InformaImpresa 02/2015 - page 9

del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della di-
chiarazione sostitutiva (art. 38-bis, comma6)
1.1 Il vistodi conformità
L’apposizione del visto di conformità è un adempi-
mentogià conosciutonell’ambito IVA, inquanto richie-
stoper la compensazionedei crediti IVAdi importo su-
periore a15.000 euro.
Si ritiene che i soggetti che possono apporre il visto di
conformità siano pertanto gli stessi, sia per i rimborsi
che per le compensazioni dei crediti.
Si tratta, quindi, di:
responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-impre-
se;
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, esperti
contabili e consulenti del lavoro;
iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti
ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giuri-
sprudenzaoeconomiaecommerciooequipollenti,
odiploma di ragioneria.
Secondoquanto chiarito conCM28/2014eper effetto
del richiamo operato dal nuovo art. 38-bis all’art. 10
del DL78/2009, in alternativa al visto di conformità, è
prevista, per i soggetti dotati dell’organodi revisione, la
sottoscrizionedelladichiarazione; questaèposta a ca-
ricodel soggettoodell’organo incaricatoadeffettuare
la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c.,
ossia, alternativamente:
del revisore legale
del responsabile della revisione (socio o ammini-
stratore), se la stessa è affidata ad una società di
revisione
del Collegio sindacale
1.2 Ulteriori casistiche à relative all’apposizione del
vistodi conformità
apposizionedel vistodi conformità sull’istanza tri-
mestrale:
la norma fa espresso riferimento anche
all’istanza trimestrale; pertanto, le richiestedi rim-
borso infrannuale (IVATR) devono recare il vistodi
conformità o la sottoscrizione alternativa nonché
la dichiarazione sostitutiva al fine dell’erogazione
del rimborso senza obbligo di garanzia. Esempio:
Supponiamo che il sig. Rossi presenti un’istanza
di rimborso infrannuale per €.10.000 senza ap-
posizione del visto e, successivamente, per il me-
desimo periodo, presenti una nuova istanza o di-
chiarazione con importo chiesto a rimborso pari
a ulteriori €.6.000; in tal caso, l’obbligo del visto
di conformità o della sottoscrizione, nonché della
dichiarazione sostitutiva sorge in relazione a tale
ultima richiesta.
credito IVA complessivo superiore a 15.000 euro,
in parte chiesto a rimborso e in parte compensa-
to per importi inferiori a tale limite:
il legislatore
ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con
quantoprevisto inmateria di crediti compensabili.
Inparticolare, l’apposizionedel vistoodella sotto-
scrizione sulla dichiarazione è unica e ha effetto
sia per le compensazioni che per i rimborsi, fer-
mo restando cheper i rimborsi è richiestaanche la
dichiarazione sostitutiva. L’apposizione del visto/
sottoscrizioneè inogni caso correlataall’utilizzoe
non all’ammontare complessivodel credito stesso.
Pertanto, la soglia di €.15.000 va calcolata sepa-
ratamente per le compensazioni e per i rimborsi.
Se l’importo del credito IVA in compensazione e
quello richiesto a rimborso sono di €.10.000 cia-
scuno, nonènecessarioapporre il visto sebbene la
sommadei due crediti superi complessivamente la
soglia dei 15.000 euro.
dichiarazione integrativa
: nella circolare n. 1/
E/2010, al paragrafo2.1, l’Agenzia ha precisato, in
meritoallacompensazionedel credito IVAsuperio-
re a 15.000, che la dichiarazione senza visto può
essere corretta con una dichiarazione integrativa/
correttiva, completa di visto, al più tardi entro 90
giorni dalla scadenzadel terminedi presentazione
(con applicazione di sanzioni solo se la presenta-
zione avviene successivamente al termine di sca-
denza di presentazione della dichiarazione). Tale
chiarimentopuò essere applicato anche all’ipotesi
della dichiarazione da cui emerge il rimborso.
Si fa presente che, in alternativa all’apposizione del
visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa)
il contribuente può comunque prestare la garanzia: ai
sensi del nuovo comma6, laprestazionedellagaranzia
(tranne che nelle ipotesi di rischio di cui al paragrafo
4.2) è rimessa unicamente alla scelta del contribuen-
te.
1.2 Dichiarazione sostitutivadell’attodi notorietà
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 38-ter, in ag-
giunta all’apposizione del visto di conformità (o della
sottoscrizione alternativa) il contribuente deve forni-
re una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 47DPR445/2000, inmerito alla solidità
patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei ver-
samenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La
dichiarazione, inparticolare, deve attestare che:
il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle
risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta,
di oltre il 40per cento; la consistenzadegli immo-
bili non si è ridotta, rispetto alle risultanze con-
tabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40
per centoper cessioni non effettuatenellanorma-
le gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa
non è cessatané si è ridottaper effettodi cessioni
di aziende o rami di aziende compresi nelle sud-
dette risultanze contabili;
non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è
presentata da società di capitali non quotate nei
mercati regolamentati, nell’anno precedente la ri-
chiesta, azioni o quote della società stessa per un
ammontare superiore al 50 per cento del capitale
sociale;
sono stati eseguiti i versamenti dei contributi pre-
videnziali e assicurativi.
Con riferimento alle caratteristiche soggettivedi na-
tura patrimoniale di cui alla lettera a), si precisa che
le informazioni richieste sono rilevate dalle risultan-
ze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso an-
teriormente alla presentazione della dichiarazione o
istanza di rimborso. Adifferenza di quanto previstonel
previgentearticolo38-bis, settimo comma, lettera c), n.
1), che ai fini dell’individuazione del “contribuente vir-
tuoso” faceva riferimento all’ultimo bilancio approvato,
il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato
prendendo a riferimento i dati contabili dell’ultimope-
riodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non
sia stato ancora approvato.
Per i soggetti che non adottano il regime della conta-
bilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguar-
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