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PERDITA DI BENI E DOCUMENTI FISCALI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI

Come comportarsi ai fini fiscali

L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Emilia-Romagna, con nota 27.06.2023, n. 0044311, ha fornito le indicazioni per la corretta certificazione ai fini fiscali delle perdite di beni e di documenti contabili a seguito delle inondazioni che hanno interessato il territorio nello scorso maggio.

Le indicazioni sono state fornite alla luce delle numerose comunicazioni inviate dalle imprese e non sempre redatte in modo conforme alla normativa e alle prassi di riferimento, ma tali aspetti hanno validità generale e sarà opportuno tenerne conto per la corretta gestione delle perdite di beni e documenti contabili patite incolpevolmente a seguito di eventi calamitosi.

In relazione alla perdita di beni (merci e/o strumentali), l’Agenzia delle Entrate rammenta quanto disposto all’art. 2, c. 3 D.P.R. 441/1997:

La perdita dei beni dovuta a eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà, è provata da idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 resa entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali il valore è stato determinato”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando le circolari 6/E/2002 (punto 18) e 31/E/2006 (punto 4), precisa che la documentazione fornita da organi della Pubblica Amministrazione può essere costituita anche da verbale di accertamento dei Vigili del Fuoco e che l’autocertificazione alternativa deve avere data certa e deve essere accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Richiamando la circolare n. 31/E, si chiarisce che tale documentazione non deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, ma solo conservata per essere esibita agli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.

Appare più complessa, invece, la procedura da seguire per la perdita involontaria di documenti contabili, per i quali non è sufficiente la sola denuncia della perdita ma è richiesto anche di provvedere, per quanto possibile e con ogni mezzo utile, al recupero.

In tali casi è necessario presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.), specificando i luoghi dove i documenti si trovavano al momento dell’evento calamitoso e ricostruendo, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte.

Allo scopo, saranno necessarie le seguenti azioni:

  • recupero da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
  • recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
  • ristampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
  • contattare fornitori, clienti, banche professionisti, associazioni, ecc., attraverso i quali acquisire copia della documentazione relativa alle operazioni commerciali e fatti gestionali intercorsi, nonché la corrispondenza, contratti, ecc. ove costituiscano elementi probatori.

L’Agenzia precisa che è opportuna la trasmissione di copia della denuncia alla Direzione Provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale e, purtroppo, conclude rammentando che la perdita di documenti probatori a favore del contribuente, ancorché dovuta ad eventi fortuiti o accidentali, non lo esonera dall’onere della prova di cui al D.P.R. 600/1973, secondo cui l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture non sono disponibili per causa di forza maggiore”.

  • Data inserimento: 31.07.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5907