InformaImpresa 02/2015 - page 10

da il requisito relativo alla diminuzionedel patrimonio
netto.
Ladichiarazione sostitutivadell’attodi notorietàè resa
nell’apposito riquadropresente nella dichiarazione IVA
onelmodello IVATR.
RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO
EROGABILI SOLO INPRESENZADI GARANZIA:
LE IPOTESI“DI RISCHIO”
Il nuovo comma4, dell’articolo38-ter, prevede i casi in
cui il rimborso superiorea15.000eurodeveessereef-
fettuato soloprevia presentazione della garanzia.
Si trattadelle “ipotesi di rischio”che si verificanoquan-
do il rimborso è richiestodai seguenti soggetti:
a) soggetti passivi che esercitano un’attività d’im-
presa da meno di due anni diversi dalle imprese
start-up innovative (di cui all’articolo 25 del de-
creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221);
b) soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti
la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi
di accertamentoodi rettificada cui risulti, per cia-
scun anno, una differenza tra gli importi accertati
equelli dell’impostadovutaodel creditodichiara-
to superiore:
a.
al 10per centodegli importi dichiarati
se questi non superano150.000
euro;
b.
al 5per centodegli importi dichiarati se
questi superano150.000 euroma non
superano1.500.000 euro;
c.
all’1per centodegli importi dichiarati, o
comunque a150.000 euro, se gli importi
dichiarati superano1.500.000 euro;
c). soggetti passivi che presentano la dichiarazione
o istanza da cui emerge il rimborso superiore a
15.000 europriva del vistodi conformità;
d) soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’ec-
cedenza detraibile risultante all’atto della cessa-
zione dell’attività.
3. LAGARANZIA: DURATAEFORMA
Laduratae la formadellagaranzia sonodisciplinati dal
nuovo comma5.
Analogamente a quanto era previsto dal previgente
comma1dell’articolo38-bis, lagaranziaèprestataper
unaduratapari a tre anni dall’esecuzionedel rimborso,
ovvero se inferiore, per unaduratapari al periodoman-
cante al termine di decadenza dell’accertamento.
Non cambia, rispetto al passato, la forma della garan-
zia (cauzione in titoli di stato o garantiti dallo Stato o
polizza fideiussoria), comprese la possibilità per le pic-
cole e medie imprese che le garanzie possano essere
prestate anche da consorzi-fidi.
SOSPENSIONEDELRIMBORSOASEGUITODI REATI
Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia sta-
to constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del
decreto legislativo 10marzo 2000, n. 74, l’esecuzione
dei rimborsi è sospesa, fino a concorrenza dell’ammon-
tare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri docu-
menti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla defi-
nizione del relativoprocedimentopenale.
AVVISODIACCERTAMENTOSUCCESSIVOALRIMBORSO
(OCOMPENSAZIONE)
Se successivamente al rimborso o alla compensazione
viene notificato avviso di rettifica a accertamento il
contribuente, entro sessanta giorni, versa all’ufficio le
somme che in base all’avviso stesso risultano indebi-
tamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi
del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o del-
la compensazione, a meno che non presti la garanzia
prevista nel comma 5 fino a quando l’accertamento sia
divenutodefinitivo.
INTERESSI SUI RIMBORSI OPERATI DALL’AGENTE DEL-
LARISCOSSIONE
L’articolo14del decreto legislativo sulle semplificazio-
ni modifica l’articolo 78, comma 33, Legge n. 413 del
30 dicembre 1991, in materia di esecuzione dei rim-
borsi da parte degli agenti della riscossione. La nor-
ma, in particolare, prevede, con decorrenza 1° gennaio
2015, che contestualmente all’erogazione del rimbor-
so siano liquidati ed erogati gli interessi. In tal modo,
si evita che il contribuente debba presentare apposita
richiesta degli interessi eventualmentematurati.
FISCO
3 Società in perdita sistematica - Le novità
introdotte dal Decreto Semplificazioni
L’articolo 18 del decreto “Semplificazioni” ha ampliato il
periodo di osservazione per l’applicazione delle disposi-
zioni sulle società in perdita sistematica.
PREMESSA
L’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 no-
vembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 no-
vembre2014, hamodificatoalcunedisposizioni inme-
rito alla disciplina delle società in perdita sistematica
di cui all’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duode-
cies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge14 settembre2011, n. 148.
Le novità introdotte dal predetto decreto ampliano da
3 a 5 esercizi il periodo di osservazione ai fini dell’ap-
plicazione della disciplina sulle società in perdita si-
stematica, ferme restando lealtre condizioni.Di conse-
guenza, il presupposto per l’applicazione di tale disci-
plinaè costituitoda5periodi di imposta consecutivi in
perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro pe-
riodi inperdita eduno con reddito imponibile inferiore
al cosiddetto redditominimo.
Sul tema si segnala che la necessità di riformare le di-
sposizioni in materia di società in perdita sistematica
è diventata di estrema attualità soprattutto alla luce
della perdurante crisi economica. In questi ultimi anni,
infatti, poiché il rischio che le società rispondessero ai
requisiti richiesti dalla predetta normativa è notevol-
mente aumentato, la Confartigianato ha provveduto a
rappresentare taleeventualitànelle sedi opportuneaf-
finchè fossemodificata la legislazione inmateria.
Aseguitodell’approvazionedell’articolo18del decreto
legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 (pubblicato
sullaGazzettaUfficialen. 277del 28novembre2014),
la richiesta espressa dallaConfartigianatoha trovato il
giusto accoglimento.
LADISCIPLINA INGENERALE
SULLESOCIETÀNONOPERATIVE
Come è noto, l’articolo 30, della legge n. 724 del 23
dicembre 1994, ha introdotto un particolare regime
fiscale per le società commerciali che si “presumono”
non operative, in quanto costituite non per l’effettivo
eserciziodi attivitàd’impresa,maper ilmerogodimen-
todi beni.
Le suddette disposizioni prevedono l’obbligo per le so-
cietà (di capitali e di persone, anche non residenti, con
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