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Sanzioni pesanti per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata

E’ previsto anche la confisca dei mezzi che hanno trasportato i rifiuti oggetto di abbrucciamento e dell’area nella quale è commesso il reato. Sono possibili anche le sanzioni interdittive previste dal dlgs 231/2001

Il testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) all’articolo 256-bis, prevede pesanti sanzioni per chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Tali soggetti sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso il fuoco sia appiccato a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Inoltre il responsabile di tale atto è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

La pena viene ulteriormente aumentata di un terzo se il delitto è commesso nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa; ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni interdittive previste:

a) l’interdizione dell’esercizio dell’attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La pena viene invece aumentata di un terzo se il fatto è commesso in territori che, al momento dell’accadimento e comunque nei cinque anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti.

I mezzi che sono stati utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto dell’abbrucciamento, inceneriti in aree o impianti non autorizzati, sono confiscati, salvo che il mezzo appartenga ad una persona estranea al fatto.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è stato commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato, sono comunque fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Si i rifiuti bruciati sono i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 del decreto legislativo n. 152/2006 (riportato di seguito). 

Quanto sopra riportato non si applica all’abbrucciamento del materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, fermo restando quanto riportato di seguito (stabilito dall’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006):

le attività di raggruppamento e abbrucciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) (di seguito riportata), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

  • Data inserimento: 05.09.16