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PUNTEGGIO ISA E ACCERTAMENTO

Attenzione - Dagli ISA agli accertamenti bancari il passo potrebbe essere breve

Da un basso punteggio ISA a un accertamento sulle risultanze bancarie, potrebbe essere un passo “breve”. Tutto ciò per effetto di quanto espressamente previsto dall'art. 9-bis, c. 14 D.L. 50/2017 secondo il quale i responsi degli ISA si aggiungono alle informazioni presenti nell'anagrafe dei rapporti finanziari, influenzando così le attività di selezione e analisi del rischio dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

Questo tipo di influenza tra i punteggi di affidabilità e l'archivio dei rapporti finanziari è stato puntualmente ribadito anche nelle due circolari estive dell'Agenzia delle Entrate dedicate ai nuovi strumenti di compliance: la circolare 2.08.2019, n. 17/E e la 9.09.2019, n. 20/E. Si tratta quindi dell'ennesima conferma della pericolosità e delle insidie che possono derivare dai giudizi di inaffidabilità fiscale

Oltre a queste considerazioni non può non essere evidenziato il fatto che il tema degli accertamenti basati sulle risultanze dell'anagrafe dei conti correnti sembra essere di nuovo tornato di attualità e potrebbe costituire una delle nuove frontiere in chiave antievasione

Ulteriore impulso a queste tipologie di accertamenti potrebbe derivare, oltre che dai punteggi ISA, anche da altre forme di utilizzo delle risultanze bancarie quali il c.d. risparmiometro o bancometro. L'Amministrazione Finanziaria sembra infatti decisa nell'utilizzare tali fonti di dati con attività di accertamento dirette e allo stesso tempo efficaci che si basano su alcuni elementi che si possono trarre dalla lettura e dall'analisi delle risultanze bancarie, per esempio l'accumulo di risparmio e disponibilità monetarie. Indagini che verrebbero effettuate grazie a un'attività di selezione effettuata a monte da appositi software basati su precisi algoritmi e funzioni di calcolo

A differenza del più puntuale e analitico accertamento basato sulle singole movimentazioni dei conti correnti di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973, queste tipologie di accertamenti saranno caratterizzate da una rapidità di azione e di esecuzione tipica dei c.d. “accertamenti a tavolino” e al tempo stesso potranno contare, con buona probabilità, anche su di un'efficace base presuntiva dovuta alla significatività in chiave antievasione di tali responsi.

Dunque un sostanziale giudizio di inaffidabilità ISA a cui si aggiunge una gestione non troppo “lineare” delle proprie disponibilità finanziarie, potrebbe mettere il contribuente sotto un accertamento difficile da contrastare. 

Questi spunti di riflessione non possono non essere presi in considerazione nel momento in cui il contribuente, verificato il basso punteggio ottenuto con i nuovi ISA, si trovi a decidere se migliorare o meno tale risultato. Se il contribuente in questione è consapevole che dalle risultanze bancarie possono emergere situazioni fiscalmente pericolose, dovrebbe valutare con estrema attenzione la possibilità di “acquistare” un punteggio di sostanziale affidabilità fiscale. Tutto ciò al preciso fine di evitare che si accendano ulteriori riflettori sulla sua gestione finanziaria, che potrà diventare la fonte di innesco per un'attività di verifica. 

Queste considerazioni confermano le insidie che si possono nascondere dietro a un basso punteggio ISA. 

Prevenire è sempre meglio che curare per cui, anche in questo caso, è necessario valutare con estrema attenzione i risultati del software prima di prendere qualsiasi decisione soprattutto quando, passato il primo periodo di applicazione, talune informazioni saranno effettivamente usate dai soggetti verificatori per formare le liste selettive dei contribuenti da sottoporre ad accertamento.

  • Data inserimento: 20.01.20