“esportatori abituali”è concessa la possibilità di acqui-
stare beni / servizi (diversi da fabbricati e aree edifica-
bili) senza applicazione dell’IVA, previo invio ai propri
fornitori dell’apposita dichiarazione d’intento.
Nell’ambito del D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Sem-
plificazioni”, il Legislatore ha previsto l’inversione dei
vigenti adempimenti connessi con l’utilizzodel plafond
da parte dei predetti soggetti.
ADEMPIMENTI PREVISTI FINOAL31.12.2014
Come disposto dall’art. 1, comma 381, Legge n.
311/2004, i fornitori che ricevono ledichiarazioni d’in-
tento devono inviare telematicamente i relativi dati
all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’appositomodel-
lo approvato con il Provvedimento14.3.2005.
Comeprevistodall’art.1,comma1, lett.c),DLn.746/83,
a seguito della modifica operata dall’art. 2, comma 4,
DL n. 16/2012, l’invio va effettuato: “entro il termine
di effettuazionedellaprima liquidazioneperiodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le ope-
razioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.
Ne consegue che, a seguitodi talemodifica:
l’invio della comunicazione in esame non è più
•
collegato al momento di ricevimento della dichia-
razioned’intento, bensì al fattodi aver emesso fat-
tura senza applicazione dell’IVA, ex art. 8, comma
1, lett. c),DPRn. 633/72, invirtùdelladichiarazio-
ne ricevuta;
il termine di invio della comunicazione è connes-
•
so, oltre che all’emissione della fattura non impo-
nibile IVA nei confronti dell’esportatore abituale,
anche alla periodicità (mensile o trimestrale) di li-
quidazione IVAadottata dal cedente / prestatore.
REGIMESANZIONATORIO
In caso di omessa comunicazione all’Agenzia dei dati
relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute ovvero di
invio condati incompleti / inesatti, i commi 383 e384
del citato art. 1prevedono a caricodel soggettoobbli-
gato (fornitore):
la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non
1.
applicata;
la responsabilità solidale con l’esportatore abitua-
2.
le per l’imposta evasa, nel caso di dichiarazione
d’intento infedele.
Per l’applicazionedella sanzione (dal 100%al 200%) è
necessario che il cedente / prestatore:
oltre adometteredi inviareovvero inviare conda-
•
ti inesatti / incompleti la comunicazione dei dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute;
effettui una cessione / prestazione senza applica-
•
zione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abi-
tuale.
NUOVIADEMPIMENTI PREVISTI DALL’1.1.2015
Come sopra accennato, nell’ambito del Decreto c.d.
“Semplificazioni” è previsto il “trasferimento” in ca-
po all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare
all’AgenziadelleEntrate i dati contenuti nelledichiara-
zioni d’intento. Inparticolare l’art. 20dispone che:
l’esportatore abitualeè tenuto a:
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle En-
•
trate i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
inviare al fornitore / Dogana la dichiarazione d’in-
•
tentounitamentealla ricevutadi avvenutapresen-
tazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle
Entrate. Il comma 1 dell’art. 20 in esame prevede
che entro l’11.4.2015 (120 giorni dall’entrata in
vigoredel Decreto) l’AgenziadelleEntratemetterà
adisposizionedellaDogana labancadati delledi-
chiarazioni d’intento. Conseguentemente, l’espor-
tatore abituale sarà dispensato dalla consegna in
Dogana delle dichiarazioni d’intento con le relati-
ve ricevute di presentazione all’Agenzia delle En-
trate;
il fornitore:
può effettuare la cessione / prestazione senza ap-
•
plicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto la di-
chiarazione d’intento e la relativa ricevuta di pre-
sentazioneall’AgenziadelleEntrate, consegnategli
dall’esportatore abituale;
le dichiarazioni d’intento ricevute dovranno infine
•
essere riepilogate nella dichiarazione IVA annua-
le.
REGIMESANZIONATORIO
Inbase al nuovo testodell’art. 7, comma4-bis, D.Lgs. n.
471/97, al fornitore cheeffettua l’operazione senzaap-
plicazione dell’IVAprima:
del ricevimento della dichiarazione d’intento e
•
della relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia
delle Entrate da parte dell’esportatore abituale;
del riscontro telematico dell’avvenuta presenta-
•
zione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione
d’intento ricevuta;
è applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell’im-
posta.
ILNUOVOMODELLO
DELLADICHIARAZIONED’INTENTO
Lenuove disposizioni si applicano a partire “dalle ope-
razioni senza applicazione d’imposta da effettuare a
decorrere dal 1° gennaio2015”. Il decreto, inoltre, sta-
bilisce che entro il 12.3.2015 (90 giorni dall’entrata in
vigore del Decreto semplificazioni fiscali) deve essere
emanato un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delleentrateper definire lemodalità applicativedi tali
disposizioni (nuovomodellodi comunicazionedelledi-
chiarazioni d’intento, nuovo softwareper la trasmissio-
ne telematica, archivioper il riscontro telematicodelle
dichiarazioni d’intento).
Il provvedimento è stato pubblicato il 12 dicembre
2014, insiemeal nuovomodellodi comunicazionedel-
le dichiarazioni d’intento (disponibile gratuitamente
sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate) e alle rela-
tive istruzioni.
Il nuovomodello (chiamato “DI”) è composto dalle se-
guenti sezioni:
Dati del dichiarante;
•
Dati relativi al rappresentante firmatario della di-
•
chiarazione;
Recapiti;
•
Integrativa;
•
Dichiarazione;
•
Destinatariodella dichiarazione;
•
Firma;
•
Quadro A– Plafond, costituito dalle sottosezioni
•
“Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazio-
ne del plafond” e “Impegno alla presentazione te-
lematica”. L’esportatore abituale può consegnare
ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il
QuadroA-Plafond.
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InformaImpresa
Venerdì
30
gennaio
2015