Entro il 30 aprile 2015 l’obbligo di presentare la denuncia dei rifiuti (MUD) alle Camere di Commercio mediante invio telematico
Entro il 30 aprile le imprese obbligate dovranno presentare il MUD utilizzando la modulistica pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2014. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/12/2014 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015, che è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il decreto citato contiene quindi il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
- 1. Comunicazione rifiuti
- 2. Comunicazione veicoli fuori uso
- 3. Comunicazioni imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
- 4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- 6. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le istruzioni per tutte le comunicazioni sono riportate in 140 pagine.
I soggetti obbligati a presentare il MUD
La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, notificazione, previsti dalle legge, dai decreti e dalle norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio competente per territorio che è quella della provincia in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto, gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia cui a sede legale l’impresa che effettua il MUD.
Per ogni unità locale obbligata deve essere presentato un MUD.
Comunicazione rifiuti speciali
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dalla seguente normativa:
- Articolo 189, commi 3 e 4, del Dlgs 152/2006
- Articolo 4, comma 6, del Dlgs 182/2003
- Articolo 220, comma 2, del Dlgs 152/2006
In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a euro 8.000,00
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g)).
Comunicazione veicoli fuori uso
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso sono individuati dalla normativa seguente:
- Articolo 7, comma 2bis, del Dlgs 209/2003 e successive modifiche
- Articolo 11, comma 3, del Dlgs 209/2003 e successive modifiche
Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003.
I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il suo sistema di propulsione – non supera i 50 km/h
- Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
- Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003 dovrà:
- compilare la comunicazione rifiuti speciali per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003
- compilare la comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003.
Comunicazione imballaggi
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – comunicazione imballaggi sono individuati come di seguito riportato
Sezione Consorzi
I soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del Dlgs 152/2006:
- il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’articolo 224 (CONAI);
- i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti. Praticamente sono i consorzi di filiera o chi ho organizzato un sistema di restituzione dei propri imballaggi;
comunicano annualmente alla sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. I soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), inviano contestualmente la comunicazione al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI).
Sezioni Gestori di rifiuti di imballaggio
Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi – Sezione Gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del Dlgs 152/2006 (nell’allegato, alle voci citate, sono riportate le operazioni di smaltimento e le operazioni di recupero).
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve:
- compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggio;
- compilare la Comunicazione Imballaggio – Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio
Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 19, comma 6, del Dlgs 14/03/2014, n. 49. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti ne ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014. I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- grandi elettrodomestici
- piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- apparecchiature di consumo
- apparecchiature di illuminazione
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- strumenti di monitoraggio e di controllo
- distributori automatici
Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014 deve:
- compilare la Comunicazione Rifiuti per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014;
- compilare la Comunicazione RAEE per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 49/2014.
Comunicazione rifiuti urbani e assimilati
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati all’articolo 189, comma 5, del Dlgs 152/2006. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 70/1994, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità di rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’articolo 12, comma 1 lettere a) e b) del Dlgs 49/2014.
Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
In base all’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell’allegato X al medesimo D.Lgs. al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l’elaborazione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. 49/2014.
L’articolo 6 del D.M. 25/09/2007, n. 185, prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 del Dlgs 151/2005, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994, che a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti identificati dall’articolo 3, comma 1 lettera m) del D.lgs 151/2005:
- chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da atri fornitori; il rivenditore non è considerato “produttore” se lì apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
- chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del Dlgs 151/2005. Non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).
Inoltre nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DM 185/2007.
Decreto legislativo 14/03/2014, n. 49 – articolo 29 – registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamentodei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensidel regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta ela tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispettodelle prescrizioni del presente decreto legislativo e il correttotrattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizionedelle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c).
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttoriprima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo lemodalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007,n. 185.
3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa aisistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita unaapposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti aisensi dell'articolo 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito diiscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'attodell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice diattività non individui esplicitamente la natura di produttore diAAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua cometale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agliobblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanziaprevisti dal presente decreto.
5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinentiinformazioni, é effettuata esclusivamente per via telematica dalproduttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo30, secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuatadal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighigravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.
6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
Decreto legislativo 14/03/2014, n. 49 – Allegato X – Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all’articolo 29
A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:
1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'AEE.
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:
1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II e IV.
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.
Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.
Struttura dei MUD da presentare
La struttura del MUD è riportata nello schema che segue:
SEZIONE ANAGRAFICA |
Scheda SA1 |
(per tutte le sezioni, tranne la comunicazione rifiuti semplificata) |
Scheda Autorizzazioni |
Solo per gestori veicoli fuori uso e Gestori rifiuti elettrici ed elettronici; gestori di discarica e di impianti di incenerimento |
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COMUNICAZIONI RIFIUTI |
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Sezione Rifiuti |
Scheda Rifiuti |
Moduli RT, RE, DR, TE, MG |
Scheda Materiali |
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Sezione intermediazione |
Scheda INT-intermediazione |
Moduli UO e UD |
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO |
Scheda AUT-Autodemolitore |
Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC |
Scheda ROT-Rottamatore |
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Scheda FRA-Frantumatore |
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COMUNICAZIONE IMBALLAGGI |
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Sezione Consorzi |
Scheda SRIU, SMAT, STIP |
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Scheda CONS |
Moduli UO-CONS e DR-CONS |
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Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio |
Scheda IMB |
Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG-IMB |
COMUNICAZIONE RAEE |
Scheda CR RAEE-Centri di raccolta |
Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG-RAEE |
Scheda TRA-RAEE Impianti di trattamento |
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COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche |
Scheda IMM-AEE |
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Scheda RTOT-SCF |
Modulo DR-AEE |
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Scheda R-PROD |
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COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, assimilati e raccolti in convenzione |
Scheda RU |
Moduli CS, DR-U, RT-CONV |
Scheda CG |
Modulo MDCR |
Il dichiarante deve compilare e presentare oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività.
