ASSOFOCUS - Speciale Lavoro e Assistenza Sanitaria Integrativa - page 5

CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
Prospetto 2
Tavola riepilogativa delle agevolazioni contributive per le
assunzioni di apprendisti dalle liste di mobilità.
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 – Testo Unico
dell’apprendistato
- Art. 25, comma 9, e 8, comma 4, Legge 223/1991
- Legge 12 novembre 2011, n. 183–Legge di Stabilità
2012
- Circolare INPS n. 128 del 02 novembre 2012
- Circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007
- Messaggio INPS n. 11761 del 22 luglio 2013.
BENEFICIARI:
datori di lavoro appartenenti a tutti i settori di attività.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori assunti dalle liste di mobilità con contrat-
to di apprendistato ai sensi dell’art. 7, comma 4, Testo
unico.
INCENTIVO:
l’incentivo consiste in una agevolazione contributiva
sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.
Contribuzione a carico datore di lavoro:
la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al
10% per la durata massima di 18 mesi dalla data di as-
sunzione. il datore di lavoro ha inoltre diritto al benefi-
cio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Al termine del periodo di 18 mesi la contribuzione da-
toriale sarà dovuta in misura piena.
È dovuto in misura piena il contributo dell’1,61% rela-
tivo all’ASpI.
Contribuzione a carico lavoratore:
a carico dell’apprendi-
sta è prevista una contribuzione ridotta pari al 5,84%
sulla retribuzione lorda imponibile, per tutta la durata
dell’apprendistato.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
2. LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- Artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, Legge 23 luglio
1991, n. 223.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
lavoratori iscritti alle liste di mobilità.
INCENTIVO:
1.
Assunzione a tempo determinato (a tempo pieno o
part-time)
: l’assunzione dà diritto – per la durata del
rapporto a termine, che non può superare i 12 mesi,
proroghe comprese, ad una riduzione contributiva a
carico del datore di lavoro, il quale versa una contri-
buzione a proprio carico nella misura del 10% (con-
tribuzione prevista per gli apprendisti).
2.
Trasformazione del rapporto a termine a tempo pie-
no ed indeterminato
: in caso di trasformazione del
rapporto a termine il beneficio contributivo spetta
per ulteriori 12 mesi. Il datore di lavoro gode anche
di un incentivo di natura economica: il datore di la-
voro ha diritto ad un contributo mensile,
pari al 50
% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al
lavoratore (se goduta dallo stesso)
. Il predetto con-
tributo è erogato secondo le modalità e le durate in-
dicate nella tabella 1 di seguito riportata.
3.
Assunzione a tempo indeterminato:
dà diritto, per
18
mesi,
ad una riduzione contributiva a favore del da-
tore di lavoro, i quale versa la contribuzione a pro-
prio carico pari al 10 %. Il datore di lavoro ha diritto
inoltre ad un contributo mensile,
pari al 50 % dell’in-
dennità di mobilità che sarebbe spettata al lavora-
tore (se goduta dallo stesso)
. Il predetto contributo
è erogato secondo le modalità e le durate indicate
nella tabella 1 di seguito riportata.
Tabella 1
DESTINATARI
DURATA
Lavoratori fino a 50 anni
12 mesi
Lavoratori con più di 50 anni
24 mesi
Lavoratori con più di 50 anni assun-
ti da aziende che operano nelle aree
del Mezzogiorno ed in circoscrizioni
territoriali con tasso di disoccupazio-
ne superiore alla media nazionale
36 mesi
Il contributo economico mensile previsto in caso di tra-
sformazione o di assunzione a tempo indeterminato
viene corrisposto soltanto per i periodi di effettiva ero-
gazione della retribuzione al lavoratore: di conseguen-
za, in presenza di un mese con giornate non retribuite
dovrà essere proporzionalmente ridotto
(in tale ipotesi
l’importo mensile del contributo deve essere diviso per il numero
di giorni di calendario del mese da prendere in considerazione:
l’importo ottenuto deve essere moltiplicato per il numero di gior-
ni non retribuiti ed il prodotto dell’operazione detratto dall’am-
montare del contributo mensile. In ogni caso la somma risultante
a credito dell’azienda non può eccedere l’ammontare della retri-
buzione corrisposta al lavoratore in quel mese comprensiva delle
eventuali quote di emolumenti ultramensili).
Il contributo ces-
sa alla scadenza del relativo periodo massimo di godi-
mento o nel momento di maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia da parte del lavoratore.
L’agevolazione non si applica ai premi INAIL.
Il beneficio non riguarda la contribuzione a carico lavo-
ratore, la quale è dovuta in misura intera.
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
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