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PIANI DI RATEAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE

Allungata la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione

Con la pubblicazione del decreto attuativo il 28.12.2024 sul sito del Dipartimento delle Finanze, si concretizzano le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29.07.2024, n. 110.

Il nuovo sistema di dilazione dei ruoli, applicabile alle richieste presentate a partire dal 1.01.2025, punta a garantire maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze dei contribuenti, introducendo un meccanismo progressivo che tiene conto sia dell'importo del debito sia della condizione economica del richiedente.

Il provvedimento stabilisce i casi in cui sussiste lo stato di difficoltà del debitore indicando, allo stesso tempo, il numero massimo di rate concedibili.

Debiti non superiori a 120.000 euro in assenza di comprovato stato di difficoltà

In presenza di debiti di importo complessivo non superiore a 120 mila euro, qualora il contribuente non comprovi lo stato di difficoltà, il piano di rientro può comunque adottare la durata massima prevista dalla legge.

La novità della riforma

La riforma “allunga” progressivamente la durata massima dei piani di rientro con l’agente della riscossione; per quanto riguarda i piani di rientro aventi ad oggetto somme non superiori a 120 mila euro, per le quali il debitore si limita ad attestare lo stato di difficoltà senza allegare alcuna documentazione a supporto, il Decreto Mef stabilisce i seguenti scaglioni di durata massima del piano di rateazione:

  •  84 rate mensili per domande presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili per domande presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.

Debiti per importi superiori a 120.000 euro o per somme inferiori con richiesta di un numero maggiore di rate

Per importi superiori a 120.000 euro, o per somme inferiori ma con richiesta di un numero maggiore di rate (fino a un massimo di 120), è necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. Tale condizione viene valutata attraverso parametri specifici:

  • per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, si utilizza l'indice ISEE;
  • per le società e le ditte individuali in contabilità ordinaria si fa riferimento all'indice di liquidità (calcolato sommando la liquidità immediata e differita e dividendo il risultato per le passività correnti). L'indice Alfa continua a essere utilizzato per determinare il numero massimo di rate concedibili.

Rateazione in presenza di eventi eccezionali

Un aspetto innovativo riguarda la possibilità di ottenere dilazioni anche in caso di eventi eccezionali, come calamità naturali o incendi che abbiano reso inagibile l'unico immobile adibito ad abitazione principale, studio professionale o sede dell'impresa.

In tali circostanze, è necessario presentare una certificazione rilasciata dall'autorità comunale competente.

Infine, il decreto specifica che il calcolo delle rate tiene conto esclusivamente dell'importo oggetto della singola domanda e non della somma complessiva dei debiti affidati in riscossione.

Presentazione delle richieste di rateazione

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già messo a disposizione sul proprio sito i nuovi modelli per la richiesta di rateizzazione dei ruoli:

  • Modello RS, destinato alla richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate, valido per tutti i soggetti;
  • Modello RDF, utilizzabile per la richiesta di rateizzazione "documentata" da parte delle persone fisiche e dei titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • Modello RDG, utilizzabile per la richiesta di rateizzazione "documentata" per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • Modello RDP, necessario per la richiesta di "proroga" di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.
  • Data inserimento: 03.01.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6542