razione annuale (il testo previgente, si ricorda, aggan-
ciava i tremesi alla scadenza del termine di presenta-
zione della dichiarazione).
Quindi, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla
presentazione della dichiarazione.
Esempio
: se ladichiarazione IVAèpresentata il 1° feb-
braio, l’esecuzionedel rimborsoèagganciatoa taleda-
ta, ed effettuato entro il 1°maggio.
Nel caso di presentazione di dichiarazioni integrative
o correttive nei termini, è ragionevole ritenere che il
termine di tremesi decorra nuovamente dall’ultima di-
chiarazione presentata.
Analoga, rispetto al passato, anche la modalità di de-
terminazione degli interessi applicabili sulle somme
rimborsate: gli interessi, calcolati nellamisura del 2%,
decorrono dal 90° giorno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione, non computando il
periodo intercorrente tra ladatadi notificadella richie-
sta di documenti e la data della loro consegna, se su-
periore a15giorni.
L’Agenzia precisa, altresì, che qualora il visto di confor-
mità sia appostomediante la presentazione di dichia-
razione “integrativa”, gli interessi sono dovuti dalla da-
ta di apposizione del visto.
Ai sensi del comma 7, è stabilito che ai rimborsi ed al
pagamento degli interessi provvede il competente uf-
ficiodell’Agenzia delle entrate, grazie ad appositi stan-
ziamenti di bilancio.
Rimborsi effettuati inviaprioritaria
1.
Analogamente a quanto previsto dal previgente com-
ma 9, il nuovo comma 10 prevede che per mantene-
re la salvaguardia degli interessi di particolari cate-
gorie di contribuenti, con specifici decreti del Ministro
dell’economia e finanze è prevista l’esecuzione di rim-
borsi in via prioritaria.
Al riguardo, si ricorda che sono eseguite in viapriorita-
ria le seguenti tipologie di rimborsi:
Categorie di attività per l’esecuzione
dei rimborsi in via prioritaria
DM22marzo2007
Subappaltatori edili con codice
attività sezione F, che effettuano
inmodoprevalente leprestazioni
di servizi di cui all’art. 17, sesto
comma, lettera a), DPR633/72.
DM25maggio2007
Operatori economici con codice
ATECOFIN 37.10.1 (recupero e
preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottamimetallici).
DM18 luglio2007
Operatori economici con codice
ATECOFIN 27.43.0 (produzione
di zinco, piombo e stagno e se-
milavorati).
DM21dicembre2007
operatori economici con codice
ATECOFIN27.42.0 (produzionedi
alluminio e semilavorati).
DM10 luglio2007
Operatori economici con codice
ATECOCOFIN 30.30.09 (fabbri-
cazione di aeromobili, di veicoli
spaziali e dei relativi dispositivi
n. c.a.).
RIMBORSI INFRANNUALI
Il secondo comma dell’articolo 38-bis disciplina i rim-
borsi infrannuali. Lanuovadisposizione, analogamente
alla precedente, non modifica le condizioni oggettive
in presenza delle quali spetta il rimborso infrannuale
ma, incoerenzacon lanuova strutturadei rimborsi, non
richiamapiù l’obbligodi garanzia, che saràprestata se-
condo le nuove regole generali che saranno di seguito
indicate.
RIMBORSI FINOA15.000EUROESCLUSI
DALL’OBBLIGODI GARANZIA
Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 38-
bis, i rimborsi di importo fino a 15.000 euro sono ese-
guiti sullabasedella solapresentazionedelladichiara-
zione annuale odell’istanza trimestrale di rimborso.
Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi
estesadaeuro5.164,57a15.000euro la sogliadi eso-
nerodalla prestazione della garanzia.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 dicem-
bre e non sono previsti specifici provvedimenti attua-
tivi, né un periodo transitorio; per i rimborsi in corso
di esecuzione (e non conclusi) al 13/12/2014, quindi,
trovano applicazione le disposizioni previste dal De-
creto Semplificazioni.
RIMBORSI DI IMPORTOSUPERIOREA15.000EURO
Nel caso di rimborsi superiori a 15.000 euro, i nuovi
commi 3, 4e6, dell’articolo38-bis, stabiliscono lemo-
dalità da osservare con riferimento all’obbligo omeno
di prestazione della garanzia.
Va innanzitutto premesso che la nuova impostazio-
ne dei rimborsi, innovando completamente la filosofia
precedente, stabilisce in generale, al comma3, che per
l’esecuzionedei rimborsi di importo superiorea15.000
non è più necessaria la prestazione della garanzia a
favore dello Stato. Soltanto indeterminati ipotesi, pre-
viste dall’attuale comma 4, che configurano ipotesi di
rischio, la prestazione della garanzia è obbligatoria.
Non è, di conseguenza, riproposta l’ipotesi dei “con-
tribuenti virtuosi”, individuati dal precedente settimo
commadell’art. 38-bis, cioèdi coloro che erano esone-
rati dalla prestazione della garanzia in presenza di de-
terminati requisiti legati all’anzianità d’impresa, all’as-
senza di avvisi di accertamento di un certo importo,
etc.
Si analizzano le singole fattispecie.
RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO
EROGABILI SENZAGARANZIA
I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, ri-
chiesti da soggetti che non configurano le “ipotesi di
rischio”previste dal comma4, sono eseguiti senza pre-
sentazione della garanzia, purchè siano rispettati i se-
guenti adempimenti:
a.
presentazione della dichiarazione annuale o
dell’istanza trimestrale da cui emerge il credito
che supera la soglia di euro 15.000, recante il vi-
sto di conformità o la sottoscrizione alternativa di
cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo pe-
riodo, D.L. 78/2009;
b.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex
art. 47DPR45/2000) che attesti la sussistenza di
taluneben individuate condizioni in relazione alle
caratteristiche soggettive del contribuente, inme-
rito alla solidità patrimoniale, continuità azienda-
le e regolarità dei versamenti dei contributi previ-
denziali e assistenziali.
In ogni caso, la prestazione della garanzia esonera il
contribuentedall’apporre ilvistodi conformità (o lasot-
toscrizione alternativa) sulla dichiarazioneo sull’istan-
za di rimborso. Il contribuente può, quindi, scegliere di
presentare apposita garanzia in luogodell’apposizione
Venerdì
30
gennaio
2015
8
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