RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUATER
La Legge n. 15/2025, che ha convertito il D.L. n. 202/2024 (Decreto “Milleproroghe”) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2025, con l’art. 3-bis, offre ai contribuenti decaduti dalla Definizione agevolata Rottamazione-quater una nuova possibilità di riammissione al beneficio.
I contribuenti che, al 31 dicembre 2024, hanno perso i benefici della misura agevolativa a causa di mancati, tardivi o insufficienti versamenti, potranno dunque essere riammessi alla Rottamazione-quater.
Tuttavia, è fondamentale rispettare le nuove scadenze per evitare la decadenza e il ripristino del debito con sanzioni.
Quali debiti possono essere riammessi?
La riammissione riguarda solo i debiti già inclusi nel piano di pagamento originario della Rottamazione-quater per i quali:
- non sono state pagate una o più rate con scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- almeno una rata è stata pagata in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, chi è in regola con i pagamenti delle rate fino al 31 dicembre 2024 deve continuare con il piano in corso, versando la prossima rata entro il 28 febbraio (con 5 giorni di tolleranza, quindi entro il 5 marzo 2025).
I successivi pagamenti dovranno rispettare le scadenze previste per mantenere i benefici della Definizione agevolata.
Come richiedere la riammissione?
Per essere riammessi, i contribuenti devono presentare una domanda online entro il 30 aprile 2025.
Le modalità operative verranno pubblicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 17 marzo 2025.
Dal momento in cui sarà disponibile il modello online e fino alla mezzanotte del 30 aprile 2025, sarà possibile:
- inviare telematicamente la richiesta di riammissione;
- effettuare eventuali integrazioni alla domanda già presentata.
Contenuto della domanda
Nella richiesta di riammissione, il contribuente dovrà specificare:
- i debiti per cui richiede la riammissione (tra quelli inclusi nel piano originario di pagamento della Rottamazione-quater);
- la modalità di pagamento scelta:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento rateale fino a un massimo di 10 rate di pari importo, con le seguenti scadenze:
- prime due rate: 31 luglio e 30 novembre 2025;
- rate successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027.
Cosa succede dopo la domanda?
Dal momento della presentazione della domanda, sui debiti oggetto della richiesta:
- non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, salvo quelli già esistenti;
- non potranno essere avviate nuove procedure esecutive;
- le procedure esecutive già avviate saranno sospese, salvo quelle in cui il primo incanto si sia già concluso con esito positivo;
- saranno sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni precedenti, fino alla scadenza della prima o unica rata della Definizione agevolata.
Inoltre, la trasmissione della domanda riporta il contribuente in regola con il Fisco, consentendogli di:
- richiedere e ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- non essere considerato inadempiente nelle verifiche ex art. 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973.
Entro il 30 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una comunicazione ufficiale ai contribuenti che hanno trasmesso la domanda di riammissione, contenente:
- l’importo complessivo dovuto per la Definizione agevolata;
- il piano dettagliato di pagamento, con importi e scadenze delle rate (saranno forniti nuovi bollettini di pagamento per regolarizzare la posizione).
Sugli importi dovuti si applicheranno interessi al 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.
Il nuovo piano di pagamento sostituirà integralmente quello precedente e terrà conto di eventuali pagamenti già effettuati dopo la "decadenza" della rottamazione originaria.
Modalità di pagamento
I versamenti potranno avvenire tramite:
- bollettini precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- domiciliazione bancaria;
- pagamento diretto presso gli uffici di riscossione.
Si ricorda che non è consentita la compensazione dei debiti.
Quali sono i vantaggi della riammissione?
I contribuenti che accederanno alla riammissione potranno beneficiare dello sgravio di:
- sanzioni tributarie e contributive;
- interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo;
- aggio di riscossione (art. 17 del D.Lgs. 112/99).
Per le multe stradali e le violazioni amministrative non tributarie, vengono azzerati solo gli interessi, mentre le sanzioni rimangono dovute.
Cosa succede in caso di nuova decadenza?
Se il contribuente non rispetta i pagamenti del nuovo piano, perderà definitivamente i benefici della Definizione agevolata.
Le regole sulla decadenza restano le stesse:
- il mancato pagamento anche di una sola rata (oltre i 5 giorni di tolleranza) comporta l’annullamento del piano;
- il debito residuo verrà ripristinato con l’applicazione di sanzioni e interessi;
- eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza verranno considerati acconti sul debito complessivo, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi.
Per maggiori dettagli e per scaricare i modelli di domanda appena disponibili, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.