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RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Come funziona e chi può accedere

La Legge n. 15/2025, che ha convertito il D.L. n. 202/2024 (Decreto “Milleproroghe”) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025, con l’art. 3-bis, offre ai contribuenti decaduti dalla Definizione agevolata Rottamazione-quater una nuova possibilità di riammissione al beneficio.

I contribuenti che, al 31 dicembre 2024, hanno perso i benefici della misura agevolativa a causa di mancati, tardivi o insufficienti versamenti, potranno dunque essere riammessi alla Rottamazione-quater.

Tuttavia, è fondamentale rispettare le nuove scadenze per evitare la decadenza e il ripristino del debito con sanzioni.

Quali debiti possono essere riammessi?

La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi nel piano di pagamento originario della Rottamazione-quater per i quali:

  • non sono state pagate una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • almeno una rata è stata pagata in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, chi è in regola con i pagamenti delle rate fino al 31 dicembre 2024 deve continuare con il piano in corso, versando la prossima rata entro il 28 febbraio (con 5 giorni di tolleranza, quindi entro il 5 marzo 2025).

I successivi pagamenti dovranno rispettare le scadenze previste per mantenere i benefici della Definizione agevolata.

Come richiedere la riammissione?

Per essere riammessi, i contribuenti devono presentare una domanda online entro il 30 aprile 2025.

Le modalità operative verranno pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 17 marzo 2025.

Dal momento in cui sarà disponibile il modello online e fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025, sarà possibile:

  • inviare telematicamente la richiesta di riammissione;
  • effettuare eventuali integrazioni alla domanda già presentata.

Contenuto della domanda

Nella richiesta di riammissione, il contribuente dovrà specificare:

  • i debiti per cui richiede la riammissione (tra quelli inclusi nel piano originario di pagamento della Rottamazione-quater);
  • la modalità di pagamento scelta: 
    • pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
    • pagamento rateale fino a un massimo di 10 rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
      • prime due rate: 31 luglio e 30 novembre 2025;
      • rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.

Cosa succede dopo la domanda?

Dal momento della presentazione della domanda, sui debiti oggetto della richiesta:

  • non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvo quelli già esistenti;
  • non potranno essere avviate nuove procedure esecutive;
  • le procedure esecutive già avviate saranno sospese, salvo quelle in cui il primo incanto si sia già concluso con esito positivo;
  • saranno sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni precedenti, fino alla scadenza della prima o unica rata della Definizione agevolata.

 Inoltre, la trasmissione della domanda riporta il contribuente in regola con il Fisco, consentendogli di:

  • richiedere e ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • non essere considerato inadempiente nelle verifiche ex art. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973.

Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione ufficiale ai contribuenti che hanno trasmesso la domanda di riammissione, contenente:

  • l’importo complessivo dovuto per la Definizione agevolata;
  • il piano dettagliato di pagamento, con importi e scadenze delle rate (saranno forniti nuovi bollettini di pagamento per regolarizzare la posizione).

Sugli importi dovuti si applicheranno interessi al 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Il nuovo piano di pagamento sostituirà integralmente quello precedente e terrà conto di eventuali pagamenti già effettuati dopo la "decadenza" della rottamazione originaria.

Modalità di pagamento

I versamenti potranno avvenire tramite:

  • bollettini precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • domiciliazione bancaria;
  • pagamento diretto presso gli uffici di riscossione.

Si ricorda che non è consentita la compensazione dei debiti.

Quali sono i vantaggi della riammissione?

I contribuenti che accederanno alla riammissione potranno beneficiare dello sgravio di:

  • sanzioni tributarie e contributive;
  • interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo;
  • aggio di riscossione (art. 17 del D.Lgs. 112/99).

Per le multe stradali e le violazioni amministrative non tributarie, vengono azzerati solo gli interessi, mentre le sanzioni rimangono dovute.

Cosa succede in caso di nuova decadenza?

Se il contribuente non rispetta i pagamenti del nuovo piano, perderà definitivamente i benefici della Definizione agevolata.

Le regole sulla decadenza restano le stesse:

  • il mancato pagamento anche di una sola rata (oltre i 5 giorni di tolleranza) comporta l’annullamento del piano;
  • il debito residuo verrà ripristinato con l’applicazione di sanzioni e interessi;
  • eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza verranno considerati acconti sul debito complessivo, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi.

Per maggiori dettagli e per scaricare i modelli di domanda appena disponibili, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • Data inserimento: 03.03.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6638