da entro il 31/10/12
al Comando dei Vigili del Fuoco
territorialmente competente. I Vigili del Fuoco dovevano
esprimere il loro parere sull’ammissione al Piano entro
60giorni.
In casodi omessapresentazionedell’istanzaedimanca-
ta ammissione al predetto piano straordinario antincen-
dio, nonchédimancatood incompletoadeguamentodel-
le strutture
alla data del 31/12/14
, verranno applicate
le sanzioni previste all’articolo4del DPRn. 151/11.
In allegato si riporta una sintesi del decreto 16/03/12
del Ministero dell’Interno, riguardante il “Piano straordi-
nario biennale concernente l’adeguamento alle disposi-
zioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive tu-
ristico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla
datadi entrata invigoredel DMdelMinistrodell’interno
09/04/94, che non abbiano completato l’adeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”.
Per approfondimenti consultare il file:
-
Decreto del Ministero dellinterno del 16 marzo 2012.
Piano starordinariobiennaleper adeguamentodi preven-
zione incendi delle strutture ricettive turistico alberghie-
re.pdf
alla notizia1541
suwww.informaimpresa.it
SICUREZZA
28 Installazione emanutenzione dei dispositivi
per l’apertura delle porte installate lungo le vie
di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d’incendio.
L’installatore dei dispositivi deve consegnare all’utilizzato-
re una dichiarazione di corretta installazione. L’utilizzatore
deve effettuare la manutenzione e annotare le operazioni
nell’apposito registro.
La normativa da tenere in considerazione per l’installa-
zione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura
delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamen-
te alla sicurezza in caso d’incendio, fa riferimento al de-
cretodelMinisterodell’interno03/11/04,modificatodal
decretodelMinisterodell’interno06/12/11.
Il decreto stabiliscono i criteri da seguire per la scelta
dei dispositivi di aperturamanuale, delleporte installate
lungo le vie di esodo nelle attività soggette al control-
lo dei Vigili del fuoco di cui all’allegato I del decreto del
Presidente dellaRepubblica1° agosto2011, n. 151.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere
conformi alle normeUni En 179 oUni En 1125 o ad al-
tre a queste equivalenti e devono esseremuniti di mar-
catura CE.
Si riportano le definizioni, riportate nel decreto citato,
da considerare ai fini dell’installazione dei dispositivi in
questione:
a)viadi emergenza (oviadi esodo, odi uscita, odi fuga):
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle
persone che occupano un edificio o un locale di rag-
giungere un luogo sicuro;
b)uscitadi emergenza: passaggio che immette inun luo-
go sicuro;
c)uscita di piano: uscita che consente alle persone di
nonessereulteriormenteesposte al rischiodirettode-
gli effetti di un incendio e che può configurarsi come
segue:
c. 1) uscita che immette direttamente in un luogo sicu-
ro;
c. 2) uscita che immette inunpercorsoprotettoattraver-
so il qualepuòessere raggiunta l’uscitache immette in
un luogo sicuro;
c. 3) uscita che immette sudi una scala esterna;
d)luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi
al sicurodagli effetti di un incendio;
e)percorso protetto: percorso caratterizzato da una ade-
guata protezione contro gli effetti di un incendio che
può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso
può essere costituito da un corridoio protetto, da una
scala protetta oda una scala esterna.
Criteri di installazione
Fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche rego-
le tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei di-
spositivi 1 è prevista nei seguenti casi:
a)sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’in-
stallazione di dispositivi, devono essere installati di-
spositivi almeno conformi alla normaUni En179 o ad
altra aquesta equivalente, qualora si verifichi unadel-
le seguenti condizioni:
a. 1) l’attivitàèapertaal pubblicoe laportaèutilizzabile
damenodi 10persone;
a. 2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta èutiliz-
zabile da un numero di persone superiore a 9 ed infe-
riore a26;
b)sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’in-
stallazione di dispositivi, devono essere installati di-
spositivi conformi alla norma Uni En 1125 o ad altra
a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una
delle seguenti condizioni:
b.1) l’attivitàèapertaal pubblicoe laportaèutilizzabile
da piùdi 9persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta èutiliz-
zabile da piùdi 25persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino
pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con
piùdi 5 lavoratori addetti.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei
dispositivi
La commercializzazione, l’installazione e lamanutenzio-
ne dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’os-
servanza dei seguenti adempimenti:
a)per il produttore:
a. 1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’im-
piegoper l’installazione e lamanutenzione;
b)per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indica-
zioni per ilmontaggio fornitedal produttoredel dispo-
sitivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore
una dichiarazione di corretta installazione con espli-
cito riferimento alle indicazioni di cui al precedente
puntob.1);
c)per il titolare dell’attività:
c. 1) conservare la dichiarazione di corretta installazio-
ne;
c. 2) effettuare la correttamanutenzione del dispositivo
osservando tutte le istruzioni per lamanutenzione for-
nite dal produttore del dispositivo stesso;
c. 3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo
sul registro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
Decreto del Presidente della Repubblica 12/01/98, n.
37-Art. 5 -Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
(soggette ai controlli di prevenzione incendi)
1.Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di
mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi,
le attrezzature e le altremisure di sicurezza antincen-
dio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed
interventi di manutenzione secondo le cadenze tem-
porali che sono indicate dal comando nel certificato
di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a
seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, com-
ma5.Essi provvedono, inparticolare, adassicurareuna
adeguata informazione e formazionedel personaledi-
pendente sui rischi di incendio connessi con la spe-
cifica attività, sulle misure di prevenzione e protezio-
ne adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare
l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare
in casodi incendio.
InformaImpresa
19
Venerdì
5
settembre
2014