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Nuovi interventi in materia di lavoro: D.L. n. 99/2021.

In vigore il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 99 contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro e di sostegno alle imprese.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU (30 giugno 2021).

Di seguito riassumiamo le principali novità introdotte in materia di lavoro, che riguardano principalmente i trattamenti di integrazione salariale.

 

  1. Cassa integrazione ordinaria causale Covid-19 (art. 4 commi da 2 a 7)

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili identificati con i codici Ateco2007 n. 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "Covid-19" per una durata massima complessiva di 17 settimane collocabili nel periodo 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.

Il trattamento, per il quale non è dovuto alcun contributo addizionale, può essere richiesto per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore del Decreto).

Ai datori di lavoro dei settori sopra indicati resta precluso fino al 31 ottobre 2021:

  • attivare procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti che siano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604). Si ricorda che, come precisato nella nota n. 298 del 24/6/2020 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è ricompresa in detti licenziamenti anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Il divieto non trova applicazione nelle ipotesi di:

  • licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • licenziamento intimato in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori è riconosciuta la NASpI.

La presentazione delle domande di integrazione salariale avviene secondo la medesima procedura prevista per la cassa integrazione con causale "Covid-19".

 

  1. Cassa integrazione straordinaria in deroga (art. 4 comma 8)

Ai datori di lavoro che non possono accedere ad alcun trattamento di cassa integrazione previsto dalla attuale normativa (D.lgs. n. 148/2015), è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga agli attuali limiti di durata previsti per la CIGO e la CIGS e non soggetto ad alcun contributo addizionale.

L’intervento può essere richiesto per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Per le imprese che fruiscono di questa CIGS “speciale” in deroga permane il blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali) per tutta la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021.

Il divieto non trova applicazione nelle ipotesi di:

  • licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • licenziamento motivato da cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.
  • licenziamento intimato in caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori è riconosciuta la NASpI.
  • Data inserimento: 09.07.21