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Legge di Bilancio 2022: novità in materia di lavoro.

Sintesi delle principali disposizioni in materia di lavoro contenute nella Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). La legge è in vigore dal 1° gennaio 2022.

Nel supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 234 del 30.12.2021 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Di seguito si illustrano le misure più importanti in materia di lavoro, riservandoci di fornire in seguito approfondimenti in ordine a singoli e specifici argomenti.

1) TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’art. 1, commi da 191 a 203, introduce importanti modifiche in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Fermo restando l’impianto originario previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, la legge di Bilancio 2022 dispone quanto segue:

  • estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse (apprendistato di 1° livello e 3° livello) e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni, prevedendo che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti;
  • prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1.01.2022, si l'applica in via esclusiva il limite più elevato finora vigente, pari nel 2021 a 1.199,72 in termini lordi ed a 1.129,66 al netto della contribuzione previdenziale; resta fermo che l'importo è annualmente incrementato in misura pari al 100% dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
  • modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. A decorrere dal 1.01.2025, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo di fruizione, è riconosciuta una riduzione del contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, rispettivamente, pari a 6 e 9 punti.
  • nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'Inps, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, il datore di lavoro deve inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del 2° mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico in via definitiva del datore inadempiente.
  • opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. In particolare, il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.
  • con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 D.lgs. 148/2015 e che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Quest’ultima condizione è esclusa per alcune categorie di datori, tra cui rientra la categoria dei partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali);
  • modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti;
  • introduce un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione dell’obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego. La nuova disciplina concerne esclusivamente i lavora- tori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (a prescindere dall’entità della riduzione dell’orario di lavoro).

2) FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

L’art. 1, commi 204 – 2014, 219 e 220, opera un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, ridefinendo sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà sia la tipologia delle relative prestazioni.

L’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 D.lgs. 148/2015 è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e non rientrano nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale. I fondi devono assicurare una tutela – c.d. Assegno di integrazione salariale – in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le medesime causali previste per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

I Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 devono adeguare le proprie fonti istitutive alle novità di legge entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di tale adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’Inps.

Per i periodi di fruizione del trattamento dell’assegno di integrazione salariale erogato da tutti i Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compresi il FSBA e il FIS, decorrenti dal 1.01.2022, è riconosciuto l'assegno per il nucleo familiare a carico dell’INPS.

Ai contributi di finanziamento di tutti i Fondi di solidarietà bilaterali, ivi compreso FSBA, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. A decorrere dal 1.01.2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai predetti fondi di solidarietà è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3) INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE e SGRAVI CONTRIBUTIVI

In tema di incentivi all'occupazione, la Legge di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi a favore di imprese e lavoratori. In particolare, per quanto riguarda le imprese:

  • l’art. 1, comma 119, riconosce l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica , provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura della crisi di impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 2006;
  • l’art. 1, commi 243 e seguenti, prevede un contributo mensile a favore delle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario con accordo di transizione occupazionale, di cui al comma 200 del medesimo art. 1. In particolare, è stabilito che per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, sia riconosciuto un contributo mensile pari al 50 per cento dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un periodo superiore a 12 mesi. Sono esclusi dall'incentivo i datori che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
  • l’art. 1, comma 248 consente a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, anche di lavoratori in CIGS a seguito di accordo di transizione occupazionale di cui al comma 200 del medesimo art. 1.
  • l’art. 1, comma 645, proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.

Sul fronte lavoratori dipendenti:

  • l’art. 1, comma 121 riconosce, in via eccezionale e solo per l’anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari allo 0,8 per cento, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692,00 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta, in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale misura nonsi applica ai rapporti di lavoro domestico;
  • l’art. 1, comma 137 riconosce in via sperimentale e solo per l’anno 2022, un esonero in misura pari al 50 per cento della quota di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4) CONGEDI DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

L’art. 1, comma 134, rende strutturale e stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni, a favore del lavoratore dipendente in occasione della nascita del figlio. Il congedo viene retribuito al 100 per cento della retribuzione, è totalmente a carico dell’Inps e deve essere obbligatoriamente fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

L’art. 1, comma 239, riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, l’indennità di maternità per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Entrambe le misure sono illustrate nella Circolare INPS del 3 gennaio 2022, n. 1.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%201%20del%2003-01-2022.htm

5) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE: NASPI e DIS-COLL.

L’art. 1, commi 221 – 223, riconosce, a decorrere dal 1.01.2022, l’accesso alla NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Sempre a dal 1° gennaio 2022, è abolito, ai fini dell’accesso al trattamento, il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, mentre resta confermato il requisito delle 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, è stabilito che con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022, la riduzione dell’indennità Naspi, pari al 3 per cento ogni mese, decorra dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché del quarto). Per coloro che abbiano compiuto 55 anni di età al momento della presentazione della domanda per accedere alla Naspi, la suddetta riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

Analoga disposizione è stabilità per i beneficiari della DIS-COLL.

  • Data inserimento: 04.01.22