorso, infatti, tale quadro non esisteva nella dichiarazione Iva. I contribuenti intenzionati a chiedere il rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale, dovevano presentare il modello VR cartaceo, in duplice esemplare, al Concessionario della riscossione territorialmente competente, dall’1.2 al 30.09.

Il credito annuale Iva andrà richiesto a rimborso unitamente alla dichiarazione annuale specificando la eventuale richiesta di attivazione della procedura semplificata ( VR1 Colonna 2).

Il soggetto interessato dovrà indicare la causale per la quale ha maturato il diritto al rimborso. ( VR2)

Il nuovo modello richiede inoltre di esplicitare:

a rigo VR6 “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”,  la categoria di appartenenza dei soggetti per i quali è prevista l’erogazione del credito entro 3 mesi dalla richiesta ,  indicando l’apposito codice;

a rigo VR7 “Contribuenti Subappaltatori”, l’appartenenza ai soggetti che nel 2010 hanno conseguito un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni di servizi nel settore edile in subappalto, senza applicazione dell’IVA ex art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72, barrando la casella. Per tali soggetti il limite annuo per la compensazione è pari a € 1.000.000, anziché € 516.456,90;

a rigo VR8 “Attestazione della società e degli enti operativi”, la condizione di operatività, barrando la casella. Infatti, ai soggetti non operativi non è consentito il rimborso del credito IVA annuale;

a rigo VR9 “Contribuenti virtuosi”, le condizioni per l’esonero dalla produzione della garanzia (cd. “contribuenti virtuosi” di quell’art. 38-bis commi da 7, 8 e 9 Dpr 633/72 ) e l’ammontare erogabile senza garanzia.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 5822/2011 del 28.01.2011, sono state definite le regole che gli uffici finanziari e i concessionari dovranno rispettare per l’erogazione dei rimborsi. In particolare, è stata prevista una procedura semplificata per i contribuenti virtuosi, in base alla quale:

-  entro 10 giorni dall’invio della dichiarazione, qualora il contribuente abbia richiesto l’erogazione del rimborso in conto fiscale, l’Agenzia trasmetterà all’agente della riscossione i dati relativi alla domanda di rimborso;

-  l’agente della riscossione, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, chiederà al contribuente la presentazione:

    - di apposita garanzia, nel caso in cui sia dovuta;

    - ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi;

-  successivamente, tra il 48° e il 60° giorno successivo alla presentazione, l’agente della riscossione erogherà il rimborso, con accredito sul conto corrente bancario o postale, comunicato dall’intestatario del conto fiscale.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il rimborso sarà erogato con le modalità e i termini previsti dall’articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale n. 567 del 28.12.1993.

L’Agenzia ha chiarito, inoltre, che la correzione di errori nella richiesta di rimborso Iva dovrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa.

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011.

L’Amministrazione finanziaria, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per garantire a tutti un uguale trattamento, con la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, afferma che tutti i soggetti passivi d’imposta, sia in presenza di un credito che di un debito annuale, possono presentare la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

La Circolare, infine, precisa che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste dal Modello UNICO.

Il saldo annuale, pertanto, deve essere versato entro il 16 marzo 2011 in un’unica soluzione, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

  • Data inserimento: 29.03.11
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 456