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Nuova classificazione dei rifiuti

Dal 1 giugno 2015 cambiano le procedure di attribuzione delle classi di pericolosità e dei corrispondenti codici CER

Dal 1 giugno 2015 si applicano le nuove norme comunitarie sulla classificazione dei rifiuti, che cambiano le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti pericolosi ed il corrispondente codice CER.

Importante precisare che il Regolamento comunitario sotto riportato, entra in vigore senza la necessità di recepimento di norme nazionali.

Tali norme sono:

  • la Decisione della Commissione UE 955/2014/CE che modifica l’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riguardante, nello specifico, l’elenco dei rifiuti
  • il Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l’allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riguardante, nello specifico, le caratteristiche di pericolo per i rifiuti

la Decisione della Commissione UE 955/2014/CE

Introduce alcuni nuovi codici CER (010310*, 160307*, 190308*) e modifica diverse definizioni, riscrivendo l’introduzione all’elenco che l’Italia aveva pressoché riprodotto nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

il Regolamento 1357/2014/UE

Contiene le nuove indicazioni di attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti attraverso:

  • sostituzione delle precedenti caratteristiche di pericolo attribuite ai rifiuti pericolosi, da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15;
  • ridefinizione di alcune classi di pericolo e variazione dei limiti di concentrazione di alcune classi di pericolo.

È importante sottolineare che la ridenominazione delle classi di pericolo da H ad HP non comporta il mero inserimento della lettera P, essendo stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti per l’attribuzione delle relative classi di pericolo.

Appare dunque chiara la necessità di procedere ad una nuova classificazione dei rifiuti, dove non fosse possibile integrare il precedente certificato di analisi, operazione, quest’ultima, che potrebbe avvenire:

  • se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto” (il rifiuto è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. La stessa logica vale anche per i rifiuti non pericolosi) con rideterminazione delle proprietà di pericolo in base ai nuovi criteri di classificazione;
  • se un rifiuto è classificato con codici CER “speculari”, ovvero che possono presentare caratteristiche di pericolosità o meno, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere rideterminate le proprietà di pericolo in base ai nuovi criteri di classificazione-.

Questo accade perché i nuovi criteri di classificazione possono essere integrati ad un certificato in essere ed in corso di validità temporale.

Si ricorda con l’occasione che la durata del certificato di analisi può variare in relazione alle disposizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione dello smaltitore o del recuperatore; in quest’ultimo caso, se in procedura semplificata, ha una durata di ventiquattro mesi dal precedente conferimento. Dovrà comunque essere rivisto ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo produttivo.

Le aziende produttrici di rifiuti pericolosi, dovranno dunque verificare le analisi in corso di validità, chiedendo l’integrazione con la nuova classificazione in base ai nuovi criteri, tramite laboratorio chimico accreditato (meglio se lo stesso che ha rilasciato il certificato originale).

Resta, comunque, un cambiamento oggettivamente pesante.

Si pensi alla ridefinizione delle classi di pericolosità dei rifiuti, laddove ciascuna caratteristica di pericolosità “HP” viene corredata da specifiche prescrizioni e tabelle di codifica con classi, categorie ed indicazioni di pericolo da utilizzarsi in fase di identificazione dei rifiuti, di carico e scarico nel registro dei rifiuti, di movimentazione tramite Sistri, di conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero finale.

Per informazioni può essere contattato il Settore Ambiente della Confartigianato di Vicenza.

  • Data inserimento: 25.05.15