Acconto Iva 2015.
1. SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti a versare l’acconto Iva, salvo alcune eccezioni, tutti i contribuenti titolari di partita Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, qualunque sia la forma giuridica con la quale l’attività viene esercitata e che hanno l’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche mensili ovvero trimestrali.
2. SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto Iva i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
Contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2015;
- Contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2015 (anche se la chiusura è avvenuta per decesso): entro il 30.9.2015 i contribuenti trimestrali ed entro il 30.11.2015 i contribuenti mensili;
- Contribuenti che risultavano a credito nella liquidazione dell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente (2014), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- Contribuenti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un acconto dovuto inferiore a 103,29 euro ;
- Contribuenti soggetti al regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 co. 54-89 della L.190/2014,( i c.d. forfetari);
- Contribuenti che hanno adottato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011(i c.d. minimi);
- Contribuenti in regime agricolo esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo ex art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- Contribuenti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, co. 6, D.P.R. 633/1972;
- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- Contribuenti che, in relazione al periodo di imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, non imponibili, non soggette all’imposta o comunque senza l’obbligo al pagamento del tributo. Tale esonero non si applica nei casi di registrazioni di operazioni intracomunitarie, per alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile o per l’acquisto di oro e argento, avvenuti con il metodo del “reverse charge”.
- Contribuenti colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- Gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2015 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2015 (se mensili), a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- Le società estinte a seguito di fusione o incorporazione entro il 30.11.2015 se mensili, entro il 30.9.2015 se trimestrali;
- I raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- Coloro che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente hanno evidenziato un debito d’imposta inferiore a 116,72 euro o che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di calcolare un debito d’imposta inferiore a 116,72 euro;
- I soggetti che non dispongono della base di riferimento 2014 sul quale calcolare l’acconto in quanto usciti da un regime contabile agevolato con decorrenza 2015,(es contribuenti usciti dal regime delle nuove iniziative produttive, dal regime dei minimi o dal regime “ex minimi”);
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone e proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Tenendo presente tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società conferitaria, erede/i che continuano l’attività del de cuius, donatario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’acconto IVA 2015 sulla base della situazione esistente in capo al soggetto “dante causa” per il 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati.
Nell’ipotesi di trasformazione da società di persone in società di capitali o viceversa, non essendoci una variazione della partita Iva, l’acconto dovrà essere versato dalla società in essere al 28 dicembre scegliendo uno dei tre metodi alternativi di calcolo.
3. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO IVA
I metodi alternativi per la determinazione dell’acconto Iva sono tre:
- METODO STORICO:
L'’importo dovuto a titolo di acconto in base al metodo storico si ottiene calcolando l’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo periodo di liquidazione dell’anno precedente.
La base di calcolo su cui applicare l’88% è costituita dalla somma tra:
- l’acconto Iva versato per il periodo d’imposta 2014;
- il saldo IVA 2014.
Nel caso in cui un contribuente trimestrale abbia chiuso la dichiarazione Iva relativa all’anno 2014 con un importo a credito (VL33), si dovrà comunque verificare un eventuale obbligo di versamento dell’acconto iva. La base di riferimento dovrà essere determinata dall’eventuale saldo a debito senza considerare l’acconto versato, calcolando quindi la differenza tra l’importo indicato nel rigo VH13 e l’importo del credito Iva annuale indicato nel rigo VL33. (rigo VH13 – rigo VL33).I righi di riferimento della dichiarazione Iva per il calcolo dell’acconto con il metodo storico sono:
- Mensile/ Mensile posticipato/ Trimestrale speciale (autotrasportatori - distributori carburanti) VH12
- Trimestrale VL38-VL36+VH13 senza considerare gli interessi dell'1%
Come precisato nella R.M. 157/E/2004, per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati:
- gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.
I contribuenti con contabilità presso terzi che effettuano la liquidazione mensile “posticipata” possono determinare l'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta per la liquidazione Iva del mese di dicembre 2015, che viene effettuata sulla base delle registrazioni del mese di novembre 2015.
Per i contribuenti che hanno variato la periodicità di liquidazione Iva rispetto al 2014:
- se la cadenza da trimestrale è divenuta mensile, l’acconto deve essere calcolato su 1/3 dell’imposta dovuta per il quarto trimestre: (VL38 – VL36 + VH13)/3 (Mod. IVA 2015) x 88%;
- se la cadenza da mensile è divenuta trimestrale l’acconto deve essere calcolato in base all’ammontare dei versamenti dei tre mesi dell’anno precedente: (VH10 + VH11 + VH12) (Mod. IVA 2015) x 88%.
