InformaImpresa 16/2014 - page 14

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InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014
no acquistato l’apparecchiatura informatica (art. 13 L.
388/2000);
- riduzione delle accise su benzina e GPL impiegati co-
me carburanti per l’azionamento delle autovetture da
parte dei titolari di licenza taxi e noleggio con condu-
cente (punto12, Tab. A, d.lgs. 504/95);
- credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici e
importatrici per l’acquistodi veicoli alimentati ameta-
no o GPL o a trazione elettrica o per l’installazione di
impianti di alimentazione ametano o GPL (art. 1, D.L.
324/97).
Sono inoltre rideterminati gli stanziamenti relativi al:
- credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano
borsedi studioa studenti universitari ( artt. 1, cc. 285-
287L. 228/2012);
- creditod’imposta a favore delle imprese che sviluppa-
no nel territorio italiano piattaforme telematiche per
la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’inge-
gnodigitali (art. 11-bis c. 1, D.L. 179/2012);
- credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’im-
presaper lenuoveassunzioni di personale inpossesso
di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale im-
piegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 D.L.
83/2012).
conuna riduzione complessivadel 15%dei limiti di spe-
sa.
La riduzione opera “con riferimento ai crediti d’imposta
i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1 genna-
io 2014” ed agli utilizzi effettuati successivamente al
21.03.2014.
I crediti maturati prima del 1 gennaio 2014 non sono
soggetti alla riduzione del 15% per cui sono utilizzabili
per intero. Il creditod’impostaper la riduzionedell’accisa
su benzina e GPL spettante ai titolari di licenza di taxi e
noleggio con conducente, comunicato dall’Agenzia delle
Dogane in riferimento ai consumi di carburanteeffettua-
ti nel 2013, a seguitodi presentazionedell’istanza entro
il 28 febbraio 2014, non subisce alcuna riduzione. Trat-
tasi di crediti maturati prima dell’entrata in vigore della
norma.
CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI PER IL SOLO ANNO 2014
CONRECUPERONEGLIANNI SUCCESSIVI
Sono ridotti del 15%per il soloanno2014 , con recupero
della riduzioneoperata in trequote annuali a partiredal
01.01.2015 i seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta alle imprese che nei periodi 2007-
2013 hanno acquistato nuovi beni strumentali desti-
nati a strutture produttive ubicate nelle aree svantag-
giate (art. 1, c. 271 L. 296/2006);
- credito d’imposta agli imprenditori agricoli che per
gli anni 2007-2009 hanno effettuato investimenti in
agricoltura nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 1075, L.
296/2006).
CREDITOD’IMPOSTARIDOTTO
CONDECORRENZADAL2015
E’ ridottodel 15% condecorrenzadal 01.01.2015, il cre-
ditod’imposta spettante:
- agli esercenti attivitàdi autotrasportomerci conveico-
li dimassamassima complessivapari o superiore a7,5
tonnellate;
- agli enti e imprese pubbliche locali esercenti attività
di trasporto;
- agli enti e impreseesercenti trasporti a fune in servizio
pubblicoper trasportodi persone.
Non si conoscono lemodalitàoperativeper l’applicazio-
ne della riduzione.
FISC0
17 Le nuovemisure dettate dal DL47/2014 sulla
fiscalità degli immobili abitativi.
Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23
maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni atti-
nenti agevolazioni fiscali in favore per coloro che possiedo-
no o utilizzano immobili abitativi.
Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23
maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni in
favore dei conduttori ed acquirenti di alloggi sociali, ol-
tre che novità sulla limitazione del bonus per l’acquisto
di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato,
sullaapplicazionedellacedolare seccae sulla salvaguar-
dia degli effetti della disciplina applicabile ai condutto-
ri che hanno denunciato le locazioni abitative non regi-
strate.
ART.5 - SALVAGUARDIADEGLI EFFETTI PRODOTTI
DALLENORMESULLAEMERSIONE
DEI CONTRATTI LOCAZIONENONREGISTRATI
L’omessa registrazione di un contratto di locazione o la
registrazione di un contratto con l’indicazione di un ca-
none inferiore a quello reale comportavano la fissazione
della durata del contratto in quattro anni e la determi-
nazione del canone d’affitto nella misura pari al triplo
della rendita catastale ( art. 3 commi 8 e 9 del D.Lgs n.
23/2011). La Corte costituzionale ha però dichiarato il-
legittima tale disposizione. Restavano quindi da definire
gli effetti prodotti dalla sentenza sui contratti emersi. Il
Dl 47/2014 ha fatto salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti
prodotti a favoredegli inquilini chehannodenunciato la
presenza di contratti irregolari dal puntodi vista fiscale.
ART.6 - TASSAZIONEREDDITI DALOCAZIONE
DIALLOGGI SOCIALI
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali con-
corrono alla formazione del reddito di impresa ed alla
formazione della base imponibile Irap nella misura del
40% del loro ammontare, fino alla data del riscatto da
partedel conduttoreovveroper unperiodonon superio-
rea10anni dalladatadi ultimazionedellacostruzioneo
dell’interventodi ristrutturazione. L’efficaciadellamisura
è subordinata al parere della Commissione europea.
ART.7- DETRAZIONI FISCALI IRPEF
PER ILCONDUTTOREDIALLOGGI SOCIALI
Per gli anni
dal 2014 al 2016 ai soggetti titolari di con-
tratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione
principale spetta una detrazione pari a:
- 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro
15.493,71;
- 450 euro, se il reddito complessivo supera euro
15.493,71manon€30.987,41.
ART.7COMMA2BIS -BONUSMOBILI
E’ stata modificata la disposizione della Legge di stabi-
lità 2014 che legava il limite di 10.000 del bonus per
l’acquistodimobili dadestinareall’arredodegli immobili
oggettodi interventi di ristrutturazione, all’importodelle
spese sostenute per la ristrutturazione stessa. Dal 2014
la spesa per l’acquisto dei mobili non poteva superare
l’importo delle spese di ristrutturazione. Il comma 2-bis
dell’art. 7, introdotto in sede di conversione in legge del
Dl 47/2014, toglie tale limite. Le spese sostenute per
l’acquistodeimobili possono superare l’ammontaredelle
spese sostenute per la ristrutturazione.
ART.8 -RISCATTODELL’ALLOGGIOSOCIALE
ALTERMINEDELCONTRATTO
Le convenzioni chedisciplinano lemodalità di locazione
degli alloggi sociali possono prevedere la possibilità di
riscatto e le relative condizioni economiche. Il riscatto
non può avvenire prima di 7 anni a decorrere dall’inizio
della locazione e può essere esercitato solo dai soggetti
privi di altra unità immobiliare ad uso abitativo idonea
alle esigenze della famiglia. L’abitazione non può essere
ceduta prima del decorsodi 5 anni dal riscatto.
Partedei canoni pagati possonoessere imputati dal con-
duttore in acconto sul prezzodel futuro acquisto.
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