Le novità della legge di stabilità 2014
La Legge di stabilità 2014, ovvero la Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013 (sul Supplemento Ordinario n. 87) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014. Nella presente trattazione si riepilogano alcune delle principali novità fiscali in essa contenute.
WEB TAX
Viene introdotto il nuovo articolo 17-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, per effetto del quale viene previsto che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.
L’articolo dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana.
La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
La disposizione va integrata con quanto previsto nel successivo comma 177, con cui è modificata la determinazione del reddito imponibile per le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line. Inoltre, con il comma 178 è altresì previsto che i soggetti passivi che acquistano servizi di pubblicità on line sono obbligati ad utilizzare il bonifico bancario o postale (o altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell'operazione) dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario e a veicolare la partita Iva del beneficiario. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità di trasmissione in via telematica dei dati necessari per l'effettuazione dei controlli.
Va, tuttavia, evidenziato che con il Decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013 (articolo 1, comma 1) è stata rinviata al 1° luglio 2014 l’applicazione del comma 33.
DIVIETO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI DEI CANONI DI LOCAZIONE
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, ad eccezione di quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Per il pagamento dei canoni di locazione, quindi, sarà necessario, dal 1° gennaio 2014, utilizzare strumenti tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l’importo sia inferiore o superiore alla soglia dei 1.000 euro (limite generale previsto per il divieto di trasferimento di contante).
INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE
La disposizione modifica il calcolo delle detrazioni dall’imposta lorda per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente superiori a € 8.000.
In particolare, viene modificato l’articolo 13 del Tuir, che risulta così declinato:
a) prevede un aumento della detrazione dall’imposta lorda a € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000. L’ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 690. Per i lavori a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1380;
b) la detrazione è pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) la detrazione è pari a 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro”.
In particolare si osserva che viene incrementata la misura della detrazione IRPEF per lavoro dipendente spettante ai soggetti che realizzano un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro annui.
DEDUZIONI DALL’IRAP PER COSTO DEI NEO ASSUNTI
La Legge di Stabilità 2014 modifica l’art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, prevedendo, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), una deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che va ad incrementare la base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La deduzione spetta limitatamente all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi. I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Per verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo. La deduzione in esame, anche se sostanzialmente analoga a quella temporaneamente prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nei 3 periodi d’imposta successivi al 31.12.2004 (2005, 2006 e 2007), è ora riconosciuta a regime.
La legge, inoltre, abroga i commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11, per cui non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese, né per le assunzioni di lavoratrici. Resta, invece, confermato che l’ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro. Infine, la deduzione forfettaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione per incremento base occupazionale. Pertanto, i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale.
POTENZIAMENTO DELL’ACE
Viene previsto un potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (ACE) mediante l’incremento nel 2014, 2015 e 2016 del rendimento nozionale del capitale proprio.
L’aliquota percentuale per il calcolo di tale rendimento, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL n. 201/2011, è stata fissata al 3% per il primo triennio di applicazione dell’agevolazione (2011, 2012 e 2013).
Modificando quanto sopra, il comma 137 fissa l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale come di seguito:
- 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Soltanto dal 2017 il rendimento nozionale sarà determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze secondo le summenzionate modalità.
I soggetti che beneficiano dell’ACE determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).
PROROGA DELLE DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DELLA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
La legge di Stabilità 2014, modificando l’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), prevede la proroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES spettante per i lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
- 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
- 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Resta fermo il limite massimo detraibile delle stesse.
Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:
- 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.
Modificando poi anche l’art. 16 del D.L. n. 63/2013, viene disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare, la detrazione spetta nella misura del:
- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014;
- 40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di spesa di € 48.000.
Contemporaneamente, per i contribuenti che fruiscono della detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione di un immobile, è prorogata per un altro anno, quindi fino al 31.12.2014 (anziché 31.12.2013) la detrazione IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile medesimo nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L’agevolazione spetterà, quindi, per le spese sostenute dal 06.06.2013 al 31.12.2014, su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 10.000 e sempre nella percentuale del 50%.
Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche attivate dal 6 giugno 2013 per gli edifici che si trovano ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:
- 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.
RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI
Viene riproposta la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in controllate e collegate, consentendo di affrancare gli eventuali plusvalori relativi ai beni iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012 mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali in misura pari a:
- 16 per cento per i beni ammortizzabili;
- 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.
