I rimborsi IVA - Le novità dopo il decreto semplificazioni e la circolare dell’Agenzia entrate n. 32 del 30/12/2014
Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 175, del 21 novembre 2014, in vigore dal 13 dicembre u.s., modificano radicalmente, semplificandole, le procedure dei rimborsi IVA. Le disposizioni sono finalizzate a rendere le procedure più semplici e più snelle, anche per ridurre il divario esistente tra procedura italiana dei rimborsi e quella degli altri paesi dell’unione europea.
Le nuove norme sostituiscono integralmente il previgente articolo 38-bis, Decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, e modificano l’articolo 78, comma 33, legge n. 413 del 30 dicembre 1991, in materia di esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione.
Gli aspetti di principale novità sono i seguenti:
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ampliamento dei casi di rimborso non assistito da alcun adempimento (fino a 15.000 euro);
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estensione dei casi di rimborso senza l’obbligo di prestazione della garanzia (oltre 15.000 euro), ma con rilascio del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
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obbligo di garanzia limitato a soggetti considerati “rischiosi”.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13 dicembre 2014 (cioè, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale, avvenuta in data 28 novembre u.s.).
LE REGOLE GENERALI: TEMPISTICA ED UFFICIO COMPETENTE
L’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 38-bis prevede, rispetto alla precedente formulazione, una novità sulla decorrenza del termine di tre mesi entro cui deve essere eseguito il rimborso: tale decorrenza è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione annuale (il testo previgente, si ricorda, agganciava i tre mesi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).
Quindi, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.
Esempio: Se la dichiarazione IVA è presentata il 1° febbraio, l’esecuzione del rimborso è agganciato a tale data, ed effettuato entro il 1° maggio.
Nel caso di presentazione di dichiarazioni integrative o correttive nei termini, è ragionevole ritenere che il termine di tre mesi decorra nuovamente dall’ultima dichiarazione presentata.
Analoga, rispetto al passato, anche la modalità di determinazione degli interessi applicabili sulle somme rimborsate: gli interessi, calcolati nella misura del 2%, decorrono dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, se superiore a 15 giorni.
L’Agenzia precisa, altresì, che qualora il visto di conformità sia apposto mediante la presentazione di dichiarazione “integrativa”, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.
Ai sensi del comma 7, è stabilito che ai rimborsi ed al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, grazie ad appositi stanziamenti di bilancio.
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Rimborsi effettuati in via prioritaria
Analogamente a quanto previsto dal previgente comma 9, il nuovo comma 10 prevede che per mantenere la salvaguardia degli interessi di particolari categorie di contribuenti, con specifici decreti del Ministro dell’economia e finanze è prevista l’esecuzione di rimborsi in via prioritaria.
Al riguardo, si ricorda che sono eseguite in via prioritaria le seguenti tipologie di rimborsi:
Categorie di attività per l’esecuzione dei rimborsi in via prioritaria |
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DM 22 marzo 2007 |
Subappaltatori edili con codice attività sezione F, che effettuano in modo prevalente le prestazioni di servizi di cui all'art. 17, sesto comma, lettera a), DPR 633/72 . |
DM 25 maggio 2007 |
Operatori economici con codice ATECOFIN 37.10.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici); |
DM 18 luglio 2007 |
Operatori economici con codice ATECOFIN 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati). |
DM 21 dicembre 2007 |
operatori economici con codice ATECOFIN 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati). |
DM 10 luglio 2007 |
Operatori economici con codice ATECOCOFIN 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n. c.a.). |
RIMBORSI INFRANNUALI
Il secondo comma dell’articolo 38-bis disciplina i rimborsi infrannuali. La nuova disposizione, analogamente alla precedente, non modifica le condizioni oggettive in presenza delle quali spetta il rimborso infrannuale ma, in coerenza con la nuova struttura dei rimborsi, non richiama più l’obbligo di garanzia, che sarà prestata secondo le nuove regole generali che saranno di seguito indicate.
RIMBORSI FINO A 15.000 EURO ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI GARANZIA
Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 38-bis, i rimborsi di importo fino a 15.000 euro sono eseguiti sulla base della sola presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale di rimborso.
Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi estesa da euro 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero dalla prestazione della garanzia.
Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 dicembre e non sono previsti specifici provvedimenti attuativi, né un periodo transitorio; per i rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) al 13/12/2014, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto semplificazioni.
RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO
Nel caso di rimborsi superiori a 15.000 euro, i nuovi commi 3, 4 e 6, dell’articolo 38-bis, stabiliscono le modalità da osservare con riferimento all’obbligo o meno di prestazione della garanzia.
Va innanzitutto premesso che la nuova impostazione dei rimborsi, innovando completamente la filosofia precedente, stabilisce in generale, al comma 3, che per l’esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato. Soltanto in determinati ipotesi, previste dall’attuale comma 4, che configurano ipotesi di rischio, la prestazione della garanzia è obbligatoria.
Non è, di conseguenza, riproposta l’ipotesi dei “contribuenti virtuosi”, individuati dal precedente settimo comma dell’art. 38-bis, cioè di coloro che erano esonerati dalla prestazione della garanzia in presenza di determinati requisiti legati all’anzianità d’impresa, all’assenza di avvisi di accertamento di un certo importo, etc..
Si analizzano le singole fattispecie.
