ASSOFOCUS - Speciale Lavoro e Assistenza Sanitaria Integrativa - page 8

impiego regolarmente retribuito da almeno venti-
quattro mesi”
c) Donne di qualsiasi età, con una professione o di un
settore caratterizzati da una disparità occupazionale
di genere e “prive di un impiego regolarmente retri-
buito” da almeno 6 mesi.
Deve essere qualificata
“priva di impiego regolarmente
retribuito”
la donna che, nel periodo considerato (sei o
ventiquattro mesi):
- non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un
rapporto di lavoro subordinato di durata pari o supe-
riore a sei mesi;
- non ha svolto attività lavorativa autonoma (compre-
sa la collaborazione coordinata e continuativa e a
progetto) dalla quale derivi un reddito pari o supe-
riore al reddito minimo personale annuale escluso
da imposizione fiscale (4.800 euro in caso di lavoro
autonomo e di 8.000 euro per le cococo/cocopro).
L’accertamento di tale requisito prescinde dall’eventua-
le stato di disoccupazione; pertanto
non è necessaria
la previa registrazione della donna presso il centro per
l’impiego.
INCENTIVO:
può essere richiesto a decorrere
dal 1 gennaio 2013.
IMPORTANTE:
la Regione Veneto non rientra fra le aree destinatarie dei
fondi strutturali europei. Pertanto, allo stato attuale, le
agevolazioni che possono essere richieste sono quelle re-
lative ai punti b) e c) (donne di qualunque età ovunque
residenti prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi, donne di qualsiasi età, con una
professione o di un settore caratterizzati da una disparità
occupazionale di genere e “prive di un impiego regolar-
mente retribuito” da almeno 6 mesi).
L’incentivo consiste nella
riduzione del 50% dei contri-
buti a carico del datore di lavoro
ed è riconosciuto nel
caso di
assunzioni a tempo determinato o indetermi-
nato (anche a part-time)
e per le
trasformazioni a tem-
po indeterminato
di un precedente rapporto agevolato.
L’agevolazione è riconosciuta anche qualora l’assunzio-
ne sia a scopo di somministrazione.
Il beneficio in questione riguarda non soltanto i
con-
tributi previdenziali
dovuti all’INPS, ma anche i
premi
assicurativi
dovuti all’INAIL.
La durata del beneficio contributivo è fissata nelle se-
guenti misure:
- per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione
spetta per 18 mesi;
- per le assunzioni a tempo determinato la riduzione
spetta fino a 12 mesi. L’incentivo spetta anche in ca-
so di proroga del rapporto nel limite complessivo dei
dodici mesi;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato la ridu-
zione spetta per complessivi 18 mesi. In tal caso la
trasformazione a tempo indeterminato deve interve-
nire prima della scadenza del beneficio (cioè prima
che scadano i dodici mesi di agevolazione previsti
per il rapporto a termine).
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti;
- l’assunzione, la proroga e la trasformazione devo-
no realizzare un
incremento netto del numero dei
dipendenti
del datore di lavoro interessato rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è
comunque applicabile, qualora l’incremento non av-
venga per:
dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
la richiesta di incentivo deve essere presentata all’INPS
mediante procedura telematica, compilando il
modulo
on line “92-2012”
presente nel Cassetto previdenziale
azienda.
7. ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 1 Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 coordina-
to con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99
- Circolare INPS del 17 settembre 2013, n. 131.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (29 an-
ni 364 giorni) che rientrino in una delle seguenti con-
dizioni:
1.siano
privi di impiego
regolarmente retribuito da al-
meno sei mesi,
2.siano
privi di un diploma
di scuola media superiore
professionale.
INCENTIVO:
L’incentivo, riconosciuto per le
assunzioni con contratto
a tempo indeterminato
effettuate dal
7 agosto 2013
e non oltre il
30 giugno 2015
, è pari ad
un terzo della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
con un
tetto massimo mensile di 650 euro
per lavoratore,
per un periodo di 18 mesi
. Il contributo è corrisposto al
datore di lavoro unicamente mediante
conguaglio
nel-
le denunce contributive mensili.
Lo stesso incentivo viene riconosciuto anche nel caso
di
trasformazione di un rapporto a termine
in contratto
a tempo indeterminato: in tal caso il beneficio è con-
cesso per un
periodo di 12 mesi
e sempre nei limiti di
650 euro mensili. Non danno titolo al beneficio i la-
voratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno
comunque già beneficiato dell’incentivo.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti;
- le assunzioni devono comportare un
incremento oc-
cupazionale netto
calcolato sulla base della differen-
za tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni me-
VIII
AssoFocus
Venerdì
29
novembre
2013
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