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all’obbligo di presentazione del MUD tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell’anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD non devono presentare il MUD in bianco.
CODIFICHE
Classificazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere identificati utilizzando la codifica CER. Per i rifiuti pericolosi non deve essere riportato il segno grafico dell’asterisco. La codifica CER individua 20 gruppi di rifiuti, con i relativi sottogruppi, e contrassegna ogni rifiuto con un codice di sei cifre raggruppate a coppie “aa bb cc”; dove le coppie “aa” e “bb” indicano rispettivamente gruppo e sottogruppo e solo la coppia “cc” identifica il rifiuto specifico. Ne consegue che l’individuazione di un rifiuto può essere tale solo se effettuata tramite un codice che contenga le tre coppie di cifre diverse da zero zero (00).
Classificazione ISTAT
Le attività economiche delle imprese devono essere classificate utilizzando la classificazione delle attività economiche ATECO pubblicata ed aggiornata da ISTAT ed in vigore nell’anno di riferimento della dichiarazione.
Spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
I rifiuti esportati devono essere classificati in base al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del parlamento europeo e del consiglio del 14/06/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e successive modificazioni
Approssimazioni
Tutte le quantità numeriche riportate nella dichiarazione devono essere espresse nelle unità di misura indicate nelle istruzione e nella specifica modulistica. Ove necessario approssimare alla seconda o alla terza cifra decimale arrotondandole all’unità superiore se la terza o la quarta cifra decimale sono superiori a 5 (es. 22,516 diventa 22,52 e 22,4515 diventa 22,451).
Modalità di presentazione del MUD
Ogni dichiarante deve presentare un unico MUD, contenete tutte le comunicazione dovute per l’Unità Locale dichiarante, con le modalità di seguito elencate:
Chi |
Cosa |
Come |
Produttori |
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Produttori iniziali che nella propria Unità Locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali |
Comunicazione Rifiuti Semplificata oppure Comunicazione Rifiuti |
Spedizione postale della modulistica cartacea
Trasmissione telematica |
Altri produttori iniziali e nuovi produttori |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori) |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) |
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Comunicazioni imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta) |
||
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta) |
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Intermediari o commercianti senza detenzione |
Comunicazione Rifiuti |
Trasmissione telematica |
Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2 |
Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi |
Trasmissione telematica |
Soggetti istituzionali responsabili per il servizio di gestione dei rifiuti urbani o assimilati |
Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione |
Via telematica Spedizione postale della modulistica generata dal sistema di compilazione |
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di finanziamento |
Comunicazione AEE |
Via telematica |
Comunicazione rifiuti speciali semplificata
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il MUD, su supporto cartaceo, tramite l’apposito modello. Le comunicazioni semplificate possono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da apposito schema stabilito dalla normativa. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
Nel caso di inoltro alla Camera di commercio di Vicenza, il plico va inviato a:
Camera di Commercio di Vicenza – c/o Casella Postale n. 163 – 30171 Mestre centro (Ve). Sulla busta va scritto: codice fiscale, nome, ragione sociale e indirizzo del mittente e la dicitura “Dichiarazione ANNO 2015 (dati 2014)”.
Non è ammessa la consegna a mano presso la Camera di commercio di Vicenza o agli uffici distaccati.
Modifiche o integrazioni
Eventuali modifiche o integrazioni al MUD possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di un nuovo MUD completo anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate con la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Versamento dei diritti di segreteria
Euro 10,00 per ogni MUD presentato in via telematica da pagare con Carta di credito o tramite Telemacopay
Euro 15,00 per ogni MUD cartaceo sul c.c.p. n. 13929369 intestato alla Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale 27, 36100 Vicenza e indicando la causale "diritti di segreteria MUD 2014" e il codice fiscale del dichiarante". Inserire nella busta la "Ricevuta di Versamento".
Lo strumento per effettuare il MUD
Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica:
Comunicazione rifiuti
Comunicazione veicoli fuori uso
Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
La spedizione telematica alla camera di Commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it.
Le istruzioni per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese disponibili anche tramite i siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, del Ministero dell’Ambiente www.miniambiente.it, dell’ISPRA www.isprambiente.gov.it, dell’Unioncamere www.unioncamere.it, di Infocamere www.infocamere.it, e di Ecocerved www.ecocerved.it.
Il Consorzio nazionale degli imballaggi e i soggetti di cui all’articolo 221, coma 3, lettere a) e c) presentano la comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it .
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione, devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.
Per la Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito www.registroaee.it.
Sanzioni
I soggetti che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 26 euro a 160 euro.
Per informazioni o per la predisposizione della dichiarazione annuale (MUD), può essere contattato il settore ambiente di Confartigianato Vicenza