InformaImpresa 16/2014 - page 18

re appositadomandadi ammissione al piano straordina-
rio di adeguamento entro il 31/10/2012
, come stabili-
to con l’articolo 1 del decreto del ministero dell’interno
15/05/2012.
Normativadi riferimento citata
Decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge
27/02/14 n. 15 (mille proroghe) -Art. 11 -Proroga di ter-
mini in materia di turismo del decreto-legge 29.12.11, n.
216, convertito, conmodificazioni, dalla legge24.02.12, n.
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1.
Il termine stabilitodall'articolo15, comma7, del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completa-
re l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi,
è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esi-
stenti alla data di entrata in vigore del decreto del Mini-
stro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in posses-
so, alla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al
piano straordinario biennale di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo
2012, pubblicatonellaGazzetta Ufficiale n. 76del 30mar-
zo 2012, e successivemodificazioni.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessantagiorni dalladatadi entrata in vigoredella leggedi
conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare
le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9
aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in parti-
colare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a
cinquanta posti letto.
Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29/12/11, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/12,
n. 14
….
7.
Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decre-
to-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni,
dalla legge3agosto2009, n. 102, comedaultimoproroga-
to dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella
GazzettaUfficialen. 74del 31marzo2011, e’ulteriormente
prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-al-
berghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla da-
ta di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno
del 9aprile1994, pubblicatonellaGazzettaUfficialen. 116
del 20maggio1994, chenonabbiano completato l’adegua-
mento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano am-
messe, a domanda, al piano straordinario biennale di ade-
guamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
8.
In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata
ammissioneal piano straordinarioovveronel caso in cui, al-
ladatadel 31dicembre2013, non risulti ancora completato
l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al
comma7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo4del re-
golamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica
01/08/2011, n. 151.
Decreto delMinistero dell’interno15/05/12 -Articolo1
1.
Il termine per la presentazione della domanda di ammis-
sione al piano straordinario di adeguamento antincendio
per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre ven-
ticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pre-
visto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012.
2.
Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al
comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicu-
rezza antincendi, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31
ottobre 2012.
NB
* Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è ri-
portato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella
Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per
l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla da-
ta della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994).
SICUREZZA
26 Disposizioni di prevenzione incendi per le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
25 posti letto.
Le domande di ammissione al piano straordinario di ade-
guamento antincendio dovevano essere presentate entro il
31/10/2012.
Con il decreto del Ministero dell’interno 15/05/12, pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 19/05/12, era
stato differito al 31/10/12 il termine previsto dall’arti-
colo3delMinistrodell’interno16/03/12, per la presen-
tazione della domanda di ammissione al piano straor-
dinario di adeguamento antincendio per le strutture ri-
cettive turistico-alberghiere con oltre venticinque po-
sti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del de-
creto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 (quindi
all’11/05/94).
Nello stesso decreto era stato differito al 31/10/2012,
anche il termine entro il quale le strutture ricettive in
questione dovevano essere in possesso dei requisiti di
sicurezza antincendio. Questo secondo termine è sta-
toprorogato al 01/03/14dal decreto legge30/12/13n.
150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proro-
ghe) all’art. 11.
Vale la pena di evidenziare che, sempre con il decreto
legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14
n. 15 (mille proroghe) all’art. 11,
è stato prorogato al
31/12/14
anche il termineper completare l’adeguamen-
toper le strutture ricettive turistico-alberghiereconoltre
25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/94
(*). In precedenza il termine per completare l’adegua-
mento era il 31/12/13.
NB
(*) Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è ripor-
tato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gaz-
zettaUfficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata
in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della pri-
ma pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994
(quindi è entrato in vigore l’11/05/1994)
SICUREZZA
27 Strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre25 posti letto e adeguamento prevenzione
incendi. Proroga al 31/12/14.
Con il decretomille proroghe del 2014 viene dato più tem-
po per adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio.
Il piano straordinario biennale di adeguamento alle di-
sposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricetti-
ve turistico-alberghiere conoltre25posti letto, esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del ministero
dell’interno 09/04/94 (quindi l’11/05/94), che non ab-
biano ancora completato l’adeguamento alla regola tec-
nica di prevenzione incendi, è stato emanato con decre-
to del Ministero dell’interno 16/03/12, pubblicato nella
GazzettaUfficiale n. 76del 30/03/12.
Con la conversione in legge n. 15/14 del decreto leg-
ge n. 150/13 (mille proroghe), entrata in vigore il
01/03/2014,
il termine per l’adeguamento è stato pro-
rogato al 31/12/14.
Per poter usufruiredi questa proroga, le strutture turisti-
co ricettivedi cui sopra
dovevanopresentareunadoman-
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InformaImpresa
Venerdì
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settembre
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