I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, sia per la rivalutazione che per l’affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto, giugno 2014).
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018 (quindi in data antecedente a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita), ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (comma 144).
AFFRANCAMENTO DEI MAGGIORI VALORI CONTABILI RELATIVI A PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO EMERSI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Il comma 10, dell’articolo 15 del DL 185/2008 ha consentito il riallineamento, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, dall’avente causa nel proprio bilancio individuale. Successivamente i commi da 12 a 15 del DL 98/2011, introducendo i commi 10-bis e 10-ter al medesimo articolo 15, hanno esteso la facoltà di affrancamento anche ai maggiori
valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, purché tali valori siano riferibili ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali presenti nell’attivo patrimoniale del bilancio consolidato.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi per effetto di tali operazioni è soggetto ad una imposta sostitutiva del 16 per cento (così come disciplinato dal comma 5, dell’articolo 15 del medesimo DL) da versare in un’unica rata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l’operazione è effettuata; si specifica che l’imposta sostitutiva per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Inoltre, gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Pertanto, per le operazioni attuate nel 2012 e 2013, il primo esercizio utile per la fruizione dei benefici fiscali prodotti dal riallineamento sarebbe il 2016.
E’ introdotto un divieto di cumulo di detta opzione con altri meccanismi di rivalutazione già definitivamente ammessi dalle disposizioni fiscali. In particolare, è disposto che il riallineamento della partecipazione non possa operare nel caso di fruizione:
1) della rivalutazione di cui all’art. 176, comma 2-ter del Tuir, riguardante i conferimenti, richiamata dall’art. 172, comma 10-bis, per le fusioni e dall’art. 173, comma 15-bis, per le scissioni;
2) della disposizioni contenuta all’art. 15, comma 10, del D.l. n. 185/2008.
Gli effetti si revocano nel caso di realizzo anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva.
Infine, si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in commento.
RIAPERTURA DEI TERMINI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
La norma, dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva.
In particolare viene:
- prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la data di possesso dei beni;
- fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine di versamento della prima rata dell’imposta, che deve essere versata in tre rate annuali di pari importo.
Con questa ennesima riproposizione dell’istituto si consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime di impresa alla data del 1° gennaio 2014 affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex articolo 67, comma 1, lett. da a) a c-bis), del Tuir, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Il contribuente che intende beneficiare di tale agevolazione deve versare sul valore periziato l’imposta sostitutiva del:
- 2% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate;
- 4% per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e per i terreni.
PERDITE SU CREDITI
La disposizione modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti. In particolare
- viene modificato il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (qualunque essi siano prescindendo quindi se siano nazionali o internazionali);
- viene sostituito il comma 3 dell’articolo 106 del TUIR nel senso di prevedere che sia le svalutazioni che le perdite su crediti iscritte in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari sono deducibili a fini IRES nell’esercizio in cui sono imputate a bilancio e nei quattro successivi (5 anni). Si stabilisce, inoltre, che le svalutazioni e le perdite dedotte in quote da un quinto l’una si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio;
- viene modificato il comma 3 dell’articolo 111 prevedendo la deducibilità fiscale in 5 anni dell’importo della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo.
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.
DETERMINAZIONE LAVORO AUTONOMO E DI IMPRESA - DEDUZIONE CANONI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI NON INFERIORE A 12 ANNI
I commi 162 e 163 modificano la durata del periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare:
- per i lavoratori autonomi, la deducibilità dei canoni leasing relativi ad immobili strumentali è ripartita in un periodo non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso fra un minimo di otto e un massimo di 15 anni) (lettera a));
- per le imprese, il costo dei canoni leasing è deducibile per un periodo non inferiore alla metà (in luogo dei due terzi) del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il periodo è, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (in luogo di un periodo compreso tra 11 e 18 anni) (lettera b)).
IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE
Le disposizioni intervengono sul regime tributario applicato agli atti di trasferimento di specifici beni che sono oggetto di contratto di leasing.
