2.I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione,
l’informazione e la formazione del personale, che ven-
gono effettuati, devono essere annotati inun apposito
registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale regi-
strodeveesseremantenutoaggiornatoe resodisponi-
bile ai fini dei controlli di competenza del comando.
3.Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero
delle condizioni di esercizio dell’attività, che compor-
tano una alterazione delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare
nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3
del presente regolamento.
Per approfondimenti consultare i file:
- Decreto del Ministero dellinterno del 3 novembre 2004.
Dispostivi per lapertura delle porte installate lungo le vie
di esodo.pdf
- Decreto del Ministero dellinterno del 6 dicembre 2011.
pdf
alla notizia1542
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SICUREZZA
29 Prevenzione incendi: slittamento dei termini
al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza
preliminare per enti e privati.
Interessati gli enti e i privati responsabili delleattività ripor-
tatenell’allegato I, categoriaB eC, del decreton. 151/2011
riguardante il regolamentodi semplificazione delladiscipli-
na sulla prevenzione incendi
L’
articolo 3 del Dpr n. 151/2011, stabilisce che
gli enti
ed i privati responsabili delle attività riportate nell’alle-
gato I, categorie B e C, del decreto citato, sono tenuti
a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili
del Fuoco, l’esame dei progetti di nuovi impianti o co-
struzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare
a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle pre-
esistenti condizioni di sicurezza antincendio. A seguito
della emanazione del decreto legge 21/06/2013, n. 69,
convertitodalla legge09/08/2013, n. 98, all’articolo38,
viene disposto che tali soggetti sono esentati dalla pre-
sentazione dell’istanza preliminare, sopra citata, qualora
siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rila-
sciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto
evidenziato, gli altri soggetti (enti e privati) devono pre-
sentare l’istanza preliminare entro tre anni dalla data in
vigore dello stesso (quindi
entro il 22/09/2014
).
In allegato il DPRn. 151del 2011.
Decreto legge21/06/2013,n.69, convertitodalla legge
09/08/2013, n.98, articolo38
1.
Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n.
151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza pre-
liminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora
già inpossessodi atti abilitativi riguardanti anche la sus-
sistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità.
2.
Fermo restando quanto previsto al comma1, i soggetti di
cui al medesimo comma presentano l’istanza prelimina-
re di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente dellaRepubblica n. 151 del 2011
entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stes-
so.)
Per approfondimenti consultare i file:
- DPR11 agosto2011n. 151 - regolamento semplificazio-
ne prevenzione incendi.pdf
- Prevenzione incendi. Semplificazione dei procedimenti.
Nota relativa al decretoministeriale n. 151 del 2011.pdf
alla notizia1543
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SICUREZZA
30 Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
strutture turistico - ricettive all’aria aperta.
Sono previste alcune scadenze diversificate nel tempo
.
Pubblicato nella GazzettaUfficiale 14/03/2014, n. 61, il
decreto del Ministero dell’interno 28/02/2014, che di-
spone la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle struttu-
re turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villag-
gi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone”
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture
turistico– ricettive in aria aperta, quali campeggi, villag-
gi turistici e simili, con capacità ricettiva superiori a 400
persone.
Le strutture in questione devono essere realizzate e ge-
stite inmododa:
a)minimizzare le cause di incendio;
b)garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incen-
dio all’internodella struttura ricettiva;
d)limitare la propagazione di un incendio ad edifici od
aree limitrofe;
e)assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i lo-
cali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in
altromodo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Si evidenzia che la regola tecnicadi prevenzione incendi
di cui al presente decreto è divisa indue titoli :
Titolo I –Disposizioni relative alle strutture turistico-ricet-
tive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili,
con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Titolo II –Metodo proporzionale della caratterizzazione so-
stanziale ai fini antincendio
Applicazionedelledisposizioni tecniche
Le disposizioni tecniche si applicano alle strutture ricet-
tive in aria apertadi nuova realizzazioneed aquelleesi-
stenti nel caso sianooggettodi interventi comportanti la
loro completa ristrutturazione. Qualora gli interventi ef-
fettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione
omodificadi impianti di protezioneattivaantincendio, la
modifica, parziale del sistema di vie di uscita, o amplia-
menti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni
previste dalla regola tecnica, si applicano solo agli im-
pianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto
di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumento di
superficieda destinare ad attività ricettiva è superiore al
50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva
antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività,
alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
Le strutture ricettive in questione, esistenti alla data 13
aprile 2014, si adeguano alle disposizioni della regola
tecnica, nei seguenti casi:
a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussi-
stenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità;
b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifi-
ca, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento an-
che in corso, sulla base di un progetto approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco,
ai sensi dell’art. 3del DPRn. 151/2011.
Disposizioni transitorie
Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, de-
vono esser adeguate alle diposizioni di cui al titolo 1
- capo II della regola tecnica entro i termini di seguito
riportati:
20
InformaImpresa
Venerdì
5
settembre
2014