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RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO EROGABILI SENZA GARANZIA
I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che non configurano le “ipotesi di rischio” previste dal comma 4, sono eseguiti senza presentazione della garanzia, purchè siano rispettati i seguenti adempimenti:
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presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale da cui emerge il credito che supera la soglia di euro 15.000, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, D.L. 78/2009;
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 DPR 45/2000) che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente, in merito alla solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
In ogni caso, la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall’apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull’istanza di rimborso. Il contribuente può, quindi, scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell’apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva (art. 38-bis, comma 6)
1.1 Il visto di conformità
L’apposizione del visto di conformità è un adempimento già conosciuto nell’ambito IVA, in quanto richiesto per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro.
Si ritiene che i soggetti che possono apporre il visto di conformità siano pertanto gli stessi, sia per i rimborsi che per le compensazioni dei crediti.
Si tratta, quindi, di:
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responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese;
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iscritti negli albi dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro;
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iscritti alla data del 30/9/1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.
Secondo quanto chiarito con CM 28/2014 e per effetto del richiamo operato dal nuovo art. 38-bis all’art. 10 del DL 78/2009, in alternativa al visto di conformità, è prevista, per i soggetti dotati dell’organo di revisione, la sottoscrizione della dichiarazione; questa è posta a carico del soggetto o dell’ organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., ossia, alternativamente:
- del revisore legale
- del responsabile della revisione (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione
- del Collegio sindacale
1.2 Ulteriori casistiche à relative all’apposizione del visto di conformità
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apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale: la norma fa espresso riferimento anche all’istanza trimestrale; pertanto, le richieste di rimborso infrannuale (IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di garanzia. Esempio: Supponiamo che il sig. Rossi presenti un’istanza di rimborso infrannuale per €.10.000 senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo, presenti una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori €.6.000; in tal caso, l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione, nonché della dichiarazione sostitutiva sorge in relazione a tale ultima richiesta.
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credito IVA complessivo superiore a 15.000 euro, in parte chiesto a rimborso e in parte compensato per importi inferiori a tale limite: il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto previsto in materia di crediti compensabili. In particolare, l’apposizione del visto o della sottoscrizione sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva. L’apposizione del visto/sottoscrizione è in ogni caso correlata all’utilizzo e non all’ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di €.15.000 va calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Se l’importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso sono di €.10.000 ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.
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dichiarazione integrativa: nella circolare n. 1/E/2010, al paragrafo 2.1, l’Agenzia ha precisato, in merito alla compensazione del credito IVA superiore a 15.000, che la dichiarazione senza visto può essere corretta con una dichiarazione integrativa/correttiva, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (con applicazione di sanzioni solo se la presentazione avviene successivamente al termine di scadenza di presentazione della dichiarazione). Tale chiarimento può essere applicato anche all’ipotesi della dichiarazione da cui emerge il rimborso.
Si fa presente che, in alternativa all’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) il contribuente può comunque prestare la garanzia: ai sensi del nuovo comma 6, la prestazione della garanzia (tranne che nelle ipotesi di rischio di cui al paragrafo 4.2) è rimessa unicamente alla scelta del contribuente.
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 38-ter, in aggiunta all’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) il contribuente deve fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, in merito alla solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La dichiarazione, in particolare, deve attestare che:
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il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
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non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
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sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale di cui alla lettera a), si precisa che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente articolo 38-bis, settimo comma, lettera c), n. 1), che ai fini dell’individuazione del “contribuente virtuoso” faceva riferimento all’ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell’ultimo periodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato.
Per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.
RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO EROGABILI SOLO IN PRESENZA DI GARANZIA: LE IPOTESI “DI RISCHIO”
Il nuovo comma 4, dell’articolo 38-ter, prevede i casi in cui il rimborso superiore a 15.000 euro deve essere effettuato solo previa presentazione della garanzia.
Si tratta delle “ipotesi di rischio” che si verificano quando il rimborso è richiesto dai seguenti soggetti:
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soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative (di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221);
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soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
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al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
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al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
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all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
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soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il rimborso superiore a 15.000 euro priva del visto di conformità;
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soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
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LA GARANZIA: DURATA E FORMA
La durata e la forma della garanzia sono disciplinati dal nuovo comma 5.
Analogamente a quanto era previsto dal previgente comma 1 dell’articolo 38-bis, la garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
Non cambia, rispetto al passato, la forma della garanzia (cauzione in titoli di stato o garantiti dallo Stato o polizza fideiussoria), comprese la possibilità per le piccole e medie imprese che le garanzie possano essere prestate anche da consorzi-fidi.
SOSPENSIONE DEL RIMBORSO A SEGUITO DI REATI
Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’esecuzione dei rimborsi è sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
AVVISO DI ACCERTAMENTO SUCCESSIVO AL RIMBORSO (O COMPENSAZIONE)
Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica a accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all’ufficio le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.
INTERESSI SUI RIMBORSI OPERATI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’articolo 14 del decreto legislativo sulle semplificazioni modifica l’articolo 78, comma 33, Legge n. 413 del 30 dicembre 1991, in materia di esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione.
La norma, in particolare, prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, che contestualmente all’erogazione del rimborso siano liquidati ed erogati gli interessi. In tal modo, si evita che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.