- METODO PREVISIONALE:
In luogo dell’utilizzo del metodo storico, il contribuente può scegliere, se prevede una liquidazione periodica o annuale con un debito inferiore rispetto a quello dell’anno precedente, di utilizzare il metodo previsionale commisurando l'acconto al “dato previsionale” del 2015 anziché al “dato storico” del 2014.
Con il metodo previsionale, l’acconto è quindi pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre del 2015, se si tratta di contribuenti mensili;
- per il quarto trimestre, se si tratta di contribuenti trimestrali.
Per non incorrere in sanzioni è necessario che l'acconto versato per il 2015, non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre o quarto trimestre o dichiarazione annuale IVA relativa al 2015 (mod. IVA 2016)
- METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
Con il metodo in esame, il contribuente determina l'“effettivo” ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.
In particolare :
- il contribuente mensile dovrà fare riferimento al periodo 01/12/2015 – 20/12/2015.
- il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento al periodo 01/10/2015 – 20/12/2015.
La determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante, considerando le operazioni dell’ultimo mese/trimestre. In particolare si dovranno prendere in considerazione i seguenti dati:
- le fatture emesse e i corrispettivi regolarmente registrati;
- le operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto;
- le operazioni già effettuate anche se non ancora registrate (ad es. in caso di vendita di beni con emissione DDT, occorre tenere conto anche di tale operazioni, ciò anche se la fattura sarà emessa successivamente)
- dell’eventuale credito precedente.
Si tratta di una liquidazione “aggiuntiva” basata su dati effettivi, il cui saldo, se a debito, darà la misura dell’acconto dovuto.
Questo sistema di calcolo risulta conveniente per i soggetti con un debito Iva inferiore rispetto a quello determinato con il metodo storico. Inoltre, rispetto al metodo previsionale, ha il vantaggio di non esporre il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni in caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l’imposta.
4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo:
“6013” (contribuente mensile)
“6035” (contribuente trimestrale)
Se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al versamento presentando comunque il modello F24 per la compensazione.
Per la compensazione (Iva da Iva) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento dell’acconto Iva.
e indicando quale periodo di riferimento “2015”.
5. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il mancato o insufficiente versamento dell’acconto IVA viene punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre gli interessi di mora.
Il mancato versamento si può, comunque, regolarizzare ricorrendo alla disciplina del ravvedimento operoso.
Se la Legge di Stabilità 2016 confermerà l'anticipo al 2016 delle nuove regole sulle sanzioni amministrative, previste dal D.Lgs. 158/2015, sarà conveniente attendere il 2016 per ravvedersi sull’insufficiente o mancato versamento dell’acconto Iva. Infatti, in base al principio del favor rei, e alle nuove regole in tema di sanzioni amministrative, la sanzione in vigore dal 1° gennaio 2016, per omesso/carente versamento sarà ridotta della metà (passando così dal 30 al 15%) in caso di pagamento entro 90 giorni.
Nello specifico, per l’acconto IVA 2015, la sanzione da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso (oltre agli interessi) sarà pari:
- 0,1% giornaliero dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla scadenza (in luogo dello 0,2%);
- 1,5% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza (in luogo del 3%);
- 1,67% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza (in luogo del 3,33%);
- 3,75% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra il 91° giorno e il 30 settembre 2016, termine di presentazione del modello IVA 2016;
- 4,29% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il 28 febbraio 2017 (termine di presentazione del modello IVA 2017, da effettuarsi in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi);
- 5% dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene a decorrere dal 1° marzo 2017.
A tal fine, i codici tributo da utilizzare per i versamenti tardivi nel Mod. F24 sono i seguenti:
- 8904 per la sanzione pecuniaria
- 1991 per la quota di interessi tardivi
- 6035 o 6013 per i riferimenti del versamento dell’acconto Iva, a seconda se si tratti di contribuenti trimestrali o mensili.
Non si potrà accedere al ravvedimento, se interviene, nei confronti del contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica o di controllo formale della dichiarazione.
6. REATO PENALE PER OMESSO VERSAMENTO IVA
Il prossimo 28 dicembre rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’Iva risultante dalla Dichiarazione 2015 (periodo d’imposta 2014), onde evitare sanzioni penali, qualora l’imposta non versata sia superiore a Euro 250.000. Dallo scorso 22 Ottobre, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 158/2015, il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da 50.000 euro a 250.000 euro. La nuova soglia si applica, in base al principio del favor rei, anche ai fatti commessi prima del 22 ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data.
Il reato non sussiste se entro il suddetto termine il contribuente provvede a ridurre il debito Iva al di sotto della soglia penalmente rilevante.