Legge di Bilancio 2021 – disposizioni in materia di lavoro – parte seconda.
Nella Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata pubblicata la Legge n. 178 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021.
La legge è in vigore dal 1° gennaio 2021.
Di seguito proponiamo la sintesi delle disposizioni sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le altre misure in materia di lavoro.
- Sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 (art. 1, c. da 10 a 15)
Viene ritoccata la disciplina dell'esonero contributivo sull’occupazione giovanile introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).
Per il biennio 2021-2022, i datori di lavoro privati anche non imprenditori (imprese, studi professionali, ed enti pubblici economici) che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato hanno diritto ad un esonero contributivo nella misura del 100 %, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
L’esonero è riconosciuto con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni).
Il periodo di fruizione dell’agevolazione si estende a 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’incentivo spetta a condizione che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato con il medesimo od altro datore di lavoro (salvo l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
L’esonero contributivo non può essere concesso ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, o che procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero non si applica alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato né alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cioè di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- Agevolazione contributiva per assunzione di donne (art. 1, c. da 16 a 19)
Per il biennio 2021-2022 l’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici, già previsto dall’art. 4 della legge 92/2012, viene innalzato alla misura del 100 % nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro. Ricordiamo che danno diritto allo sgravio le assunzioni di:
- donne lavoratrici over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 i settori sono quelli individuati dal D.M. n. 234 del 16 ottobre 2020);
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Per avere diritto all'esonero contributivo totale il datore di lavoro deve assumere la lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformare a tempo indeterminato un precedente contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la durata massima di fruizione dello sgravio è di 18 mesi (considerati complessivamente in caso di trasformazione del rapporto).
In caso di assunzione con contratto a termine resta invece invariata la riduzione al 50% fino a 12 mesi.
Sono ammesse allo sgravio anche le assunzioni a scopo di somministrazione.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L'efficacia di tale misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- Decontribuzione SUD (art. 1, c. da 161 a 169)
Per il periodo 2021-2029 è previsto un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, per la forza lavoro impiegata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
L’esonero contributivo, non applicabile al settore agricolo e ai datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, è modulato come segue:
- a) in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- b) in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- c) in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Non è previsto nessun tetto massimo mensile.
Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 l’agevolazione è concessa in conformità alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ». mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029), l'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
- Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363)
Viene esteso al 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, e viene innalzato a 10 giorni.
È confermata anche per il 2021 la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
L’astensione obbligatoria del padre, nonché l’astensione facoltativa in accordo con la madre e in sua sostituzione, di cui all’art. 4 comma 24 lett. a) l. 92/2012 sono estesi anche al caso di morte perinatale. (art. 1 comma 25).
- Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (art. 1, commi da 481 a 484)
Sono nuovamente previste dal 1° gennaio 2021 e sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
- Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (art. 1, commi 324-325)
È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di Naspi, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
- Proroga APE Sociale (art. 1, commi 360-361)
È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico denominato APE sociale.
- Proroga opzione donna (art. 1, comma 336)
È prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’istituto per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna).
Ciò comporta la possibilità di accedere alla pensione, calcolata in questo caso interamente con il sistema contributivo, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non viene adeguato agli incrementi alla speranza di vita.