ASSOFOCUS - Speciale Lavoro e Assistenza Sanitaria Integrativa - page 11

voratori iscritti nella banca dati.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Per poter godere dell’incentivo è necessario che al
momento dell’assunzione il lavoratore sia iscritto alla
“Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dal-
le norme vigenti.
12.ASSUNZIONE DI DIRIGENTI
PRIVI DI OCCUPAZIONE
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 20, Legge 7 agosto 1997, n. 266.
BENEFICIARI:
imprese con meno di 250 dipendenti e loro consorzi.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori con qualifica dirigenziale privi di occupazio-
ne.
INCENTIVO:
l’assunzione a tempo indeterminato o determinato (an-
che part-time) del dirigente disoccupato comporta, per
i contributi a carico del datore di lavoro, uno sgravio
del 50% della contribuzione previdenziale INPS e dei
premi INAIL, inclusa la quota a carico del lavoratore,
per una durata massima di 12 mesi.
È esclusa dallo sgravio l’aliquota dello 0,30% destinato
al Fondo di rotazione ex art 25, legge 845/1978.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
l’azienda che intende assumere un dirigente disoccu-
pato deve rispettare le specifiche indicazioni contenu-
te nelle convenzioni stipulate a livello regionale tra
l’Agenzia per l’impiego, le Associazioni rappresentati-
ve delle imprese e le Confederazioni sindacali dei Di-
rigenti. Per la Regione Veneto la procedura è descritta
nella pagina
,
sezione “dirigenti”.
Una volta osservate le predette procedure, il datore di
lavoro deve comunicare l’assunzione entro il giorno
precedente l’inizio del rapporto di lavoro in via telema-
tica (tramite Co_Veneto in
)
.
13.CONTRATTI DI REINSERIMENTO
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 20, c. 2, Legge 223/1991;
- Circolare INPS 2/2013.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
assunzione di lavoratori che fruiscono da almeno 12
mesi del trattamento speciale di disoccupazione (edili
ed affini).
INCENTIVO:
l’agevolazione consiste in una
riduzione nella misura
del 75% della contribuzione datoriale
per una durata
variabile, come indicato nella tabella sottostante.
Periodo di disoccupazione
del lavoratore
Durata del
beneficio
Inferiore a 2 anni
12 mesi
Superiore a 2 anni e inferiore a 3 anni
24 mesi
Superiore a 3 anni
36 mesi
Il datore di lavoro può,
in alternativa
, optare per una
riduzione del 37,5% della contribuzione a proprio cari-
co per una durata doppia al periodo di effettiva disoc-
cupazione o sospensione, per un massimo di 72 mesi,
,mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del la-
voratore.
I benefici sono riconosciuti anche in caso di contratto a
tempo indeterminato part-time o a termine.
L’INPS con circolare 260/1991 ha affermato che l’in-
centivo è cumulabile con altri benefici ma non trova
applicazione per i premi dovuti all’INAIL.
BENEFICIO DI TIPO NORMATIVO:
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leg-
gi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari
norme ed istituti.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenuti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
il datore di lavoro per poter usufruire delle agevolazio-
ni descritte deve:
- entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di
lavoro effettuare la comunicazione telematica CO_
Veneto sul sito
;
- inviare all’INPS e alla DTL una copia del contratto di
lavoro sottoscritto dal lavoratore entro 30 giorni dal-
la stipulazione;
- inviare al solo INPS una dichiarazione circa la forma
scelta dell’agevolazione (75% per massimo 36 mesi
o, in alternativa il 37,5% per il periodo più lungo).
L’azienda che procede all’assunzione deve inoltre ac-
quisire la documentazione necessaria a comprovare lo
status di lavoratore disoccupato di lunga durata, richie-
dendo in particolare:
1.dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavora-
tore al Centro per l’impiego, ex art. 3 del D. Lgs. n.
297/2002, che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata dispo-
nibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
2.attestazione di permanenza del soggetto interessato
nello stato di disoccupazione da parte del medesimo
Centro.
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