OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria - Importanti novità dal 1° gennaio 2020
La pubblicazione della GUUE (Gazzetta ufficiale Unione Europea) del 7 dicembre 2018 introduce, con effetto 1° gennaio 2020, specifiche regole in tema di scambi intracomunitari.
All’interno della GUUE vengono specificate le nuove regole in merito alla documentazione necessaria al fine di attestare il passaggio dei beni in presenza di cessioni intracomunitarie.
Dal 1° gennaio 2020, per effetto delle modifiche apportate a livello unionale, sono state meglio codificate le regole che sovraintendono la “prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria”.
E’ opportuno ricordare che le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA quando (art. 41 del D.L. n. 331/1993):
- entrambi i soggetti hanno lo status di operatore economico e possiedono il numero di identificazione IVA;
- l’atto è a titolo oneroso;
- ll bene deve avere lo status di bene comunitario e deve essere trasferito fisicamente nel territorio di altro Stato UE.
In merito a tale ultimo punto, il Regolamento comunitario n. 2018/1912 interviene colmando il vuoto legislativo unionale e nazionale.
Prima del citato Regolamento n. 2018/1912, né la normativa nazionale né altra fonte legislativa sovranazionale aveva stabilito in maniera puntuale in che modo il contribuente dovesse provare il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993 in tema di “trasferimento” dei beni da un Paese all’altro della UE.
La Direttiva 2006/112/CE non stabilisce la forma e la tipologia della prova atta a dimostrare che si è realizzato il trasporto nel territorio di un altro Stato membro, lasciando ampia discrezionalità in tal senso ai vari Stati membri nel rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell’imposta, l’effettività e la proporzionalità delle misure adottate.
Al fine della corretta applicazione della non imponibilità dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, sono state stabilite quali prove devono essere esibite per dimostrare che i beni sono stati trasportati o spediti dal territorio di uno Stato membro UE verso una destinazione esterna al proprio territorio ma all’interno della UE.
Vengono fornite indicazioni distinte nel caso in cui il trasporto venga effettuato:
- dal cedente o da un terzo per suo conto;
- dall’acquirente o da un terzo per suo conto.
Il regolamento UE riporta due tabelle denominate elementi di prova:
Elementi di prova di cui alla lettera A)
Documenti relativi al trasporto dei beni:
- un documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che ci si riferisca alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- una polizza di carico;
- una fattura di trasporto aereo;
- una fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera B)
- Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nella Stato membro di destinazione;
- una ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Trasporto dei beni a cura del venditore o da un terzo per suo conto
Al fine di provare l’effettivo trasferimento “fisico” della merce ceduta il cedente deve essere in possesso:
- di almeno due elementi di prova di cui alla lettera A) rilasciati da due diverse parti indipendenti una dall’altra, oppure in alternativa
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla lettera B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti una dall’altra.
Trasporto dei beni a cura dell’acquirente o da un terzo per suo conto
Al fine di provare l’effettivo trasferimento “fisico” della merce ceduta il cedente deve essere in possesso:
- entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione della dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione costituisce un elemento di prova necessario ma non sufficiente.
Il regolamento non prevede una forma precisa di rilascio di tale dichiarazione che quindi potrà essere
analogica o digitale e potrà essere inviata anche semplicemente via mail.
Il regolamento interviene sul contenuto della dichiarazione che dovrà riportare:
la data di rilascio;
il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
la quantità e la natura dei beni;
la data ed il luogo di arrivo dei beni;
nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di ident.ne del mezzo di trasporto;
l’ident.ne del ricevente (nei casi in cui lo stesso accetta i beni per conto dell’acquirente)
- di almeno due elementi di prova di cui alla lettera A) rilasciati da due diverse parti indipendenti una dall’altra, oppure in alternativa
- di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla lettera B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti una dall’altra.
Appare evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte nel Regolamento nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario utilizzando mezzi propri.
Risulta assai difficile e complicato ottenere la documentazione nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.
Concludendo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 100 dell’8 aprile 2019 ha chiarito che chi detiene i seguenti documenti ha di fatto provato l’uscita della merce (ai fini delle cessioni intracomunitarie di beni in regime di non imponibilità):
- DDT con firma di presa in carico della merce da parte del trasportatore (trasportatore che può essere anche incaricato dal cessionario, per vendite effettuate franco fabbrica ovvero ex works);
- fattura del trasportatore, per i trasporti a cura del cedente;
- dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente;
- fatture di vendita;
- incassi bancari delle stesse;
- modelli INTRASTAT;
- documentazione riguardante gli impegni contrattuali assunti con il cliente (contratto concluso o scambio mail).
Con tali informazioni non è necessario essere in possesso di CMR o di altri documenti di trasporto firmati dal destinatario.
Nella citata riposta n. 100/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE”.
Risulta, comunque, necessario un chiarimento ministeriale al fine di comprendere appieno la portata del Regolamento in esame.