ASSOFOCUS - Speciale Lavoro e Assistenza Sanitaria Integrativa - page 7

Il datore di lavoro ha diritto inoltre ad un contributo
mensile,
pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sa-
rebbe spettata al lavoratore (se goduta dallo stesso).
Il
predetto contributo è erogato secondo le modalità e le
durate indicate nella tabella 1 di seguito riportata.
Tabella 1
DESTINATARI
DURATA
Lavoratori fino a 50 anni
9 mesi
Lavoratori con più di 50 anni
21 mesi
Lavoratori con più di 50 anni assunti
da aziende che operano nelle aree del
Mezzogiorno ed in circoscrizioni territo-
riali con tasso di disoccupazione supe-
riore alla media nazionale
33 mesi
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012 Per l’accesso
al beneficio, i datori di lavoro sono tenuti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
il datore di lavoro per poter usufruire delle agevolazio-
ni descritte deve:
- entro il giorno precedente all’inizio del rapporto di
lavoro effettuare la comunicazione telematica CO_
Veneto sul sito
;
- nel caso in cui il datore di lavoro abbia diritto al ri-
conoscimento del contributo economico mensile del
50%, dovrà formalizzare l’apposita richiesta all’INPS
presentando il modello “Contr. 236/1”, allegando al-
lo stesso: a) copia ( o in alternativa numero e data di
pubblicazione) del decreto di approvazione della CIG
Straordinaria dal parte del Ministero del Lavoro; b)
dichiarazione di servizio dell’azienda cedente redatta
in conformità al modello “Contr. 236/2” attestante il
periodo lavorativo del dipendente, il periodo di go-
dimento della CIGS da parte dello stesso (minimo 3
mesi) e quello di usufruizione da parte dell’impresa
(minimo 6 mesi).
5. LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETÀ
DISOCCUPATI DA OLTRE 12 MESI
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- art. 4, commi 8-11, Legge 92/2012
- Circolare Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio
2013
- Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013
- Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
Lavoratori
(uomini e donne) con almeno 50 anni di età
e “disoccupati da oltre 12 mesi”.
INCENTIVO:
può essere richiesto a decorrere
dal 1 gennaio 2013.
L’incentivo consiste nella
riduzione del 50% dei contri-
buti a carico del datore di lavoro
ed è riconosciuto nel
caso di
assunzioni a tempo determinato o indetermi-
nato (anche a part-time)
e per le
trasformazioni a tem-
po indeterminato
di un precedente rapporto agevolato.
L’agevolazione è riconosciuta anche qualora l’assunzio-
ne sia a scopo di somministrazione.
Il beneficio in questione riguarda non soltanto i
con-
tributi previdenziali
dovuti all’INPS, ma anche i
premi
assicurativi
dovuti all’INAIL.
La durata del beneficio contributivo è fissata nelle se-
guenti misure:
- per le assunzioni a tempo indeterminato la riduzione
spetta per 18 mesi;
- per le assunzioni a tempo determinato la riduzione
spetta fino a 12 mesi. L’incentivo spetta anche in ca-
so di proroga del rapporto nel limite complessivo dei
dodici mesi;
- per le trasformazioni a tempo indeterminato la ridu-
zione spetta per complessivi 18 mesi. In tal caso la
trasformazione a tempo indeterminato deve interve-
nire prima della scadenza del beneficio (cioè prima
che scadano i dodici mesi di agevolazione previsti
per il rapporto a termine).
CONDIZIONI DI SPETTANZA:
Rispetto dei principi generali per il godimento degli in-
centivi definiti dall’art. 4 legge 92/2012
Per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro sono tenu-
ti:
- al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva;
- al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi
e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o
aziendali eventualmente sottoscritti;
- l’assunzione, la proroga e la trasformazione devo-
no realizzare un
incremento netto del numero dei
dipendenti
del datore di lavoro interessato rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è
comunque applicabile, qualora l’incremento non av-
venga per:
- dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato moti-
vo soggettivo.
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI:
la richiesta di incentivo deve essere presentata all’INPS
mediante procedura telematica, compilando il
modulo
on line “92-2012
” presente nel Cassetto previdenziale
azienda.
6. DONNE PRIVE DI IMPIEGO
REGOLARMENTE RETRIBUITO
RIFERIMENTO NORMATIVO:
- art. 4, commi 8-11, Legge 92/2012
- Circolare Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio
2013
- Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013
- Messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013
- Decreto interministeriale del 02 settembre 2013.
BENEFICIARI:
Tutti i datori di lavoro.
SOGGETTI CHE DANNO TITOLO ALL’INCENTIVO:
a) Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate
e “prive di impiego regolarmente retribuito da alme-
no 6 mesi”
b)Donne di qualsiasi età
, ovunque residenti e “
prive di
AssoFocus
VII
Venerdì
29
novembre
2013
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