InformaImpresa 02/2015 - page 7

la presentazione della dichiarazione di inizio at-
tività, mediante la compilazione del campo “Ope-
razioni intracomunitarie del Quadro I dei modelli
AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o
AA7 (soggetti diversi dallepersonefisiche).Gli enti
non commerciali non soggetti Iva esprimono l’op-
zione selezionando la casella “C” del quadroAdel
modelloAA7;
se il soggetto è già titolare di partita IVA (compre-
si i soggetti non residenti identificati direttamente
ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. n.
633del 1972) l’iscrizioneall’archivioVIESpuòav-
venireunicamenteutilizzando leapposite funzioni
rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti
abilitati aEntratel oFisconline, o tramite i sogget-
ti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Tale metodologia può essere
utilizzata anche per comunicare, la volontà di re-
trocedereda taleopzione. I soggetti incaricati del-
la trasmissione telematica sonoobbligati a conse-
gnare al dichiarante copia della ricevuta rilasciata
dall’Agenzia delle entrate.
Il Provvedimento ha precisato, inoltre, che i soggetti
passivi che nei trenta giorni antecedenti la data del
provvedimento abbiano presentato istanza di inclusio-
ne eper i quali non siagià stato emanatounprovvedi-
mentodi diniego, sono inclusi inbancadati adecorrere
dalla predetta data.
Le disposizioni introdotte abrogano, anche, il comma
7-ter dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, secondo
cui con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate sono definite le modalità di diniego o revoca
dell’autorizzazionedi cui al comma7-bis.Analogamen-
te, è disposta l’abrogazione del successivo comma 15-
quater, in base al quale con provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e
lemodalità di inclusione delle partite Iva nella banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni in-
tracomunitarie.
Le nuove disposizioni attribuiscono all’Agenzia delle
entrate lapossibilità di escludereun soggettodal VIES
(previo inviodi apposita comunicazione) nel caso in cui
il soggetto non abbia effettuato operazioni intracomu-
nitarie e di conseguenza non abbia presentato alcun
elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.
Tale disposizione, come chiarito dal Provvedimento, si
applica a coloro che successivamente al 13 dicembre
2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del
2014) non presentino, per quattro trimestri consecuti-
vi, alcun elenco riepilogativo.
L’Amministrazionemantiene il compitodi verificare che
i dati forniti dai soggetti per la loro identificazione ai
fini dell’IVA, siano completi ed esatti.
I predetti controlli sui soggetti Iva inclusi nella banca
dati avvengono solo a iscrizione già operativa e non
sono più propedeutici all’avvio delle operazioni intra-
comunitarie.
In casodi esitonegativo, l’Ufficio emanaprovvedimen-
to di cessazione della partiva Iva e provvede all’esclu-
sione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi
che effettuanooperazioni intracomunitarie.
L’esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della
Direzioneprovinciale competente in ragionedel domi-
ciliofiscale del contribuente, previo inviodi un’apposi-
ta comunicazione, ehaeffettodal sessantesimogiorno
successivo alla data della comunicazione.
ILFAVORREI
Resta da chiarire quali siano gli effetti dellemodifiche
normative in relazione alle violazioni commesse prima
dell’entrata in vigore del decreto. Si pone, quindi, per
questenovità il temadell’applicabilitàdel principiodel
«favor rei» di cui all’articolo3del Dlgs 472/97. Il com-
ma 2 di tale ultima norma sancisce che, salvo diversa
previsionedi legge, nessunopuòessereassoggettatoa
sanzioni per un fatto che, secondo una legge posterio-
re, noncostituisceviolazionepunibilementre il comma
3 prevede che, qualora la legge in vigore al momento
in cui è stata commessa la violazione e le leggi poste-
riori stabiliscono sanzioni di entitàdiversa, si applica la
legge più favorevole, fatti salvi i casi in cui il provvedi-
mentodi irrogazione sia divenutodefinitivo.
Secondo le indicazioni della circolare 180/E/1998, la
disposizione al comma 2 trova applicazione non solo
nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire
la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del
comportamentoprima sanzionabile,maanchenell’ipo-
tesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e,
quindi, solo indirettamente laprevisione sanzionatoria.
Si ritiene che alla fattispecie in oggetto sia applicabile
il principio del favor rei e al riguardo è stato richiesto
un chiarimentoufficiale all’Agenzia delle entrate.
FISCO
2 I rimborsi IVA - Le novità dopo il Decreto
Semplificazioni e la circolare dell’Agenzia
entrate n. 32del 30/12/2014.
I chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimbor-
si IVA a seguito delle modifiche operate dall’art.13 del
DLgs.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014).
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 175, del
21novembre2014, invigoredal 13dicembreu.s.,mo-
dificano radicalmente, semplificandole, le procedure
dei rimborsi IVA. Le disposizioni sonofinalizzate a ren-
dere le procedure più semplici e più snelle, anche per
ridurre il divario esistente tra procedura italiana dei
rimborsi e quella degli altri paesi dell’unione europea.
Le nuove norme sostituiscono integralmente il previ-
gente articolo 38-bis, Decreto Presidente della Repub-
blican. 633del 26ottobre1972, emodificano l’artico-
lo 78, comma 33, legge n. 413 del 30 dicembre 1991,
in materia di esecuzione dei rimborsi da parte degli
agenti della riscossione.
Gli aspetti di principale novità sono i seguenti:
ampliamento dei casi di rimborso non assistito da
alcun adempimento (fino a15.000 euro);
estensione dei casi di rimborso senza l’obbligo di
prestazione della garanzia (oltre15.000 euro),ma
con rilascio del visto di conformità e della dichia-
razione sostitutiva di attodi notorietà;
obbligo di garanzia limitato a soggetti considerati
“rischiosi”.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13 dicembre
2014 (cioè, il quindicesimogiorno successivo allapub-
blicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale,
avvenuta indata28novembre u.s.).
LEREGOLEGENERALI: TEMPISTICA
EDUFFICIOCOMPETENTE
L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 38-
bis prevede, rispetto allaprecedente formulazione, una
novità sulla decorrenza del termine di tre mesi entro
cui deve essere eseguito il rimborso: tale decorrenza è
stataanticipataalladatadi presentazionedelladichia-
Venerdì
30
gennaio
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