LEGGE DI BILANCIO 2020
Detrazione Irpef in base al reddito (comma 629)
Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 120.000, la detrazione per gli oneri di cui all’art. 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra € 240.000, meno il reddito complessivo, e € 120.000; pertanto, oltre € 240.000 di reddito, il beneficio si azzera completamente. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.
Accisa sul gasolio commerciale (comma 630)
Dal 1.10.2020, niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1.01.2021, l’esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4.
Auto aziendali (commi 632 e 633)
Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
Buoni pasto (comma 677)
Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da € 7,00 a € 8,00; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da € 5,29 a € 4,00. Mantenuto il limite giornaliero a € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.
Tracciabilità delle detrazioni (commi 679 e 680)
Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
Analisi di rischio (commi da 681 a 686)
Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con le informazioni dell’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l’adempimento spontaneo. Le attività di prevenzione e contrasto dell’evasione sono incluse fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell’interessato, previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Un decreto Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia delle Entrate, dovrà definire i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia.
Estromissione dei beni immobili delle imprese individuali (comma 690)
La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31.10.2019, effettuate dal 1.01 al 31.05.2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30.11.2020 (il 60% del totale) e il 30.06.2021 (il rimanente 40%).
Regime forfettario (commi 691 e 692)
Previsti: come condizione aggiuntiva di accesso, un limite di € 20.000,00 di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a € 30.000,00; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra € 65.001,00 e € 100.000,00 (mai entrata in vigore).
Rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 693 e 694)
Rivalutabili, entro il prossimo 30.06, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1.01.2020. Prevista un’unica aliquota per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11%.
Plusvalenze immobiliari (comma 695)
Incrementata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L’imposta sostitutiva non segue il regime dichiarativo e ne deve essere fatta espressa richiesta, per l’eventuale applicazione, al notaio che redige il rogito.
Rivalutazioni beni di impresa e partecipazioni (commi da 696 a 704)
Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un’imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a 3 rate annuali di pari importo, se l’ammontare complessivamente dovuto non supera € 3 milioni, ovvero, in caso contrario, fino a 6 rate.
Ivie e Ivafe (commi 710 e 711)
Dal 2020 sono soggetti passivi dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (art. 4 DL. 167/1990).
Unificazione Imu – Tasi (commi da 738 a 783)
Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l’Imu. L’aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30.06 dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta.
Riscossione degli enti locali (commi da 784 a 815)
Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l’introduzione, tra l’altro, dell’istituto dell’accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute.