centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
il datore di lavoro per poter usufruire delle agevolazio-
ni descritte deve:
- in caso di assunzione: entro il giorno precedente
all’inizio del rapporto di lavoro aver effettuato la co-
municazione telematica CO_Veneto sul sito
netolavoro.it.
- in caso di trasformazione: effettuare entro 5 giorni la
comunicazione telematica di cui sopra
- nel caso in cui il datore di lavoro abbia diritto al ri-
conoscimento del contributo economico mensile del
50%, dovrà formalizzare l’apposita richiesta all’INPS
presentando il modello “Contr. 223/1”.
3. LAVORATORI IN CIGS A ZERO ORE
O DISOCCUPATI DA PIÙ DI 24 MESI
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 8, comma 9, Legge n. 407/1990
- Circolare INPS n. 137/2012.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro a condizione che le nuove assun-
zioni non siano dirette a sostituire lavoratori dipenden-
ti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
- disoccupati da almeno 24 mesi;
- lavoratori sospesi e beneficiari di CIGS da almeno 24
mesi.
Condizione di stato di disoccupazione:
lo stato di disoc-
cupazione sussiste anche in caso di svolgimento di at-
tività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale
non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione (8.000 euro lordi per il lavoro dipendente
e 4.800 euro per lavoro autonomo). Lo stato di disoccu-
pazione è, invece, sospeso nei casi in cui il soggetto sia
occupato a tempo determinato con contratto di durata
fino a sei mesi.
INCENTIVO:
La misura dell’agevolazione è differenziata come se-
gue:
1.
datori di lavoro, esclusi gli artigiani, operanti nel Centro
Nord
:
abbattimento pari al 50% dei contributi – INPS
e INAIL – a carico del datore di lavoro per 36 mesi
nel caso di assunzione a tempo indeterminato (anche
part-time)
dei soggetti sopra indicati. Nel caso di as-
sunzione a tempo parziale il beneficio viene rappor-
tato alla prestazione lavorativa.
2.
IMPRESE ARTIGIANE
(e imprese operanti nel Mezzo-
giorno):
abbattimento totale di contributi – INPS e
INAIL – a carico del datore di lavoro per 36 mesi
nel
caso di
assunzione a tempo indeterminato (anche
part-time)
dei soggetti sopra indicati.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasforma-
zione a tempo indeterminato di un precedente rappor-
to a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’an-
zianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rap-
porto fosse cessato invece di essere trasformato (Circ.
INPS 137/2012).
Il beneficio non riguarda i contributi a carico del lavo-
ratore che, quindi, sono sempre dovuti per intero.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
il datore di lavoro per poter usufruire delle agevolazio-
ni descritte deve:
- entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di
lavoro effettuare la comunicazione telematica CO_
Veneto sul sito
- acquisire la documentazione necessaria a comprova-
re lo status di lavoratore in CIGS o di lavoratore di-
soccupato. In particolare:
per i lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi:
1.dichiarazione di servizio dell’azienda cedente atte-
stante il periodo lavorativo del dipendente ed il pe-
riodo di godimento della CIGS da parte dello stesso;
2.copia ( o in alternativa numero e data di pubblicazio-
ne) del decreto di approvazione della CIG Straordina-
ria dal parte del Ministero del Lavoro;
per i lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi:
1.dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavora-
tore al Centro per l’impiego, ex art. 3 del D. Lgs. n.
297/2002, che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata dispo-
nibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
2.attestazione di permanenza del soggetto interessato
nello stato di disoccupazione da parte del medesimo
Centro.
4. LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI
E DIPENDENTI DA IMPRESE IN CIGS
DA ALMENO 6 MESI
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 4, comma 3, Legge 236/1993.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
soggetti assunti a tempo pieno ed indeterminato che
abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi (anche
non continuativi).
INCENTIVO:
l’
assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di sogget-
ti in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da un’azienda
in CIGS da almeno 6 mesi dà diritto per un periodo di
12 mesi
ad una riduzione della contribuzione a carico
del datore di lavoro, il quale versa una
contribuzione
pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini pre-
videnziali.
VI
AssoFocus
Venerdì
29
novembre
2013