FATTURE A CAVALLO D’ANNO E DETRAZIONE IVA/COSTO
Il mese di dicembre, per i contribuenti soggetti alla liquidazione periodica dell’Iva ed i loro consulenti, rappresenta un periodo con qualche insidia in più da risolvere a causa delle fatture ricevute a cavallo d’anno.
Con l’avvento della fatturazione elettronica, infatti, si verificano molto spesso sfasamenti tra la data di emissione e quella di invio/recapito da parte del Sistema di Interscambio (SDI). Tali differenze sono di agevole ricomposizione durante l’anno per effetto della c.d. “retro-imputazione” ma, la stessa cosa, non assume efficacia per le fatture inviate a fine dicembre e recapitate da SDI (leggi “ricevute dal cliente”) nel successivo mese di gennaio.
Quanto appena esposto è specificatamente previsto nell’ordinamento ad oggi vigente.
Nei successivi paragrafi analizzeremo le potenziali novità contenute nella legge di delega fiscale che, attualmente, sono state solo “annunciate” con l’inserimento nella legge n. 111 del 9 agosto 2023 ma che necessitano di conferma mediante inserimento nei decreti legislativi attuativi.
Attualmente, l’art. 1 D.P.R. n. 100/1998, prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra:
- l'ammontare complessivo dell’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni e ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.
Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria, fornirà gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
L’art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dispone che il diritto alla detrazione Iva relativo ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso.
Pertanto, a fine anno occorre distinguere tra le diverse situazioni che si vengono a creare. Infatti, assume importanza:
- la data della fattura;
- il momento del ricevimento (data SDI);
- la data di registrazione nel registro Iva acquisti ai fini della detrazione di imposta.
In particolare, le ipotesi da analizzare sono riassunte nel seguente prospetto:
Data fattura acquisto |
Data ricevimento (*) |
Data registrazione |
Periodo di detrazione |
Dicembre 2023 |
Dicembre 2023 |
Dicembre 2023 |
Dicembre 2023 |
Dicembre 2023 |
Dicembre 2023 |
Gennaio 2024 in apposito sezionale del registro acquisti entro il 30 aprile |
Dichiarazione annuale Iva 2024 relativa al 2023 (**) |
Dicembre 2023 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
Gennaio 2024 |
(*) Nei casi di mancata consegna e di messa a disposizione della fattura nell’area riservata, la data di ricevimento corrisponde alla data di presa visione del documento / data di scarico del documento e non quella di messa a disposizione dello stesso da parte del sistema. (**) nella dichiarazione annuale Iva 2023 riferita al 2022 il rigo di riferimento per indicare l’Iva in detrazione era il VF 70, Totale rettifiche, sezione Iva ammessa in detrazione. |
Fatture a cavallo d’anno e deduzione del costo
Per quanto concerne il peso che tali fatture possono avere sull’utile del contribuente, occorre verificare caso per caso considerando il regime fiscale adottato.
a) Regime di cassa effettivo (art. 66 DPR 917/1986):
utile determinato dalla differenza tra ricavi e spese sostenute nell’esercizio secondo il criterio di cassa (cioè nel momento in cui le spese sono effettivamente sostenute)
b) Regime di cassa virtuale ( 18 comma 5 DPR 600/1973):
la data di pagamento si presume coincidente con la data di registrazione delle fatture ai fini Iva.
c) Regime ordinario:
si guarda al criterio di competenza economica. Tale casistica non verrà affrontata vista la non problematicità di imputazione delle operazioni a cavallo d’anno considerando, appunto, il criterio di competenza economica già citato.
Fattura emessa e ricevuta entro il 31.12.2023
In questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo risulterà deducibile solo se la fattura sia stata effettivamente saldata entro il 2023. In caso contrario il costo sarà spostato al 2024. Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura annotata entro il 31.12.2023 si presume pagata entro l’anno e pertanto il costo verrà dedotto sempre nel 2023.
Fattura emessa il 31.12.2023 ma ricevuta il 03.01.2024
In questo caso per i soggetti di cui al regime fiscale a) il costo ai fini della deducibilità seguirà sempre il criterio dell’effettivo sostenimento del pagamento e, pertanto, se pagata nel 2023 potrà essere dedotta in tale periodo d’imposta, altrimenti verrà spostata nel 2024 Per i soggetti invece che adottano il regime fiscale b) la fattura ricevuta l’anno successivo dovrà per forza essere imputata al nuovo anno stante gli effetti derivanti dal principio di annotazione – sostenimento della spesa che , certamente, non potranno essere fatti retroagire ad un periodo precedente a quello di ricevimento della fattura.
Quanto esposto è applicabile anche nel caso di fattura datata e ricevuta nel 2023 ma registrata nel 2024 entro il 30.4 in apposito sezionale del registro acquisti.
Cosa prevede la Legge Delega in materia di detrazione dell’Iva
Quanto esposto, dal lato Iva, tuttavia pare verrà a breve superato se la novità indicata nella Legge delega fiscale (legge 111 del 9 agosto 2023), verrà confermata.
Nel testo di legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 189 del 14 agosto 2023, testualmente si legge all’articolo 7 , lettera d, comma 3 :
“…..Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)…. prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta”.
Tale novità, se confermata, permetterà finalmente di razionalizzare e armonizzare un sistema che, ad oggi, soprattutto con l’introduzione della fatturazione elettronica, ha creato non pochi problemi interpretativi e applicativi per le casistiche sopra evidenziate.