In particolare, a decorrere dal 2014:
- la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili strumentali è assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale (4%), anche se già assoggettati ad IVA. La base imponibile è determinata sommando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di riscatto e i canoni leasing da pagare (quota capitale). Il versamento dell’intera imposta di registro è effettuata contestualmente all’atto di trasferimento;
- l’esercizio del riscatto delle auto in leasing viene escluso dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
RIPRISTINO DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4% SULLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E DI SICUREZZA SOCIALE RESE DA COOPERATIVE SOCIALI
La norma modifica i commi 488 e 489 dell’articolo 1, delle legge n. 228/2012, ripristinando, in vista della riforma dei regimi IVA speciali dell’Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie ed educative, rese dalle sole cooperative sociali.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (la cui aliquota IVA è stata elevata dal 4 al 10 per cento dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.
DEDUCIBILITÀ DELLE SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE SE HANNO CONCORSO A FORMARE IL REDDITO IN ANNI PRECEDENTI
Con la modifica alla lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 10 TUIR, si consente ai contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, di dedurre dal reddito complessivo dei successivi periodi d’imposta l’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore, assoggettate a tassazione in anni precedenti, per l’importo non dedotto in tutto o in parte nel periodo d’imposta di restituzione. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI
Viene stabilito che i contribuenti possono farsi rappresentare per procura presso gli uffici finanziari non solo da parte di soggetti iscritti in albi professionali, ma anche da soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria. Inoltre, è stabilito che se la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale (CAF) o di una società di servizi, tale procura deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del centro o dal legale rappresentante della società di servizi. La disposizione vale anche per la procura rilasciata ai fini dell'accertamento con adesione ex art. 7, comma 1-bis, D. Lgs. n. 218/1997.
ESTENSIONE DEL TRANSFER PRICING AI FINI IRAP
La Legge di Stabilità 2014 contiene una norma di natura interpretativa con cui viene previsto che la disciplina sul c.d. "transfer pricing", cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del criterio del valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007 (quindi, dal 2008). Si tratta di un'interpretazione con effetto retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta.
E’ fatto comunque salvo il caso in cui la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
ESTENSIONE VISTO DI CONFORMITÀ ALLE IMPOSTE DIRETTE PER CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO
La proposta normativa prevede l’obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette, IRAP e sostitutive.
Con la disposizione si introduce, quindi, per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l’IRAP un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore a euro 15.000, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte dei professioni abilitati ovvero di CAF Imprese. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del Codice civile, possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito registro). La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI DI CUI ALL’ART. 15 DEL TUIR
La Legge di Stabilità 2014 prevede l'emanazione, entro il 31.01.2014, di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 del TUIR, in modo da assicurare maggiori entrate allo Stato e tenendo comunque conto della necessità di tutelare i soggetti invalidi, disabili e non autosufficienti.
Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l’anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell’aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l’anno 2013 e al 17 per cento a partire dall’anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Relativamente alla Gestione Separata INPS, vengono innalzate ulteriormente le aliquote contributive dovute dal 2014. In particolare, l’aliquota passerà per i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali:
- dal 21% al 22% nel 2014;
- dal 22% al 23,5% per il 2015;
Per i lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati, invece, per il 2014 l'aliquota resta nella misura del 27%, che, considerato l’aumento dello 0,72%, è quindi confermata al 27,72%.
RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA
E' prevista l'emanazione di un apposito DPCM entro il 31.01.2014 con cui saranno stabilite le percentuali di fruizione di una serie di crediti d’imposta non inferiori comunque all’85% di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta.
Tra i crediti d’imposta interessati dal riordino (indicati all'elenco 2 allegato alla Legge di Stabilità 2014) vi sono:
- il credito d’imposta degli esercenti sale cinematografiche;
- il credito d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il credito d'imposta per investimenti in agricoltura;
- il credito d’imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica;
- il credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali;
- il credito d’imposta sul gasolio degli autotrasportatori. In questo caso, la riduzione non si applica per il 2014.
E' compito del MEF monitorare l’utilizzo dei predetti crediti e procedere, eventualmente, a rideterminare la percentuale di fruizione, in modo da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di bilancio prefissato.
IMPOSTA DI BOLLO PRODOTTI FINANZIARI
Dal 2014 la misura dell’imposta di bollo prevista dall’art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/1972 sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰. Inoltre, viene modificata la nota 3-ter del citato art. 13, la quale finora stabiliva per il 2013 che tale imposta di bollo avesse:
- una misura minima di euro 34,20;
- solo se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, a decorrere dall'anno 2013, anche una misura massima di € 4.500.
