InformaImpresa 02/2015 - page 3

CONTRATTUALE - LAVORO
9 Accordo Regionale 09/01/2015. Sospensione
permancanzadi lavoronelleaziendeartigiane:
procedure2015.
Siglato il 9 gennaio scorso l’A.I. Regionale che dispone
modalità e procedure per attivare nel 2015 gli interventi
di sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende ar-
tigiane per i soggetti che non possono accedere alla CIG
in deroga.
Lo scorso9gennaio leOrganizzazioniArtigianeeCGIL,
CISLeUIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfe-
deraleRegionale chedispone leprocedureper attivare
nel 2015 gli interventi di sospensione per mancanza
di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigia-
ne di tutti i settori, “edilizia” esclusa, che non possono
accedere alla CIG in deroga in quanto non possiedono
il requisitodell’anzianità aziendale di almeno12mesi,
così come previstodal D.M. 83473/2014.
A tal proposito ricordiamo che inbasealla legge92/12
(Legge Fornero), in via sperimentale per il triennio
2013-2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali, viene riconosciuta l’indennità ASPI, su-
bordinatamente ad un intervento integrativo pari al-
meno allamisura del 20% dell’indennità stessa a cari-
codei Fondi Bilaterali (condizioneessenzialeper avere
diritto all’ASPI)
Tenuto conto che per l’anno 2015 le parti hanno con-
cordato che lo strumentoper far fronte alle crisi azien-
dali per mancanza di lavoro nel settore artigiano sia
la cassa in deroga, con il presente accordo si è voluto
garantireunaprestazioneai soggetti chenonhanno ti-
toloper accederealla cassa integrazione inquantonon
possiedono l’anzianità aziendale di 12 mesi richiesta
dalla vigente normativa per accedere alla CIG in de-
roga.
L’AccordoRegionaledel 9gennaioprevededuediverse
procedure per attivare la sospensione, a seconda che
l’impresaabbiamoomeno inattounconsultazionecon
leOO.SS. per la CIG inderoga
PROCEDURADI CONSULTAZIONE
CIG INDEROGA INCORSO
-
l’azienda, nell’ambito della consultazione del-
la CIG in deroga, se ravvisa la necessità di operare una
sospensione permancanza di lavoroper lavoratori che
non hanno i 12 mesi di anzianità aziendale, ne darà
comunicazione alleOO.SS che si sono presentate al fi-
ne di redigere uno specifico verbale (vedi allegato 1),
distinto rispetto a quello della cig in deroga. L’accordo
dovrà essere corredatodal timbro e dalla firma dell’As-
sociazione Artigiani cui l’azienda aderisce o conferisce
mandato.
SENZAPROCEDURADI CONSULTAZIONE
CIG INDEROGA
-
se l’azienda non ha attivato la procedura di
CIG in deroga, qualora voglia sospendere lavorato-
ri che non hanno il requisito dei 12mesi di anzianità
aziendale, nedarà comunicazionealleOO.SS., attraver-
so l’Associazione Artigiana provinciale cui aderisce o
conferisce mandato, specificando le OO.SS. che hanno
eventualmente stipulato l’ultimo accordo di CIG in de-
roga ed indicando il numero di lavoratori coinvolti e
quelli privi dei requisiti per l’ASPI.
A conclusione verrà redatto un accordo sindacale sul-
la base dell’Allegato 1 del presenteAccordo, che dovrà
essere corredato dal timbro e dalla firma dell’Associa-
zioneArtigiani cui l’azienda aderisceo conferisceman-
dato
Resta inteso che entrambe le procedure sopra indica-
temantengono la loro validità anche nel caso in cui i
dipendenti siano sprovvisti dei requisiti per l’accesso
all’indennità di disoccupazioneASPI.
L’intesa prevede espressamente che l’accordo di so-
spensione possa essere attivato solo dopo aver utiliz-
zato tutti gli strumenti contrattuali, applicati in azien-
da, così come previsti dalla contrattazione collettiva
(permessi, ROL, flessibilità, banca ore, accantonamento
annuo di compensazione, ferie arretrate non program-
mate)
In merito all’ASPI, si ricorda che per poter accedere
all’indennità ASPI per lavoratori sospesi, il dipendente
deveessere inpossessodi requisiti contributivi non fa-
cilmente soddisfabili in tempi di crisi;
devono essere trascorsi almeno due anni dal ver-
samentodel primo contributo contro ladisoccupa-
zione. Il bienniovienedeterminatoadecorreredal
primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso;
deveessere statoversatounannodi contribuzione
contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI)
nel biennio precedente l’inizio del periodo di so-
spensione.
Per quanto concerne la durata del trattamento, la di-
sciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da
computarenel bienniomobile; nel casodi sospensione
il bienniomobile viene calcolato a partire dalla prima
giornata effettiva di inizio della sospensione e consi-
derando le104 settimane immediatamenteprecedenti
la suddetta data.
L’intervento Ebav sarà corrisposto per un massimo di
45gg.di calendarioedè svincolatodall’effettivoacces-
so all’ASPI: vienefissato9,00€per ogni giornatadi ef-
fettiva sospensione, compresi i sabati e le domeniche,
stessamisura per operai, impiegati e apprendisti.
Sono esclusi dall’intervento i lavoratori che hanno di-
rittoallaCIG inderoga, i lavoratori stagionali, i lavoran-
ti a domicilio e i part-time verticali durante il periodo
di assenza programmata, i lavoratori a chiamata; sono
inoltre esclusi i lavoratori per i quali l’impresa non ha
provveduto a far apporre il timbro e la firma ad una
delleAssociazioni artigiane.
Per averedirittoal sussidioEbav il lavoratoredevepre-
sentarsi entro10gg. dall’iniziodella sospensionepres-
so lo sportelloEbavdelleOO.SS. per predisporre lado-
manda di sussidio, portando con se copia dell’accordo
sindacale e dell’ultima busta paga. Ricordiamo che du-
rante i periodi di sospensione il dipendenteèadisposi-
zionedell’aziendaper eventuali rientri al lavoro, anche
per singolegiornate, epertanto le indennità ed i sussi-
di potranno essere liquidate solo a consuntivo.
Quanto agli adempimenti amministrativi per consenti-
re la liquidazione del sussidio Ebav e dell’ASPI, spette-
rà all’azienda, per il tramite dello Studio di consulenza
e/odei Servizi associativi chegestiscono lepaghe, l’in-
viodei consuntivimensili secondo lemodalità stabilite
dagli enti gestori; inparticolare, per quanto riguarda la
procedura relativaalla comunicazionedella sospensio-
ne all’INPS, secondo le regole attuali è previsto che la
comunicazione della sospensione all’Istituto da parte
delle aziendedeve essere inviata invia telematicanon
oltre 20 gg. dall’inizio del periodo di sospensione. Ta-
le procedura comprende anche la predisposizione del-
le domande dei dipendenti (MOD. D.S./Sosp. SR 74)e
prevede anche lemodalitàper trasmettere i consuntivi
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