InformaImpresa 16/2014 - page 23

lincendio installati nelle attivit soggette ai controlli di
prevenzione incendi.pdf
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SICUREZZA
33 Regola tecnica di prevenzione incendi per
l’installazione e l’esercizio di apparecchi di
erogazione aduso privato, di gas naturale per
l’autotrazione.
Gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas natu-
rale per autotrazione sono costruiti, installati e gestiti con
l’obiettivo di garantire primari obiettivi di sicurezza.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/05/2012, n. 115,
il decreto del Ministero dell’interno 30/04/2012 di “Ap-
provazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per l’installazione e l’eserciziodi apparecchi di erogazio-
ne adusoprivato, di gas naturale per l’autotrazione”
Questo decreto ha per scopo l’emanazione di disposizio-
ni diprevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio
di apparecchidi erogazione (VRA), ad uso privato, di gas
naturale perl’autotrazione, di portata massima 20 m³/h
(s.t.p.), alimentatidirettamente da rete di distribuzione,
ivi compresi l’installazione el’esercizio di impianti fissi
senza serbatoio di accumulo, derivatida rete domesti-
ca adibiti al rifornimento a carica lenta di gasnaturale
per l’autotrazione, con capacità di compressione non-
superiore a 3 m³/h, di cui all’art. 51 del decreto-legge
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge30 luglio2010, n.112.
Sonoesclusedal campodi applicazionedi questodecre-
to le installazioni finalizzate alla erogazione del gas na-
turale mediante apparecchiature collegate ad uno stoc-
caggio e gli impianti con apparecchiature comunque
interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata
massima di 20m³/h (s.t.p.).
Le installazioni oggetto del decreto, destinate al rifor-
nimento di veicoli alimentati a gas naturale compres-
so (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti
da ungruppodi compressione, non comprensivodi stoc-
caggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una
pressione di 20MPa (200 bar) a 15 °Coppure, per tem-
peraturedifferenti, adunapressioneequivalente comun-
quemai superiore in qualsiasi situazione a 22MPa (220
bar).
Il veicoloda riforniredeveessereconformeaquanto spe-
cificatodal regolamento ECEONU R110, con l’alloggia-
mento del connettore di carica di gas naturale conforme
agli standard ISO15501-1:2000 e ISO15501-2:2000.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di
nuova realizzazione. Non sussiste l’obbligo dell’adegua-
mentoper gli impianti di erogazione:
a)per i quali sia già stata rilasciata dal competente Co-
mando provinciale dei vigili del fuoco l’approvazione
all’esercizio;
b)per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori
di modifica, adeguamento, ristrutturazione o amplia-
mento sullabasedi unprogetto approvatodal compe-
tenteComando provinciale dei vigili del fuoco.
Al finedellaprevenzionedegli incendi eper raggiungere
i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia
delle persone ed alla tutela dei beni, gli apparecchi di
erogazioneadusoprivatodi gasnaturaleper autotrazio-
ne sono costruiti, installati e gestiti inmododa:
a)minimizzare le causedi dispersioneaccidentaledi gas,
di incendio e di esplosione;
b)limitare, in caso di evento incidentale, danni alle per-
sone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici
e locali contigui all’impianto;
d)permettere ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
La regola tecnica, riportata in allegato, è funzionale al
raggiungimentodegli obiettivi sopra citati.
Componenti eprodotti degli impianti
Leapparecchiature di erogazione, ad uso privato, di gas
naturale perautotrazione ed i relativi dispositivi di sicu-
rezza, regolazioneecontrollodevonoessere installati se-
condo la normativa vigente e lenorme di buona tecnica
definite in relazioneallo specificousoealluogodi utiliz-
zodell’apparecchiatura.
Sono impiegabili nel campo di applicazione disciplina-
to da questo decreto i prodotti regolamentati dalle di-
sposizionicomunitarie applicabili ed a queste confor-
mi. Le tipologie di prodotti non contemplati, possono-
essere impiegati nel campo di applicazione di questo
decreto,purché legalmente fabbricati o commercializ-
zati in uno degli Statimembri dell’Unione europea o in
Turchia, o legalmente fabbricati inuno degli Stati firma-
tari dell’Associazione europea di libero scambio(EFTA),
parte contraente dell’accordo sullo spazio economico
europeo(SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che
permettono digarantire un livello di protezione, ai fini
della sicurezzaantincendio, equivalente a quello pre-
scrittodal decreto stesso.
Realizzazione,manutenzione
ed installazionedegli impianti
Le impreseabilitateai sensi del decretodelMinistrodel-
lo sviluppoeconomico, adottatodi concerto con ilMini-
strodell’ambiente, 22/01/2008n. 37, realizzano l’instal-
lazione in conformità alla normativa (prevista in questo
decreto) e sono responsabili della corretta esecuzione
della stessa, al termine dei lavori, previa effettuazione
delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità
dell’impianto, rilasciano la dichiarazione di conformità e
forniscono il librettodelle istruzioni per l’uso e lamanu-
tenzione del VRA.
Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto
con la Regola tecnica approvata con questo decreto, so-
no abrogate.
Per approfondimenti consultare il file:
- Decreto del Ministero dellinterno 30 aprile 2012. Regola
tecnicaper linstallazionee leserciziodi apparecchi di ero-
gazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione.
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SISTEMI E CATEGORIE
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Casa.Termoidraulici e altri Installatori.
Regolamento dellaRegioneVeneto per
controllo degli impianti termici -DGRn. 1363.
Disposizioni attuative dellanormativa statale
vigente sugli impianti di climatizzazione.
Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manuten-
zionee ispezionedegli impianti termici per la climatizzazio-
ne invernale ed estiva degli edifici a norma dell’art. 4, com-
ma 1, lettere a) e c), del decreto leg. 19.8.05, n. 192.
RegolamentodellaRegioneVenetoper impianti termici
-DGRn.1363
Disposizioni attuativedellanormativa statalevigente
sugli impianti di climatizzazione
Regolamento suesercizio, conduzione, controllo,manutenzio-
nee ispezionedegli impianti termici per la climatizzazione
invernaleedestivadegli edifici anormadell’art. 4, comma1,
lettere a) e c), del decreto legislativo19.08.05, n.192
La Giunta Regionale ha approvato con DGR n.1363 del
28/07/2014 le disposizioni attuative della normativa
statalevigente sugli impianti termici, al finedi uniforma-
re l’applicazionedelladisciplina su tutto il territoriodel-
laRegionedelVeneto inmateriadi esercizio, conduzione,
manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari,
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