Ora, la nota 3-ter modificata dalla Legge di Stabilità 2014, a partire dal 2014, non prevede più la soglia minima di € 34,20 e, per i soggetti diversi da persone fisiche, aumenta la misura massima dell'imposta da € 4.500 a € 14.000.
IMPOSTA DI BOLLO ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO DA PERSONE FISICHE
Dal 2014 la misura dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), prevista dall’art. 19, comma 20, D.L. n. 201/2011, passa al 2‰ (anziché 1,5‰).
ABROGAZIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITI DI IMPOSTA
La norma, stabilisce che, a decorrere dal 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti d’imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di seguito indicate:
a) art. 41 del d.l. n. 78/2010, che disciplina il “regime fiscale di attrazione europea”. Tale regime consente, tra l’altro, ai contribuenti in possesso dei requisiti richiesti, di optare per un regime agevolato triennale;
b) art. 1, comma 368, lettera a) della legge n. 266/2005, che reca disposizioni fiscali in favore dei distretti produttivi. Le agevolazioni prevedono, tra l’altro, la facoltà di concordare una base imponibile unitaria per almeno un triennio;
c) art. 3, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 5 del 2009, recante l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina agevolata in favore delle reti d’impresa e dei distretti produttivi. La norma stabilisce un limite di spesa che interessa anche la disciplina originaria contenuta nell’art. 1, commi da 366 a 371-ter della legge n. 266/2005. Il limite di spesa ammonta a 50 milioni annui;
d) articolo 5 della legge n. 449 del 1997 che dispone un credito d’imposta in favore delle piccole e medie imprese che potenziano l’attività di ricerca attraverso nuove assunzioni o nuovi contratti per attività di ricerca;
e) art. 68, commi 6-bis e 6-ter, del TUIR, che disciplinano un regime di esenzione delle plusvalenze reinvestite in società costituite da non più di tre anni (start up).
EROGAZIONI RIMBORSI DI IMPOSTA SCATURENTI DAL MOD. 730
Le disposizioni introducono controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta o dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ambito dell’assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.
In particolare, prima dell’erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all’eccedenza d’imposta.
Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.
I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Il comma 590 prevede la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall’art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011.
IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE TERRENI AGRICOLI
Tale disposizione modifica l'articolo 1, comma 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, prevedendo che se il trasferimento dei terreni agricoli e relative pertinenze ha luogo in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, l'imposta di registro si applica nella misura del 12 per cento.
Processo tributario e riscossione
La norma reca disposizioni in materia di processo tributario e riscossione. In particolare si apportano modificazioni all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992.
L’articolo 17-bis tratta del reclamo avverso gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate, che possono avere per oggetto controversie per importi non superiori ai 20 mila euro, e dell’eventuale mediazione tra l’Agenzia ed il contribuente.
Le modifiche prevedono che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso (anziché di ammissibilità) contro gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate. Inoltre, nel caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi i novanta giorni che sono concessi all’Agenzia dell’entrate per decidere l’eventuale accoglimento del reclamo, è stabilito che l'Agenzia medesima, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
Al medesimo articolo 17-bis è aggiunto un ulteriore comma il quale stabilisce che l'esito del procedimento connesso al reclamo rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Un’ultima modifica del citato articolo 17-bis stabilisce che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare dei novanta giorni assegnati all’Agenzia per l’eventuale accoglimento del reclamo medesimo fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità.
Le predette novità si applicano agli atti notificati dal 03.03.2014 (60° giorno dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014).
E’ stabilito, ancora, che l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa per l’iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati nel momento in cui dà avvio alla procedura, mediante la necessaria comunicazione preventiva.
La norma potrebbe essere finalizzata ad incentivare l’agente della riscossione ad effettuare adempimenti amministrativi a suo carico (la comunicazione preventiva del possibile fermo amministrativo al contribuente) che costituiscono precondizione alla attività di riscossione.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
Relativamente alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, viene stabilito che il contribuente può estinguere, senza interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
- dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013. Non è, invece, ammessa per le somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti. La definizione agevolata si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.02.2014. A tal fine, la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.03.2014; fino a tale data, sono sospesi anche i termini di prescrizione. Entro il 30.06.2014 il contribuente è informato, mediante posta ordinaria, dell’avvenuta estinzione del debito.