Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Pagamenti della pubblica amministrazione

La legge di Bilancio 2018 riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia a partire dalla quale scatta l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni di sospendere i pagamenti previa verifica circa l’esistenza di pendenze fiscali a carico del creditore

Le P.A. che eseguono pagamenti ai contribuenti di importo superiore a 5.000 euro (in precedenza 10.000 euro) hanno l’obbligo di verificare l’assenza di pendenze (cartelle esattoriali scadute e non pagate) in capo ai medesimi, sempre per importi superiori a 5.000 euro.

Se il beneficiario è un soggetto inadempiente, destinatario di carichi di ruolo almeno pari alla nuova soglia, la P.A. deve sospendere l'operazione per 60 giorni, lasso di tempo concesso all’Agenzia di Riscossione per il pignoramento.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

La Pubblica Amministrazione, quindi, prima di effettuare il pagamento a un suo fornitore per un importo superiore a 5.000 euro deve verificare se lo stesso fornitore risulta inadempiente per almeno 5.000 euro.

Ai fini del computo si deve considerare la singola fattura: perciò, nel caso in cui la P.A. sia destinataria di più fatture del medesimo fornitore, dovrà verificare che le singole fatture non superino i 5.000 euro, anche se complessivamente superano invece tale soglia. Se la fattura da pagare è superiore a 5000 euro la P.A. deve incaricare un soggetto, detto “operatore”, che si accrediti sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella sezione servizi “Verifica inadempimenti”. Una volta registrato, l’operatore riceverà il codice utenza e la parola chiave per accedere ed effettuare la verifica, inserendo il codice fiscale del fornitore, l’importo da corrispondere e il numero identificativo del pagamento.

Se entro 5 giorni la P.A. non riceve nessuna informazione, può procedere al pagamento, così come se riceve comunicazione che il beneficiario non risulta inadempiente. Al contrario, se la P.A. riceve comunicazione dall'Agenzia Riscossione che il soggetto beneficiario è inadempiente, ossia è destinatario di carichi di ruolo almeno pari a 5.000 euro, sospende il pagamento per il debito comunicato per i successivi 60 giorni nei quali l’Agenzia di Riscossione pignorerà il credito. Invece, potrà liquidare immediatamente l’eventuale parte eccedente.

Il beneficiario si considera inadempiente qualora sia titolare di una o più cartelle di pagamento scadute per un importo totale di almeno 5.000 euro, compresi interessi di mora e spese di esecuzione; se gli sia stata concessa una rateazione o sospensione non è considerato inadempiente. Non assume rilevanza la natura del credito indicato nella cartella di pagamento (così come chiarito dalla circolare 29.07.2008, n. 22/RSG), comprendendo qualunque somma iscritta a ruolo.

  • Data inserimento: 26.03.18