InformaImpresa 16/2014 - page 21

a)entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma
4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014
(quindi l’adeguamento delle strutture delle attività di
seguito riportate e riferite alle voci n.
11, 12, 14, 15,
salvo la predisposizione, entro il 22/09/2014 di ido-
neo sistema provvisorio, anche di tipomobile, di illu-
minazione a copertura delle vie di circolazione e di
esodo,
16
(limitatamentealla retedi naspi ed idranti e
il 17, dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 deve avve-
nire
entro il 22/09/2017
).
11 Stabilimenti ed
impianti per la
preparazione di
oli lubrificanti,
oli diatermici e
simili, con pun-
to di infiamma-
bilità superiore
a 125 °C, con
quantitativi glo-
bali in ciclo e/o
in deposito su-
periori a5m³
fino a
100m³
oltre i
100m³
12 Depositi e/o ri-
vendite di liqui-
di infiammabili
e/o combustibili
e/o oli lubrifi-
canti, diatermici,
di qualsiasi deri-
vazione, di capa-
cità geometrica
complessiva su-
periore a1m³
l i qu i d i
con pun-
to di in-
fiamma-
bilità su-
per iore
a 65 °C
per capa-
cità ge-
ometrica
comples-
siva com-
presa da
1 m³ a 9
liquidi in-
fiammabi-
li e/o com-
bustibili e/
olubrificanti
e/o oli dia-
termici
di
qua l s i as i
derivazione
per capacità
geometrica
complessi-
va compre-
sa da 1 m³
a 50 m³, ad
eccezione
di quelli in-
dicati nella
colonnaA)
liquidi in-
fiamma-
bili e/o
combu-
stibili e/o
lubr i f i -
canti e/o
oli dia-
termi c i
di qual-
siasi de-
rivazione
per capa-
cità ge-
ometrica
comples-
siva su-
periore a
50m³
14 Officine o la-
boratori per la
verniciatura con
vernici infiam-
mabili e/o com-
bustibili con ol-
tre5 addetti
fino a
25 addetti
oltre
25 ad-
detti
15 Depositi e/o ri-
vendite di alcoli
con concentra-
zione superiore
al 60% in volu-
me di capacità
geometrica su-
periore a1m³
fino a
10m³
oltre
10
m3³
e fino a 50
oltre
50m³
16 Stabilimenti di
estrazione con
solventi infiam-
mabili e raffi-
nazione di oli e
grassi vegetali
ed animali, con
quantitativi glo-
bali di solven-
ti in ciclo e/o in
deposito supe-
riori a0,5m³
tutti
17 Stabilimenti ed
impianti ove si
producono, im-
piegano o de-
tengono sostan-
ze
esplodenti
classificate co-
me tali dal re-
golamento
di
esecuzione del
testo unico del-
le leggi di pub-
blica sicurezza
approvato con
regio
decreto
06/05/1940, n.
635, e successi-
ve modificazioni
ed integrazioni
tutti
b)entro il termine previsto dall’articolo11, comma 4 del
DPR151/2011, per quanto riguarda le restanti dispo-
sizioni (
quindi entro il 22/09/2014
).
Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, nel
caso di applicazione del Titolo II devono essere adegua-
te alle diposizioni della regola tecnica entro i termini di
seguito riportati:
a)entro tre anni dal termine previsto dall’articolo
11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il
22/09/2014, quindi l’adeguamento delle strutture tu-
ristico– ricettive deve avvenire
entro il 22/09/2017
per quanto riguarda le misure (del Titolo II) di cui ai
punti
B.3, B.4, B.5
(che fanno parte dellemisure di si-
curezza per le diverse categorie antincendio, salvo la
predisposizione nel termine previsto alla successiva
lettera b), di quantoprevisto ai sottopunti:
- B.3.2 - relativamente al presidiofisso;
- B.4.4 - relativamente alla segnaletica e alle planime-
trie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche
di tipomobile, di illuminazionea coperturadelleviedi
circolazione e di esodo;
- B.5.1;
b)entro il termine previsto dall’articolo11, comma 4 del
DPR151/2011, per quanto riguarda le restanti dispo-
sizioni (
quindi entro il 22/09/2014
).
Il progettodi cui all’articolo3delDPRn. 151/2011deve
indicare le opere di adeguamento di cui ai punti a) e b)
sopra citati (sia del Titolo I che del Titolo2).
Entro ciascuna scadenza sopra indicata deve essere pre-
sentata la segnalazione certificata di inizio attività ai
sensi dell’articolo4del DPRn. 151/2011.
Per approfondimenti consultare i file:
- Prevenzione incendi - decreto 28 febbraio 2014 - regola
tecnica strutture turistico - ricettive in aria aperta.pdf
- DPR11 agosto2011n. 151 - regolamento semplificazio-
ne prevenzione incendi-1.pdf
- Decreto del Ministero dellinterno 28 febbraio 2014 -
estratto -Regola tecnica di prevenzione incendi per strut-
ture turistico ricettiva in aria aperta.pdf
alla notizia1546
suwww.informaimpresa.it
SICUREZZA
31 Regole tecniche per la prevenzione incendi per i
rifugi alpini.
PubblicatonellaGazzettaufficiale15/03/14n. 62, il decre-
to del Ministero dell’interno 03/03/14: “Modifica del Titolo
IV–del decreto09/04/94, inmateriadi regole tecnicheper
la prevenzione incendi per i rifugi alpini”
Con il decretodelMinisterodell’interno09/04/94 è sta-
ta approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive tu-
InformaImpresa
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Venerdì
5
settembre
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