LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2016
Imu e Tasi :
- Immobile in comodato gratuito a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale: riduzione della base imponibile al 50% a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. L’agevolazione (riduzione della base imponibile al 50%) si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale.
- Terreni agricoli: ampliate le categorie esenti da IMU; eliminate le regole di favore per coltivatori diretti e IAP. Validità dei criteri di esenzione previsti nella circolare n. 9/1993.
- Termine di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale: anticipazione al 14 ottobre (termine perentorio).
- Abitazione principale non di lusso: esenzione da TASI, sia nei confronti del proprietario che del detentore.
- Beni merce: ai fini TASI, è prevista un’aliquota ridotta (0,1%). I Comuni hanno la facoltà di modificare sia in aumento (sino allo 0,25%) sia in diminuzione (sino all’azzeramento) tale aliquota agevolata.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari: esenzione IMU e TASI, a prescindere dalla residenza anagrafica degli stessi.
- Estensione dell’esenzione IMU per l'abitazione principale anche all’imposta sugli immobili all’estero (IVIE).
- E' introdotta un’agevolazione per gli immobili locati a canone concordato. L’imposta è ridotta al 75% ed è determinata in base all'aliquota stabilita dal comune.
Imbullonati: nuova disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi catastali “D” ed “E”. Applicazione della “stima diretta”, con esclusione per macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. In particolare, tale disposizione esclude i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti - funzionali allo specifico processo produttivo. Rimangono soggetti alla stima diretta il suolo, le costruzioni ed i soli impianti ad essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità ed utilità dell’unità immobiliare
Imposta di registro: aliquota del 2% in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e che l’immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato.
Acquisto abitazione principale dal costruttore: è introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
Aliquota IRES: riduzione al 24% dal 2017; corrispondente riduzione della ritenuta sui dividendi
Bonus edilizia e riqualificazione energetica degli edifici:
- proroga a tutto il 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, incluso il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
- Introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella no-tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori
Acquisto mobili: bonus per le giovani coppie per il 2016 per acquisto mobili.
Leasing immobiliare: è introdotto il leasing per gli immobili ad uso abitativo.Sono deducibili a fini IRPEF nella misura del 19% i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro; costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste dalle norme, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto)..
Spese per controllo da remoto degli impianti riscaldamento, condizionamento, acqua calda: le detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), sono estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Super ammortamenti: è introdotta una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. L’agevolazione si applica ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono esclusi gli immobili, i beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di altri beni indicati in apposito allegato (in particolare condutture, condotte, materiale rotabile e aerei). La disposizione esplica i suoi effetti esclusivamente sotto il profilo fiscale: l’agevolazione si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi. La maggiorazione del 40% non rileva ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, che dovranno essere calcolate senza tener conto della maggiorazione del 40%. Inoltre, le disposizioni in esame non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e 2016, né ai fini degli studi di settore.
Regime forfetario per imprese e professionisti: sono introdotte modifiche al regime forfetario di cui alla Legge di stabilità per il 2015.
In particolare le novità riguardano:
- abrogazione della disposizione che prevede l’accesso al regime agevolato anche ai contribuenti che abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi;
- estensione della possibilità di accesso al regime forfetario ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui reddito da lavoro dipendente o di pensione non ecceda i 30.000 euro annui. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- estensione per i primi cinque anni di attività dell’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 5% (i n luogo della vigente riduzione di 1/3 del reddito determinato secondo il regime forfetario, per i primi tre anni di attività), per le nuove iniziative che vengono avviate;
- regime contributivo: la lettera d) del comma 1 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, in luogo dell'esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS;
- l'aumento delle soglie di reddito al di sotto delle quali è possibile accedere al regime forfetario; in particolare è previsto un incremento del limite massimo di reddito per tutti i settori ATECO previsti dall’allegato 4, annesso alla citata L190/2014, di 10.000 euro, mentre per le sole attività professionali l’incremento è di 15.000 euro.
Scioglimento agevolato società di comodo: sono previste delle agevolazioni per le cessioni/assegnazioni di specifici beni delle società, siano esse operative o non operative.
Estromissione immobile dell’imprenditore individuale: mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari all’8% è possibile estromettere l’immobile dal patrimonio aziendale.
Franchigia Irap: sono incrementate le deduzioni forfetarie previste dall’articolo 11, comma 4-bis, lett. d-bis, d.lgs. 446/97. La decorrenza è l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
IVA e note di variazione: viene sostituito l’articolo 26 DPR 633/72. In particolare, è prevista la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale (assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento, o della liquidazione coatta o della procedura di concordato preventivo o di amministrazione straordinaria). Tale novità si applica nei casi in cui il cessionario sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.
Termini per accertamento IVA e IIDD:
- il termine di accertamento per IVA e IIDD è allungato di un anno;
- è esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione (fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione);
- è eliminata la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e della imposta sui redditi in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per reati tributari;
Le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi.
Viene introdotta una disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure.
Rateazione debiti tributari: è introdotta la possibilità, per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione
Rimodulazione detrazione IRPEF pensionati: è modificata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), a decorrere dal 2016.
Autotrasporto:
- abrogazione, dal 1° gennaio 2016, del credito d’imposta per gasolio da autotrazione per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
- è introdotta una rimodulazione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.
Proroga della rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sono prorogati i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate, possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali agli effetti della determinazione fiscale delle plusvalenze e nell'ambito dei redditi c.d. diversi, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.
Rivalutazione beni d’impresa: possibilità di rivalutare ai fini fiscali i beni d’impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014.
Circolazione del contante: si innalza da 1.000 a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Elevata altresì a 3.000 euro (da 2.500 euro) la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali.
Coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali: è incrementato, a decorrere dal periodo d’imposta 2016 – dal 7 al 30% il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali