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Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni: pubblicato il regolamento per il ritiro gratuito

Il regolamento stabilisce le modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di recupero da parte dei distributori di rifiuti RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti da nuclei domestici

Con il decreto del Ministero dell’Ambiente 31/05/2006, n. 121, è stato pubblicato il regolamento che disciplina le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero).

Il decreto legislativo 14/03/2014, n. 49, all’articolo 4, comma f) fornisce la definizione di “RAEE di piccolissime dimensioni”, che sono quelli con dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

Il regolamento si applica nei seguenti casi:

a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero. L’obbligo del ritiro è stabilito dal d.lgs. 49/2014;

b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;

c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato presso i centri di raccolta comunali.

I distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.

 

Il Luogo di ritiro dei RAEE

Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici deve essere effettuato all’interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita.

Presso il luogo di ritiro il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o più contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell’utilizzatore finale;

b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilità del distributore cui afferiscono;

c) qualora collocati all’interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;

d) qualora non siano collocati all’interno del punto di vendita essere ubicati in un’area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all’interno dei punti vendita a fine giornata;

e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;

f) essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;

g) riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

I distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi

dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto.

I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.

l distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare.

I distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico (quello riportato nell’allegato 1 al regolamento) al momento dell’effettuazione del trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal luogo di ritiro al deposito preliminare. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto (quello riportato nell’allegato 2 al regolamento).

 

Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori

I RAEE di piccolissime dimensioni, sono raggruppati presso il deposito appositamente allestito in attesa della loro raccolta. I distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell’«uno contro zero».

Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimità immediata dello stesso deve avere le seguenti caratteristiche:

a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;

b) essere dotato di pavimentazione;

c) essere dotato di un’area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;

d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi;

e) essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare e il trasporto degli stessi ai centri di raccolta autorizzati è effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.

 

Il trasporto dei RAEE

I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore sono trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a:

a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo

b) un centro di raccolta

c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;

d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina.

Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal luogo di raggruppamento ai sopra indicati, è accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato 2 del regolamento, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di cui all’allegato 1 del regolamento.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto al centro o all’impianto destinatario dei RAEE, trattenendo per sé un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto.

Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati.

Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all’impianto destinatario dei RAEE.

Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3 -bis di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 8, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 di seguito riportata:

“c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),  trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”.

 

Distributori che effettuano la vendita a distanza

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attività in conformità alla diposizioni del presente decreto. Tali distributori assicurano che l’utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l’utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

 

In allegato il decreto del Ministero dell’Ambiente 31/05/2006, n. 121.

  • Data inserimento: 21.07.16