Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

NUOVA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI NEL 2025

I chiarimenti dell’INPS

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 186, L. 207/2024) ha introdotto un’importante novità: una  riduzione del 50% dei contributi INPS in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alla Gestione Artigiani o Commercianti.

L’INPS, con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, ha fornito i primi chiarimenti sull’agevolazione e ha definito che la richiesta dovrà essere presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni”.

Chi può beneficiare dell’agevolazione

L’agevolazione è riservata ai soggetti che:

  • abbiano avviato una nuova attività come artigiano o commerciante tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025;
  • entrano in una società nel corso del 2025 per la prima volta, con obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale;
  • iniziano a collaborare (coadiutore/coadiuvante familiare) nel 2025, anche se l’impresa è già attiva.

Come funziona la riduzione contributiva

La riduzione contributiva ammonta al 50% sui contributi dovuti, sia sui contributi minimi che su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa dichiarati complessivamente.

Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS, rimanendo dovuti in misura piena, il contributo per la maternità (euro 7,44 annui) e l’aliquota aggiuntiva dello 0,48%, per gli iscritti alla Gestione commercianti, destinata al fondo per la cessazione dell’attività senza aver raggiunto i requisiti della vecchiaia.

Continuità dell’iscrizione

Il diritto alla riduzione resta valido anche in caso di:

  • cambiamento di impresa o attività lavorativa;
  • passaggio da artigiano a commerciante (o viceversa);
  • temporanea sospensione dell’attività lavorativa.

L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva qualora successivamente vi sia una nuova iscrizione alle gestioni speciali.

Ad esempio, è il caso di un artigiano inizia l’attività a marzo 2025 e la cessa a febbraio 2027. Se lo stesso avviasse una nuova attività come commerciante a marzo 2027, potrebbe mantenere l’agevolazione. Se, invece, ripartisse da aprile 2027 (senza copertura per marzo), perderebbe il diritto alla riduzione.

Alternatività con altre agevolazioni

A seguito dei chiarimenti dell’INPS, se prima della pubblicazione della circolare è stata richiesta la riduzione del 35% prevista per i forfettari (L.190/2014), è possibile scegliere di passare alla nuova agevolazione del 50%, tramite domanda. In tal caso verrà revocata automaticamente la precedente riduzione.

Terminato il periodo di fruizione della riduzione del 50%, sarà possibile tornare a beneficiare della riduzione del 35%, presentando domanda, se ancora in possesso dei requisiti.

 

  • Data inserimento: 05.05.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6733