se ed il numero dei lavoratori mediamente occupati
nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. I la-
voratori a tempo parziale (part-time) sono calcolati
“pro-quota” in base al lavoro effettivo rispetto all’ora-
rio normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Nel caso di trasformazione del rapporto a termine in
contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro
entro un mese dalla trasformazione deve procedere
all’assunzione di un altro lavoratore
con contratto di
lavoro dipendente. Per l’ulteriore assunzione non è ri-
chiesto il rispetto dei requisiti soggettivi
(soggetto pri-
vo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi o privo di un diploma si scuola superiore pro-
fessionale).
- al rispetto dei requisiti di cui all’art. 40 del Regola-
mento CE n. 800/2008.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
Il soggetto interessato dovrà presentare all’INPS in via
telematica una
domanda preliminare di ammissione
all’incentivo
(modulo di istanza on line “76-2013” ac-
cessibile attraverso il percorso “servizi on line” > “per ti-
pologia di utente” > “associazioni di categoria” > “servizi
per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice
fiscale e pin) > “dichiarazioni di responsabilità del con-
tribuente” (Di.Res.Co) indicando:
1.il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potreb-
be intervenire l’assunzione a tempo indeterminato
ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di
un rapporto a termine;
2.la Regione di esecuzione della prestazione lavorati-
va.
Dalla data di inoltro all’INPS vengono scanditi i tempi
per l’accettazione della domanda e l’assunzione del di-
pendente:
1.l’INPS: entro tre giorni dalla presentazione dell’istan-
za fornirà una specifica comunicazione in ordine alla
sussistenza di un’effettiva disponibilità di risorse per
l’accesso al beneficio con riserva delle relative som-
me.
2.il Richiedente: entro il termine perentorio di 7 giorni
lavorativi dalla data di ricezione della comunicazio-
ne da parte dell’INPS deve procedere alla stipula del
contratto di lavoro (o alla trasformazione del contrat-
to) che dà titolo all’agevolazione;
3.il Richiedente: sempre entro il termine perentorio di
14 giorni lavorativi dalla data di ricezione della co-
municazione di cui sopra da parte dell’INPS, deve co-
municare – in via telematica – al competente ufficio
INPS l’avvenuta stipula del contratto.
Il mancato rispetto dei predetti termini perentori de-
termina la decadenza dalla riserva di somme operata
in favore del richiedente.
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande cui abbia
fatto seguito l’effettiva stipulazione del contratto.
In caso di insufficienza delle risorse, l’INPS non pren-
derà più in considerazione ulteriori domande con rife-
rimento alla Regione per cui è stata verificata l’insuffi-
cienza delle risorse.
8. ASSUNZIONE DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASpI
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 10 bis Legge 28 giugno 2012, n 92
- Incentivo non richiedibile in quanto manca la circo-
lare operativa Inps.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori percettori dell’Assicurazione sociale per l’im-
piego.
INCENTIVO:
è riconosciuto, in favore dei datori di lavoro che effet-
tuano
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato,
di
un contributo pari al 50% dell’indennità ASpI residua
che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse ri-
masto privo di occupazione. Il datore di lavoro quindi
ha diritto all’incentivo per le mensilità in cui il lavora-
tore non ha ancora percepito l’indennità.
La
durata
del contributo deve essere determinata con
riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità ASpI.
Pertanto, al momento dell’assunzione devono essere
detratti i mesi in cui l’interessato ha già percepito l’in-
dennità. Al riguardo è opportuno precisare che per gli
eventi di disoccupazione intercorsi nel 2013 l’ASpI è
erogata rispettivamente per un periodo di 8 mesi per
i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 12 mesi per i
soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribu-
zione erogata al lavoratore.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti;
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
richiesta telematica all’INPS.
9. SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI
PER CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Art. 4 D. Lgs. n. 151/2001.
BENEFICIARI:
sono destinatarie del beneficio tutte le aziende, appar-
tenenti a qualsiasi settore, aventi
meno di 20 dipen-
denti
al momento dell’assunzione del lavoratore in so-
stituzione, nonché le aziende in cui operano lavoratrici
autonome ex L. 546/87.
Il requisito occupazionale è quello esistente al mo-
mento dell’assunzione.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
tutti i lavoratori, a prescindere dell’età anagrafica e dal-
la situazione personale, assunti con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori
assenti dal lavoro in congedo di maternità, di paternità
e parentale.
INCENTIVO:
l’assunzione a tempo determinato del lavoratore com-
porta, per i contributi a carico del datore di lavoro, uno
sgravio del 50% della contribuzione previdenziale IN-
PS e dei premi INAIL. Tale agevolazione si applica fino
al compimento di un anno di età del figlio della lavora-
trice o del lavoratore in congedo.
AssoFocus
IX
Venerdì
29
novembre
2013