- Lavoratori a chiamata;
I lavoratori con queste tipologie di rapporto di lavo-
ro sono esclusi dalla contribuzione al Fondo e conse-
guentemente non hanno diritto ad alcuna prestazione
da parte del Fondo.
PERIODI ASSICURATI
Per i dipendenti soggetti a contribuzione, questa decor-
re dal mese di assunzione se la stessa avviene entro il
15esimo giorno del mese. Altrimenti la contribuzione
e la conseguente iscrizione al Fondo decorre dal mese
successivo.
Nel caso di cessazione del rapporto avvenuta dopo il
15esimo giorno del mese la contribuzione è dovuta per
tutto il mese.
Durante il rapporto di lavoro la contribuzione è dovuta
per tutti i 12 mesi dell’anno.
La contribuzione non è dovuta esclusivamente per i
mesi in cui il lavoratore è assente per:
- aspettativa non retribuita;
- sospensione dal lavoro attivata con le procedure previ-
ste dagli Accordi regionali
(sospensione per mancanza
di lavoro e CIG in Deroga) con meno di 300 € nel me-
se di imponibile fiscale (o in mancanza un imponibile
previdenziale) come risultante da cedolino paga;
- congedo parentale a titolo di astensione facoltativa
con assenza per tutto il mese.
Per gli eventi di Sospensione dal lavoro e di congedo
parentale sarà il Fondo ad integrare le quote garanten-
do il diritto alle prestazioni.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Per la raccolta mensile delle contribuzioni a SANI.
IN.VENETO l’Ente è previsto un nuovo sistema di riscos-
sione denominato SDD.
Il meccanismo di riscossione è basato sui dati conte-
nuti nei modelli B/02 inviati dalle imprese. Una vol-
ta ricevuto il B/02 dall’azienda, l’Ebav trasmetterà alla
banca ove l’azienda ha il proprio conto corrente, l’im-
porto a saldo del B/02, affinché sia operato il relati-
vo prelievo. Ebav provvederà comunque a far pervenire
all’azienda apposito stampato contenente la conferma
dell’autorizzazione di prelievo delle quote. Una volta
sottoscritto dall’azienda e restituito ad Ebav, consentirà
all’Ente di garantire al Fondo la regolarità contributiva
dell’azienda ai fini del diritto alle prestazioni sanitarie
in favore dei dipendenti.
MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
L’impresa che versi in una situazione di grave difficoltà
che non consenta il tempestivo e regolare versamento
delle quote potrà richiedere, secondo modalità che do-
vranno essere definite dal CdA, che il Fondo subentri
temporaneamente nel versamento delle contribuzio-
ni fino ad un massimo di 3 mensilità. La sospensione
temporanea può avvenire solo dopo l’autorizzazione
del CdA che andrà a fissare anche le modalità di resti-
tuzione.
Negli altri casi, il mancato versamento da parte delle
imprese per un periodo superiore ai tre mesi determi-
na, oltre all’attivazione da parte del Fondo delle azioni
necessarie per l’incasso delle quote dovute, la sospen-
sione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrati-
va. Tale sospensione sarà comunicata al lavoratore.
DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni del Fondo sono a disposizione del per-
sonale in forza presso i datori di lavoro in regola con i
relativi versamenti a SANI.IN.Veneto e spettano per gli
eventi che insorgono
a partire dal 4° mese successivo
all’iscrizione
i dipendenti per i quali vengono opera-
ti i versamenti da maggio ad agosto potranno accede-
re alle prestazioni già per eventi occorsi dal 1° agosto
2013.
Il diritto alle prestazioni cessa con la perdita dell’iscri-
zione al Fondo dal mese successivo a quello in cui è
avvenuto l’ultimo versamento.
Nel caso la perdita dell’iscrizione sia dovuta a dimissio-
ni/licenziamento del dipendente, il diritto alle presta-
zioni si protrae e sono coperti gli eventi occorsi nei tre
mesi successivi a quello dell’ultimo versamento.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di prestazione dovranno essere presentate
dopo 60 giorni dalla data dell’evento.
Per gli eventi successivi al 31 dicembre 2013 le do-
mande andranno presentate
dopo 45 giorni dal verifi-
carsi dell’evento.
Le richieste potranno essere presentate direttamente
al gestore della polizza assicurativa al seguente indi-
rizzo: PREVIMEDICAL - Via Forlanini, 24 - 31022 Pre-
ganziol (TV).
A seguito di specifica convenzione tra EBav e Fondo, è
previsto che con il mese di ottobre pv la presentazione
delle richieste, con specifica assistenza per espletare le
pratiche, potrà essere effettuata anche presso gli spor-
telli Ebav.
PERDITA QUALITA’ DI ISCRITTO AL FONDO
Il lavoratore perde
immediatamente
la qualità di iscrit-
to al fondo nei seguenti casi:
- scioglimento del fondo
- decesso dell’iscritto
- recesso dell’aderente al Fondo (datore di lavoro)
La qualità di iscritto al Fondo si perde dopo 3 mesi nei
seguenti casi:
- risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del rap-
porto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda
CONTRATTUALITA’ DEL FONDO SANI.IN.VENETO
Come definito dagli accordi regionali, la decorrenza, le
modalità, i soggetti coinvolti e l’entità del versamen-
to al Fondo SANI.IN.VENETO assorbono e sostituiscono
qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali
istituitivi ed applicativi dell’analogo fondo SANARTI.
Il mancato versamento al Fondo Regionale comporta
l’obbligo per l’azienda di garantire direttamente le me-
desime prestazioni sanitarie al dipendente.
AssoFocus
XIII
Venerdì
29
novembre
2013