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L’incremento dell’aliquota ordinaria IVA

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011 fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria del 21%, concedendo un ampio termine per le eventuali regolarizzazioni.

Con la circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della nuova aliquota ordinaria del 21%, anche al fine di consentire ai contribuenti una più agevole gestione degli adempimenti.

Si ricorda che la nuova aliquota è stata introdotta dall’articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 148/2011, con decorrenza 17 settembre  2011.

Di seguito i principali chiarimenti forniti.

ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE

Nel caso in cui sia stata emessa fattura o sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima che si realizzassero i presupposti per l’imposizione, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.

Di conseguenza gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011, che hanno scontato l’aliquota del 20%, non dovranno subire regolarizzazioni; la maggiore aliquota del 21% sarà applicata alle fatture a saldo emesse o ad altri acconti pagati successivamente  a tale data.

Inoltre, se anteriormente al 16 settembre è stata emessa una fattura anticipata, tale fattura resta assoggettata all’aliquota del 20% anche se la consegna del bene o il pagamento del servizio avvengono successivamente alla data indicata.

FATTURE AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA

Per determinate operazioni, l’IVA diviene esigibile, anziché nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate, all’atto del versamento del corrispettivo. L’obiettivo è quello di evitare che il fornitore sia debitore del tributo prima di aver incassato, in via di rivalsa, il relativo importo.

1.       Operazioni con lo Stato ed enti pubblici

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato,     degli enti pubblici territoriali (regioni, province e comuni), e dei relativi consorzi, camere          di commercio, istituti universitari, enti ospedalieri e quelli di ricovero  e cura aventi        carattere prevalentemente scientifico, enti di assistenza e previdenza, l’IVA è differita all’atto del pagamento del corrispettivo.

Per tali operazioni, il comma 2-quater, articolo 2, in oggetto, ha stabilito che l’aumento     dell’aliquota IVA ordinaria non si applica in relazione a quelle operazioni per le quali         entro il 16 settembre 2011 sia stata emessa e registrata la fattura, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo.

La condizione della “registrazione” antecedente il 16 settembre 2011 ha suscitato alcune perplessità: da un lato, la stessa Agenzia fa notare che si producono effetti            penalizzanti per i bilanci degli enti pubblici; dall’altro, la regola sulla esigibilità differita           comporta che, in caso di modifiche IVA, la misura dell’imposta si determina sulla base     della sola effettuazione dell’operazione, cioè con l’emissione della fattura (se precede la consegna del bene).

Sulla base delle considerazioni soprariportate, l’Agenzia ritiene sufficiente l’emissione della fattura entro il 16 settembre 2011 per consentire l’applicazione dell’aliquota del 20% anziché di quella del 21%; l’adempimento della registrazione potrà intervenire entro i normali termini indicati dall’art. 23 DPR 633/72, cioè entro 15 giorni dall’emissione della fattura, con riferimento alla data di emissione

2.       IVA per cassa

Anche i soggetti che si avvalgono del regime dell’IVA “per cassa”, per la determinazione dell’aliquota IVA applicabile devono fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.

COMMERCIO AL MINUTO

L’art. 2, comma 2-bis, D.L.. n. 138/2011, ha introdotto, quale unica modalità per effettuare lo scorporo dell’imposta e determinare l’IVA da versare, unicamente il “metodo matematico”, non rendendo più possibile il metodo della “percentuale di scorporo” (sulla base del quale il corrispettivo lordo viene diminuito di una diversa percentuale a seconda dell’aliquota applicabile).

Con il metodo matematico, ritenuto più preciso:

  • prima si determina l’imponibile, dividendo l’importo complessivo dei corrispettivi per alcuni valori (104 per l’aliquota del 4%, 110 per l’aliquota del 10% e 121 per l’aliquota del 21%);
  • successivamente si applica a tale imponibile l’aliquota prevista, ottenendo la relativa imposta.

Tale metodo va applicato dalla prima liquidazione successiva all’entrata in vigore della disposizione.

Nell’effettuare la liquidazione periodica del mese di settembre 2011 (per i soggetti mensili) o del terzo trimestre 2011 (per i trimestrali), lo scorporo va operato tenendo conto distintamente dei corrispettivi soggetti alle diverse aliquote (20% o 21%).

Per i soggetti che determinano l’IVA con il metodo della ventilazione dei corrispettivi, l’Agenzia chiarisce che l’aliquota del 21% si applica solo in presenza di acquisti effettuati scontando la medesima aliquota (come già chiarito con la circolare ministeriale n. 259/E dell’1 ottobre 1997.

CORREZIONE DI ERRORI

L’Agenzia concede un periodo di tempo più ampio per regolarizzare le fatture emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto.

Con il comunicato stampa del 16 settembre 2011, l’Amministrazione aveva reso possibile la regolarizzazione senza alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA fosse stata versata comunque nella liquidazione periodica in cui l’IVA era esigibile.

A seguito delle esigenze manifestate da alcuni settori, con particolari complessità tecniche e gestionali, il termine della prima liquidazione non è stato ritenuto sufficiente per garantire la corretta applicazione dell’imposta.

Di conseguenza, l’Agenzia chiarisce che la regolarizzazione può avvenire:

Ø       per i contribuenti mensili:

§        fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di novembre;

§        fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre;

Ø       per i contribuenti trimestrali:

§        fino al 27 dicembre 2011 (scadenza acconto IVA) per le fatture emesse entro il mese di settembre;

§        fino al 16 marzo 2012 (termine di liquidazione annuale) per le fatture emesse nel IV trimestre 2011.

Il versamento della maggiore imposta avviene con il codice tributo delle liquidazioni di riferimento.

SETTORI PARTICOLARI

a)      Regime speciale del margine: nel caso di metodo globale, la quota di margine da assoggettare al 20% e quella da assoggettare al 21% devono essere determinate proporzionalmente sulla base della operazioni effettuate entro il 16 settembre e di quelle effettuate successivamente.

b)      Somministrazione di utenze (luce, acqua, gas, etc.): nel caso di accrediti relativi a bollettazioni su consumi presuntivi, l’aliquota IVA da applicare deve essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. Es.: se il conguaglio si riferisce al periodo luglio-settembre 2011, poiché l’aliquota IVA applicata per la maggior parte del tempo è quella del 20%, la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20%.

  • Data inserimento: 25.10.11
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 486