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Emanato il decreto contenente il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di alcune tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)

Il Combustibile solido secondario (CSS) sostituisce il Combustibile da rifiuti (Cdr)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14/03/2013, il decreto del Ministero dell’ambiente 14/02/2013, n. 22: “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 512/2006, e successive modificazioni”

La definizione di combustibile solido secondario (CSS) è data dal decreto legislativo 152 del 2006, all’articolo 183, comma 1, lettera cc), che viene riportata di seguito:

“Combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuale delle norme tecniche UNI EN 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-te, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di questo regolamento, vengono stabiliti i criteri da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), cessano di essere qualificate come rifiuto. Inoltre il regolamento stabilisce le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente.

Il CSS è stato introdotto con il decreto legislativo 205 del 2010, e sostituisce il Cdr (Combustibile da rifiuti). Il CSS è un rifiuto speciale, ma può diventare un “non rifiuto” alle condizioni che sono state definite con il regolamento in questione.

Materiale quindi che può essere utilizzato per produrre energia termica o elettrica, dai cementifici e dalle centrali termoelettriche, a condizione che venga rispettato quanto previsto da questo regolamento.

Il regolamento fornisce le definizioni di cementificio e do centrale termoelettrica:

Cementificio: un impianto di produzione di cemento avente capacità di produzione superiore a 500 Ton/g di clinker e soggetto al regime di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale purché dotato di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Centrale termoelettrica: impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui al punto 2.1, dell’allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo 152/2006, in possesso di autorizzazione integrata ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”.

Il CSS cessa di essere rifiuto speciale e diventa quindi CSS combustibile a seguito di apposita dichiarazione di conformità emessa dal suo produttore. Senza tale dichiarazione di conformità il CSS rimane rifiuto. Il testo della dichiarazione di conformità è riportato nell’allegato 4 del regolamento.

Il CSS combustibile può derivare solo dai rifiuti urbani e speciali e anche dai “non rifiuti”, purché questi non siano pericolosi. Nel regolamento, all’allegato 2, sono elencati i rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-combistibile (con i specifici codici CER).

Il CSS combustibile può essere prodotto esclusivamente dagli impianti autorizzati ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006, oppure da quelli in possesso di AIA (Autorizzazione integrata ambientale” e comunque sempre che siano anche dotati di certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN 15358 o di registrazione EMAS.

Il deposito CSS combustibile non può avere, presso il produttore, una durata superiore ai 6 mesi dalla dichiarazione di conformità. Se supera tale termine diventa inevitabilmente rifiuto.

Il trasporto deve avvenire senza stoccaggi intermedi e quindi direttamente indirizzato all’utilizzatore (cementifici o centrali termoelettriche).

Gli utilizzatori che impiegano CSS combustibile devono rispettare le norme in materia di coincenerimento dei rifiuti stabilite dal Dlgs 133/2005.

Rimane ancora un tassello all’intera struttura normativa, ovvero l’emanazione di un decreto ministeriale che consenta ai cementifici e alle centrali termoelettriche soggetti all’AIA di considerare come “modifica non sostanziale” l’impiego di CSS, per i quantitativi al di sotto delle 100 tonnellate al giorno.

  • Data inserimento: 29.03.13