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Approvo

NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Adeguamento dei registratori telematici e credito di imposta spettante

Il provvedimento direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2, ha approvato le nuove specifiche tecniche per adeguare i Registratori Telematici alla cd “Lotteria istantanea” che, aggiungendosi a quella “differita” (con premi settimanali, mensili ed annuali) consentirà alla persona fisica “consumatore” di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita.

In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare il codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento.

Tale percorso di adeguamento dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023

A tal fine, per il solo adeguamento dei Registratori telematici, è stato previsto un contributo, che verrà concesso sotto forma di credito d’imposta per il 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento.

Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo (carte di debito, di credito e prepagate, i bonifici bancari o postali e tutti gli altri strumenti previsti dal provvedimento del 4 aprile 2018).

Il credito sarà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e in quella degli anni successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo (provvedimento n. 231943 del 23 giugno 2023).

Con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta spettante per l’adeguamento dei Registratori Telematici da effettuare entro il prossimo 2 ottobre 2023.

In particolare:

Codice tributo

Denominazione

7032

 

“Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”

 

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi di riversamento, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato indicando l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Fino a questo punto la risoluzione 35/E non introduce particolarità rilevanti se non fosse che, al penultimo ed ultimo paragrafo, riprendendo il provvedimento n. 231943 del 23.6.2023, stabilisce che:

Il credito di imposta in argomento non è fruibile e il relativo modello F24 è scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

Sia nella norma del 2019 (credito di imposta per l’acquisto/adattamento del registratore telematico) che in quella attuale (credito di imposta per l’adeguamento del registratore telematico) è previsto l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia solo nel provvedimento n. 231943 del 23.6.2023 è previsto, al fine del rispetto del limite di spesa (80 mln di euro), lo scarto automatico del modello F24 nei casi di plafond residuo “esaurito”.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, oltre a ricordarsi di effettuare l’adeguamento, evidenziamo che, nel rispetto della tempistica di utilizzo, la compensazione del credito di imposta in trattazione sarà subordinata alla residua disponibilità del plafond residuo alla data di presentazione del modello F24.

  • Data inserimento: 03.07.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5877