InformaImpresa 02/2015 - page 11

stabile organizzazione in Italia) di effettuare un test di
operatività fondato sulla situazione patrimoniale.
La società, infatti, è considerata“nonoperativa”quando
non supera il test di operatività, che si basa su un raf-
fronto tra componenti positivi effettivi di reddito e i ri-
cavi presunti calcolati sullabasedi appositi coefficienti
applicati a determinati asset.
I componenti positivi effettivi sono costituiti dai ricavi,
incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a
conto economico, assunti in base alle risultanzemedie
dell’esercizio e dei due precedenti.
I valori dei componenti positivi effettivi devono essere
confrontati con i ricavi presunti, ottenuti dalla somma
degli importi che risultano applicando determinati co-
efficienti di redditività ai valori di alcune attività patri-
moniali risultanti dal bilancioodalle scritturecontabili
(permaggiori dettagli sullevoci di bilancio, si rinviaal-
la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E/2007).
La società risultante “non operativa”, dopo l’applicazio-
nedel test, nonpuòdichiarareunaperditadi esercizio.
Infatti, si presume che la società produca un reddito
minimo positivo, determinato forfetariamente inmisu-
ranon inferioreaquellocalcolato in funzionedi alcune
componenti patrimoniali.
L’Amministrazione può, tuttavia, accertare un reddito
superiore a quellominimo.
Il reddito minimo come sopra determinato costituisce
labase imponibileminimaai fini delle imposte sui red-
diti (IRES e IRPEF); ai fini IRAP il redditominimo deve
essere aumentato delle retribuzioni e compensi (per il
personale dipendente, per i collaboratori coordinati e
continuativi, per leprestazioni di lavoroautonomonon
esercitate abitualmente) e degli interessi passivi.
Se la società risulta essere “non operativa”, si produco-
no i seguenti ulteriori effetti:
le perdite di esercizi precedenti possono essere
utilizzate solo parzialmente, in diminuzione della
partedi redditoeccedentequellominimo (articolo
30, c.3, L. 724/94);
limitazione all’utilizzo del credito IVA (articolo 30,
c.4, L. 724/94).
L’articolo30della legge citataprevede alcune causedi
esclusione, espressamente elencate dal legislatore.
LEDISPOSIZIONIANTEMODIFICA
SULLESOCIETÀ INPERDITASISTEMICA
Il successivo decreto legge n. 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, pubb.
su G.U. n. 216 del 16 settembre 2011, all’articolo 2,
commi da 36 decies a 36 duodecies ha stabilito che le
imprese in forma societaria (siadi capitali chedi perso-
ne) che evidenziano una perdita fiscale per tre periodi
d’imposta consecutivi, pur non ricorrendone i presup-
posti, sono considerate non operative a decorrere dal
successivo 4° periodo d’imposta ai fini della disciplina
delle società di comodo (art. 30 L. 724/94).
In sostanza, a prescindere dal test di operatività (cioè,
applicazione delle percentuali ai singoli valori di bi-
lancio per attestare se la società è o no operativa), per
applicare la normativa sulla società di comodo è suffi-
ciente aver conseguito:
la perdita per 3periodi d’imposta;
laperditaper 2periodi d’impostae redditodichia-
rato inferiore a quellominimo.
LEMODIFICHE INTRODOTTE
DALDECRETOSEMPLIFICAZIONI
Le nuove norme contenute nell’articolo 18 del decreto
legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, modificano
la previgente disciplina di cui all’articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, con-
vertito inLeggen.148/2011, eamplianoda3a5eser-
cizi il periodo di osservazione ai fini dell’applicazione
delle disposizioni sulle società in perdita sistematica,
ferme restando le altre condizioni.
Di conseguenza, il presuppostoper l’applicazionedi ta-
le disciplina è costituito da 5 periodi di imposta con-
secutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente,
quattroperiodi inperditaeduno con reddito imponibi-
le inferiore al cosiddetto redditominimo.
A seguito della predetta modifica, quindi, le società
che rispondono ai predetti requisiti sono considerate
nonoperative a decorrere dal successivo sestoperiodo
d’imposta ai fini e per gli effetti della disciplina sulle
società di comodo (art. 30, comma 1, della Legge 23
dicembre1994, n. 724).
APPLICAZIONEDISCIPLINASOCIETÀDI COMODO
ANTEMODIFICA
POSTMODIFICA
Perdita per 3periodi
di imposta consecutivi
Perdita per 5periodi
di imposta consecutivi
Due dichiarazioni dei redditi
inperdita fiscale e una terza
con reddito imponibile inferiore
a quellominimopresunto
Quattrodichiarazioni dei redditi
inperdita fiscale e una quinta
con reddito imponibile inferiore
a quellominimopresunto
Società nonoperativa
dal quartoperiodo successivo
Società nonoperativa
dal sestoperiodo successivo
Lepredettenovità si applicano adecorreredal periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del ci-
tatodecreto (2014).
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coinci-
dente con l’anno solare, la disciplina sulle società in
perdita sistematica troverà applicazione per il periodo
d’imposta2014, soloqualora ilmedesimo soggettoab-
bia conseguito:
perditefiscali per i precedenti cinqueperiodi d’im-
posta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012
e2013);
ovvero sia, indifferentemente, inperditafiscaleper
quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010,
2012e2013) eper uno con reddito imponibile in-
feriore al c.d. redditominimo (2011).
FISCO
4 Dichiarazioni d’intento - Le novità introdotte
dal Decreto Semplificazioni.
Aseguitodellemodifiche introdottedal Decreto“Semplifi-
cazioni”, l’obbligodi comunicare all’Agenziadelle Entrate i
dati delle dichiarazioni d’intentonon ricade più in capo al
fornitorema all’esportatore abituale.
L’art.20del decreto interviene sulladisciplinadellaco-
municazioneall’AgenziadelleEntratedei dati contenu-
ti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni
IVAnon imponibili, effettuateda soggetti qualificati co-
me esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1,
lettera c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, converti-
to in legge, conmodificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
Come noto, ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72, agli
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